Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2014 il decreto
Ministero dell’economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, con cui è
stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione del sistema
pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto
d’identità.
Il Regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa del sistema
di prevenzione delle frodi di cui all’articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141. In particolare sono disciplinate la
struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le
modalità di collegamento dell’archivio informatizzato con le banche dati
pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, nonché
la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i
criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della
medesima.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal 16 luglio 2014.
DECRETO 19 maggio 2014, n. 95
Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d\’identita\’. (14G00107) (GU Serie Generale n.150 del 1-7-2014)
IL MINISTRO
DELL\'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l\'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di
attuazione, adottato con decreto del Ministro dell\'economia e delle
finanze 30 aprile 2007, n. 112;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante
attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di
credito ai consumatori, nonche\' modifiche del titolo VI del testo
unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli
agenti in attivita\' finanziaria e dei mediatori creditizi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, per l\'istituzione di un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del
credito al consumo, con specifico riferimento al furto d\'identita\' ed
in particolare l\'articolo 30-octies, comma 1, che prevede di darvi
attuazione con apposito decreto del Ministro dell\'economia e delle
finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante
ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell\'adunanza del 6 febbraio 2014;
Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi
dell\'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo
schema di regolamento e\' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) «aderenti diretti»: i soggetti di cui all\'articolo 30-ter,
comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141;
b) «aderenti indiretti»: i soggetti di cui all\'articolo 30-ter,
comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
che partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell\'economia e delle finanze;
c) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;
d) «documenti di identita\'»: i documenti di identita\' e di
riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche\'
smarriti o rubati, di cui all\'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo;
e) «ente gestore»: la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. (Consap);
f) «frodi subite»: le operazioni disconosciute dai soggetti di
cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all\'identita\'
e al reddito e dagli stessi denunciate all\'autorita\' giudiziaria;
g) «gruppo di lavoro»: il gruppo di cui all\'articolo 30-ter,
comma 9, del decreto legislativo;
h) «INAIL»: l\'Istituto nazionale per l\'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro;
i) «INPS»: l\'Istituto nazionale della previdenza sociale;
l) «operazione»: la concessione di una dilazione o un
differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga
facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una
prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un
rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria;
m) «titolare dell\'archivio»: il Ministero dell\'economia e delle
finanze.
2. Al presente regolamento e\' allegato l\'elenco di cui al d.P.C.M.
14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e\' stato redatto
dall\'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell\'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull\'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e\' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l\'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo vigente dell\'articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell\'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua
mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle
degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi
quelli economici.
2. Puo\' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali, nonche\' quella della tariffa di cui
all\'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia\' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell\'economia e delle finanze puo\'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa\' per azioni a
partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell\'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa\' interessata procede
all\'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso
esecutiva un\'ingiunzione conforme all\'articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.".
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e\' pubblicato nella Gazz. Uff. 29
luglio 2003, n. 174, S.O.
La legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un
sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di
pagamento) e\' pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 2005,
n. 194.
Il decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze
30 aprile 2007, n. 112 (Regolamento di attuazione della L.
17 agosto 2005, n. 166, recante «Istituzione di un sistema
di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento») e\'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2007, n. 175.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche\' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita\'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e\' pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.
Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64 (Ulteriori
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, per l\'istituzione di un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo, con specifico riferimento
al furto d\'identita\') e\' pubblicato nella Gazz. Uff. 10
maggio 2011, n. 107.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell\'articolo
30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche\' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita\'
finanziaria e dei mediatori creditizi):
"Art. 30-octies. Termini, modalita\' e condizioni per la
gestione del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell\'economia e delle
finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
all\'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati
contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da
comunicare ai sensi dell\'articolo 30-quinquies;
b) sono stabilite le modalita\' relative al collegamento
informatico dell\'archivio con le banche dati degli
organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui
all\'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita\' e fissati i termini
secondo cui i dati di cui all\'articolo 30-quinquies sono
comunicati e gestiti, nonche\' viene stabilita la procedura
che caratterizza la fase di riscontro ai sensi
dell\'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l\'importo del contributo di cui
all\'articolo 30-sexies, comma 2, nonche\' i criteri di
determinazione e le modalita\' di riscossione del medesimo.
2 - 4-ter. (Omissis).".
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169
(Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonche\' modifiche del titolo V del testo unico
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attivita\'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e\' pubblicato nella
Gazz. Uff. 2 ottobre 2012, n. 230.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell\'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell\'attivita\' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1 - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita\' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu\' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita\' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (Omissis).".
