In
presenza di “Evasione fiscale accertata”, avente una rilevanza penale, anche
la “Polizza vita” è a rischio sequestro.
Lo ha Il L’esimente Per quanto Cassazione, Sezioni Unite 10532/2013: Rapporto tra Cassazione penale 32809/2013: Trasferimento Cassazione 18736/2014: Reati tributari e
|
[1] Codice Civile – Art.1923
“Le somme
dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere
sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi
pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in
pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e
alla riduzione delle donazioni.
[2] Cassazione 10532/2013
La confisca di
un bene immobile disposta secondo le leggi antimafia estingue le ipoteche
iscritte su quell’immobile. La confisca, quindi, prevale sull’ipoteca. La
salvaguardia del preminente interesse pubblico giustifica il sacrificio
inflitto al terzo in buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di
garanzia, ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei
contrapposti interessi, quindi, viene differito ad un momento successivo,
allorché il creditore in buona fede chiederà – attraverso l’apposito
procedimento –il riconoscimento del credito.
[3] Cassazione 32809/2013
In relazione alla fattispecie di trasferimento
fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del DL 306/92), il sequestro
preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal
momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva cautelare, ex
articolo 1923 del Codice civile, attiene esclusivamente alla definizione della
garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la
disciplina della responsabilità penale.
[4] Cassazione penale 18736/2014
Il divieto di sottoposizione alla misura
cautelare o esecutiva attiene esclusivamente alla garanzia patrimoniale a
fronte della responsabilità civile e non anche la disciplina della
responsabilità penale. Ne consegue che il sequestro preventivo può essere
applicato anche alle polizze assicurative sulla vita a nulla rilevando, a tal
fine, il divieto previsto dall’articolo 1923 del Codice civile.