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INPS: Chi passa al privato perde i Bonus “di confine”

Sono
nato il 1° novembre 1958, ho iniziato a lavorare il 1° febbraio 1974. Al 31
ottobre 2012 ho maturato 1880 settimane. Andrò in pensione anticipata il 1°
dicembre 2019.

Ho
prestato servizio di frontiera, dal 16 agosto 1980 al 31 maggio 1985, nel corpo
della Guardia di finanza.

Le
maggiorazioni riconosciute ai dipendenti pubblici per i servizi di confine sono
riconosciute anche a coloro che poi sono passati al settore privato, e che
andranno, quindi, in pensione come dipendenti privati?

F.F.Verona

R I S P O S T A

La risposta è negativa, in quanto le supervalutazioni
previste dal Dpr 1092/1973 (tra le quali quella prevista dall’articolo 21,
relativa al servizio prestato al servizio di terra), che determinano un aumento
virtuale dell’anzianità di servizio ai fini della pensione ex gestione Inpdap,
non sono ricomprese tra i servizi riconosciuti all’atto della costituzione
della posizione assicurativa Inps, da effettuare nei confronti dei dipendenti
pubblici che si dimettono dal servizio senza avere acquisito il diritto a
pensione. Infatti, per espressa previsione normativa, possono essere trasferiti
esclusivamente i contributi relativi al periodo di servizio effettivamente
prestato. Ai sensi dell’articolo 124 del Dpr 1096/1973, qualora il dipendente
civile, o il militare in servizio permanente o continuativo, cessi dal servizio
senza avere acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria
anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa
nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.

DAL
SOLE 24 ORE DEL 25 GENNAIO 2013

P.S.:
Le maggiorazioni contributive (c.d. figurative) come i benefici concessi alle
Forze dell’Ordine ex comma 3, art.5 della legge 284/77.

Sempre
a titolo personale, ho vinto una guerra legale con l’INPS durata circa 7 anni.

https://www.giovannifalcone.it/2812/quando_penso_all_inps_contenzioso_ad_oltranza__a_prescindere__.html

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