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LOCAZIONI IMMOBILIARI: Le regole del codice Civile anche per gli affitti turistici

 

Vorrei alcune delucidazioni sugli
affitti turistici. Io ho un alloggio a Torino,attualmente affittato con canone ordinario”4+4”. Alla scadenza,sto
considerando la possibilità di affittarlo per brevi periodi (week-end,settimana).

Si tratterrebbe, a tutti gli
effetti, di un affitto a uso turistico. Torino rientra nelle zone dove questo è possibile? La stessa cosa vorrei
farla con la stanza degli ospiti di casa mia,in modo occasionale e senza somministrazione di cibi e
bevande, quindi senza rientrare nella tipologia del bed&breakfast.

Quali sono i vincoli legali, fiscali
e amministrativi?

B.M. – Torino

R I S P O S T A

Ai sensi
dell’articolo 53 del Dlgs 79/2011 gli alloggi locati esclusivamente per
finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle
disposizioni del Codice civile in tema
di locazione.

Per
quanto riguarda, invece, la cessione temporanea di una stanza del
proprio alloggio, ferma
l’applicazione delle norme del Codice nei rapporti con l’utilizzatore della
camera, si deve prestare attenzione alla normativa regionale
per l’attività di affittacamere,in quanto la ripetuta locazione della stanza potrebbe essere configurata come attività turistica, cui conseguono i
necessari adempimenti e le conseguenti
sanzioni in caso di violazione.

DA IL SOLE 24 ORE DEL 25 MARZO 2013

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