LA COMMISSIONE
RILEVATO che, dalla documentazione trasmessa da una Unione di Comuni, è risultato che una società in accomandita semplice è stata nominata quale componente dell’OIV;
RILEVATO che, dalla formulazione dell’art. 14 e dai riferimenti ivi contenuti (v., in particolare, i requisiti richiesti dal comma 7 e le incompatibilità indicate dal successivo comma 8 del citato articolo), si desume la necessità che la nomina riguardi esclusivamente persone fisiche;
DELIBERA
ad integrazione della delibera n. 4/2010, come modificata e integrata dalle delibere n. 107/2010 e 27/2012, che le associazioni, le società e, in generale, i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono essere nominati componenti dell’OIV;
DISPONE
la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale e di darne diffusione mediante newsletter.”
Roma 5 dicembre 2012
Romilda Rizzo
Delibera n. 29.2012 – formato PDF (33 Kb)
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