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A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anti Corruzione

Obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art.
22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di
diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipare dalle
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Gli OIV, e gli organismi con funzioni analoghe, e i
Responsabili della trasparenza sono tenuti a segnalare le violazioni
degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22 c. 2 all’”autorità
amministrativa competente”, ai sensi dell’art. 47 c. 3, ad avviare il
procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 47 c. 2 del d.lgs. n.
33/2013

L’art. 22, c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che, per ciascuno degli
enti e società di cui al c. 1, lett. da a) a c) del medesimo articolo,
le amministrazioni pubblichino i dati relativi alla ragione sociale,
alla misura delle eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla
durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, agli
incarichi di amministratore dell’ente e al relativo trattamento
economico complessivo.

Con l’orientamento n. 31,
pubblicato sul sito istituzionale, l’Autorità ha precisato che per
“incarichi di amministratore” degli enti e delle società in questione si
intendono quelli di Presidente e di componente del Consiglio di
Amministrazione, o di altro organo con analoghe funzioni comunque
denominato, e di amministratore delegato. Per ciascuno di essi devono
essere pubblicati il nominativo dell’amministratore, il tipo di incarico
e il relativo trattamento economico complessivo.

Ai sensi dell’art. 47, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, “la violazione
degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, dà luogo ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio
incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento”.

E’ utile evidenziare che con delibera n. 66/2013 del 31 luglio 2013, l’Autorità ha precisato che ogni amministrazione
ed ogni ente provvede a disciplinare con proprio regolamento
l’individuazione dell’”autorità amministrativa competente”, ai sensi
dell’art. 47 c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, ad irrogare le sanzioni nel
rispetto dei principi fissati dalla legge n. 689/1981. La delibera
stabiliva, inoltre, che nelle more dell’adozione dei citati regolamenti,
le amministrazioni indicassero i soggetti a cui attribuire le funzioni
istruttorie e quelle relative all’irrogazione delle sanzioni, sempre nel
rispetto dei principi della legge n. 689/1981. In assenza di tale
indicazione, tali funzioni sono demandate, rispettivamente, al
Responsabile della prevenzione della corruzione e al responsabile
dell’ufficio disciplina.

Per tutto quanto precede, si richiede agli OIV, e agli
organismi con funzioni analoghe, nello svolgimento dell’attività di
controllo sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione del
d.lgs. n. 33/2013, di segnalare i casi di violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 22, c. 2, del medesimo decreto,
all’”autorità amministrativa competente” come sopra individuata presso
l’amministrazione o ente al fine di dare avvio al procedimento
sanzionatorio.

In considerazione delle funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione
delle disposizioni in materia di trasparenza attribuite ai Responsabili della trasparenza (art.
43 del d.lgs. n. 33/2013), anche questi ultimi sono tenuti ad
effettuare analoga segnalazione all’”autorità amministrativa competente”
in caso di rilevata inosservanza dell’art. 22 c. 2 del d.lgs. n.
33/2013.

6 giugno 2014

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