Con riferimento alla sospensione cautelare in dipendenza di
procedimento penale, il T.A.R. Emilia Romagna ( sentenza n° 146/14 ) ha
posto il principio in forza del quale ai sensi dell\’articolo 97 comma 3
T.U.degli impiegati civili dello Stato ( d.p.r. n° 3/57 ), applicabile a
tutti i dipendenti inclusi i militari ( T.A.R. Roma, sez. II,
06/06/2013, n. 5638; Cons. Stato, sez. IV, 13/06/2013, n. 3279 ), il
provvedimento sanzionatorio deve intervenire nel termine massimo di 270
giorni ( 180 + 90 ) dalla data di irrevocabilità della sentenza della
Corte d\’Appello e non dalla conoscenza della stessa da parte
dell\’amministrazione ( come nel diverso caso di sentenza di condanna ),
trattandosi di sentenza di proscioglimento.
Nel caso di
specie, ricorre al Tar competente un Carabiniere per l\’annullamento
della determinazione del Comando Generale dell\’Arma dei Carabinieri n.
xxxxxx48 prot. datata xxxxxxx con cui il capo del I reparto Ufficio
Personale ha irrogato al predetto la sanzione della sospensione
disciplinare dal servizio per mesi due, con contestuale detrazione di
anzianità ai sensi dell\’art.7 legge 01.02.1989 n.53, dell\’atto di accertamento disciplinare della Regione Carabinieri Lombardia.
Il
ricorrente, all\’epoca dei fatti in servizio presso il raggruppamento
elicottericarabinieri di xxxx, riferisce di avere pendenti numerosi
ricorsi al Tar concernenti alcuni provvedimenti presi
dall\’amministrazione nei suoi confronti. Con il presente ricorso ha
impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con la quale
l\’amministrazione gli ha inflitto la sanzione della sospensione
disciplinare dal servizio per mesi due, con contestuale detrazione di
anzianità, mentre era in servizio presso la sede di xxxx. Il
provvedimento è stato emanato a seguito della segnalazione all\’autorità
prefettizia, dopo essere stato trovato in possesso di una modica
quantità di sostanze stupefacenti, per essersi rifiutato di riferire
circostanze utili all\’identificazione della persona che gli aveva ceduto
la sostanza stupefacente e dopo una sentenza della corte d\’appello di
Bologna di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di
favoreggiamento personale, inflittagli dal tribunale di Ravenna.
Si è costituita in giudizio l\’amministrazione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Giudice: “…omississ….il
ricorso è fondato con riferimento alle violazioni procedimentali
dedotte con i motivi aggiunti notificati, di carattere assorbente
rispetto alle ulteriori censure dedotte; la sentenza della Corte
d\’Appello che ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta
prescrizione del reato di favoreggiamento, è divenuta irrevocabile in
data 17 dicembre 2004 e ciò non è contestato dall\’amministrazione.
Conseguentemente, ai sensi dell\’articolo97, comma terzo, del testo unicodegli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3 del 1957),
applicabile a tutti i dipendenti, inclusi i militari (T.A.R. Roma, sez.
II, 06/06/2013, n. 5638; Cons. Stato, sez. IV, 13/06/2013, n. 3279 ),
il provvedimento sanzionatorio sarebbe dovuto intervenire nel termine
massimo di 270 giorni (180 + 90) dalla data di irrevocabilità della
sentenza della Corte d\’Appello e non dalla conoscenza della stessa da
parte dell\’amministrazione (come nel diverso caso di sentenza di
condanna), trattandosi di sentenza di proscioglimento….il ricorso è,
altresì, fondato con riferimento alla dedotta violazione dell\’articolo120 del testo unicodegli
impiegati civili dello Stato il quale prevede che il procedimento
disciplinare si estingue qualora siano trascorsi 90 giorni dall\’ultimo
atto senza che nessun ulteriore atto venga posto in essere“.
Nel
caso in esame la contestazione addebiti è stata notificata in data 11
maggio 2005 mentre la sospensione dal servizio, che costituisce il
secondo ed ultimo atto del procedimento è stato emanato in data 15
settembre 2005 e notificato all\’interessato in data 22 settembre 2005 e
quindi ben oltre il termine di 90 giorni ( il suddetto termine di 90
giorni non risulta rispettato neppure considerando la nota del 9
settembre 2005 in cui il Ministero ha ritenuto di non deferire il
militare alla Commissione di disciplina o il rapporto finale
dell\’accertamento disciplinare del 23 maggio 2005 ).
Per tali
ragioni di carattere procedimentale, il Tar ha ritenuto di accogliere il
ricorso e, per l\’effetto, annullare il provvedimento impugnato di
irrogazione della sanzione disciplinare.
Nel contesto, ha invece
dichiarato inammissibile l\’impugnativa dell\’atto di accertamento
disciplinare della Regione Carabinieri Lombardia nei confronti del
Carabiniere scelto, comunicato con lettera del xxxxx005 n. 222222,
trattandosi di atto privo di carattere provvedimentale.
Fonte: Tar Emilia: termini per l\’irrogazione di una sanzione disciplinare ad un impiegato dello Stato
(www.StudioCataldi.it)