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ASSEGNO FUNZIONALE: Non spetta nessuna maggiorazione del 18% ai militari dell Guardia di Finanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA
GIURISDIZIONALE CENTRALE


ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

Sull’appello
iscritto al n. 19518 del registro di segreteria, proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale
della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello stato, ed ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n 12.

CONTRO

M. A., rappresentato e
difeso dall’avvocato A. Taviano, giusta delega in calce alla
memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio sito in Roma, via dell’Idroscalo n 2.

A V V E R S O

la sentenza n. 91/03
emessa dalla sezione giurisdizionale per la regione Veneto, in
composizione monocratica, depositata il 17 gennaio 2003, non
notificata.

Visti gli atti ed i
documenti di causa.

Alla pubblica udienza del
giorno 4 febbraio 2010 il giudizio nell’assenza delle parti è
passato in decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in
epigrafe, la sezione giurisdizionale per la regione Veneto ha
riconosciuto a M. A., militare della Guardia di Finanza in congedo,
il diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza,
includendo nella base pensionabile, con il conseguente aumento del
18%, l’assegno funzionale previsto dall’articolo 1, comma
9, del decreto legge 379/1987, convertito con modificazioni dalla
legge n. 468/1987.

Avverso la decisione ha
proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
richiamando la deliberazione della sezione del controllo di questa
corte n 52 del 2000 e sostenendo che l’assegno funzionale,
aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità,
rimane da essa distinto, “in posizione di cumulo e non di
assorbimento”, sicché lo stesso ha natura di assegno
accessorio, sia pur pensionabile, ma non stipendiale.

In data 18 marzo 2004 si
è costituito M. A., richiamando i principi affermati nella
sentenza 66/99 di questa sezione. Sostiene l’appellato che
l’assegno funzionale, aggiungendosi alla retribuzione
individuale di anzianità, diviene parte integrante dello
stipendio e, in ogni caso, ha natura stipendiale perché
possiede i caratteri della ordinarietà, fissità,
continuità, predeterminazione e periodicità, come si
evince dall’articolo 1, comma 10, della legge 468/1987, che ne
prevede la pensionabilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello, vertendo
su questioni di diritto, è ammissibile, ai sensi dell\’art. 1
del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella legge 14
gennaio 1994 n. 19, come modificato dal decreto legge 23 ottobre 1996
n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n 639.

Oggetto del giudizio è
l’inclusione nella base pensionabile dell\’assegno funzionale,
previsto dall’articolo 1, comma 9, del decreto legge 18
settembre 1987 n 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14
novembre 1987 n. 468, con la conseguente maggiorazione del 18%,
disposta dall’articolo 53 del DPR 29 dicembre 1973 n 1092, come
modificato dall’articolo 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177.

Questa sezione d’appello
ha più volte affermato che l’assegno funzionale, pur
aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità,
mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio e,
pertanto, non rientra nella base pensionabile, ai fini della
maggiorazione prevista dall’articolo 53 del DPR n. 1092/1973
(sentenze n. 314, 315, 317, 336 del 2003, n 357, 358, 359. 370, 398
del 2004, n 304, 400, 401, 402 del 2005 n 25, 26, 47, 57, 72, 149,
150, 168, 169, 171, 172, 179, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 250, 251, 252, 253, 266, 267, 277, 297, 298, 299
e 309 del 2006, 94, 140, 141,199, 213, 228, 261, 267 e 273 del 2007).
Anche le sezioni riunite hanno affermato che “l\’assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate
dall\’art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito
nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l\’analogo assegno
funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia
dall\’art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con
modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché
pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non
possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all\’art.
53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato
dall\’art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177” (sentenza
9/QM/2006).

Il collegio, non ravvisa
motivi per discostarsi da questo consolidato orientamento, con
conseguente accoglimento del gravame.

La sussistenza di un
contrastante orientamento giurisprudenziale al momento della
proposizione del gravame, costituisce un valido motivo per disporre
la compensazione delle spese.

P Q M

La Corte dei Conti,
Sezione Seconda giurisdizionale centrale, definitivamente
pronunciando, ogni contraria ragione ed istanza reiette

ACCOGLIE

l\’appello proposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e per l’effetto
annulla la sentenza n. 91/03, emessa dalla sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la regione Veneto.

Spese compensate

Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2010.


Il Relatore
Il Presidente f.f.

(dott. Mario Pischedda)
(dott. Stefano Imperiali)

F.to Mario Pischedda
F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria
il 4 maggio 2010

Il Direttore della
Segreteria

F.to Andreana BASOLI


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