Note all\'art. 1:
Si riporta il testo vigente dell\'articolo 30-ter del
citato decreto legislativo n. 141 del 2010:
"Art. 30-ter. Sistema di prevenzione
1. E\' istituito, nell\'ambito del Ministero
dell\'economia e delle finanze, un sistema pubblico di
prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel
settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati
o differiti, con specifico riferimento al furto di
identita\'.
2. Il sistema di prevenzione e\' basato sull\'archivio
centrale informatizzato di cui all\'articolo 30-quater, di
seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui
al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell\'economia e delle finanze e\'
titolare dell\'archivio e puo\' avvalersi, per la gestione
dell\'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
gestore. I rapporti tra il Ministero dell\'economia e delle
finanze e l\'ente gestore sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell\'economia e delle finanze, fatte
salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad
altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, funzioni di competenza statale in materia di
monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione,
sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del
credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i
seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle
extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti
nell\'elenco generale di cui all\'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica,
ai sensi dell\'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato ai sensi dell\'articolo 2,
comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
c-bis) le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le
imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a
c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi, in base ad apposita
convenzione con il Ministero dell\'economia e delle finanze,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell\'economia e delle
finanze e\' individuata, previo parere del gruppo di lavoro
di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e\'
consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all\'ente gestore richieste di
verifica dell\'autenticita\' dei dati contenuti nella
documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
una dilazione o un differimento di pagamento, un
finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
servizio a pagamento differito. La verifica
dell\'autenticita\' dei dati non puo\' essere richiesta al di
fuori dei casi e delle finalita\' previste per la
prevenzione del furto di identita\'. Gli aderenti inviano
altresi\', in forma scritta, una comunicazione riguardante
l\'avvenuta stipula del contratto, nell\'ambito dei settori
di cui al comma 1, all\'indirizzo risultante dai registri
anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli
aderenti trasmettono al titolare dell\'archivio le
informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
nell\'ambito dello svolgimento della propria specifica
attivita\', gli aderenti possono inviare all\'ente gestore
richieste di verifica dell\'autenticita\' dei dati contenuti
nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli
elementi acquisiti, accertare l\'identita\' delle medesime.
8. Nell\'ambito del sistema di prevenzione, e\'
istituito, presso l\'ente gestore, un servizio gratuito,
telefonico e telematico, che consente di ricevere
segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di
identita\'.
9. Nell\'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso
e coordinamento, al fine di migliorare l\'azione di
prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo
e del furto di identita\' a livello nazionale, nonche\'
compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e
studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al
comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Il gruppo di lavoro e\' composto da due
rappresentanti, di cui un titolare e un supplente,
designati rispettivamente da ciascuna delle autorita\'
indicate: Ministero dell\'economia e delle finanze,
Ministero dell\'interno, Ministero della giustizia,
Ministero dello sviluppo economico, Banca d\'Italia, Guardia
di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e\'
assicurata dall\'ente gestore. Il Ministro dell\'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei
componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha
carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro
durano in carica un triennio. Per la partecipazione
all\'attivita\' del gruppo di lavoro non sono previsti
compensi, indennita\' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro
e\' presieduto dal componente del gruppo designato dal
Ministero dell\'economia e delle finanze, il quale, in
ragione dei temi trattati, integra la composizione del
gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
categoria dei soggetti aderenti e degli operatori
commerciali, nonche\' con gli esperti delle Forze di
polizia, designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell\'interno. Il Ministro
dell\'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di
ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della
relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai
risultati dell\'attivita\' di prevenzione delle frodi svolta
entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare
dell\'archivio, anche attraverso l\'attivita\' di studio ed
elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di
lavoro, svolge attivita\' d\'informazione e conoscenza sui
rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l\'ausilio
di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tali attivita\', i soggetti
preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
141 del 2010 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell\'articolo
30-quinquies del citato decreto legislativo n. 141 del
2010:
"Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti
da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone
fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di
pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione
finanziaria, nonche\' una prestazione di carattere
assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere
da a) a c):
a) documenti di identita\' e di riconoscimento, comunque
denominati o equipollenti, ancorche\' smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che
attestano il reddito esclusivamente per le finalita\'
perseguite dal presente decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed
assistenziali.
2. - 3. (Omissis).".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
novembre 2012, n. 252 (Regolamento recante i criteri e le
modalita\' per la pubblicazione degli atti e degli allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi
dell\'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n.
180 recante: "Norme per la tutela della liberta\' d\'impresa.
Statuto delle imprese") e\' pubblicato nella Gazz. Uff. 4
febbraio 2013, n. 29.