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CODICE DELLA STRADA: Il verbale del Sindaco



Le competenze del Sindaco sono disciplinate dagli artt. 50 e 54 del TUEL, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull\’ordinamento degli enti locali.

Dispone
l\’art. 50 TUEL che il Sindaco è organo responsabile
dell\’amministrazione del Comune ed esercita «le funzioni … attribuite
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e [sovrintende] altresì
all\’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o
delegate al Comune … ».
Ai sensi del comma 4, «il Sindaco
esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge».


L\’art.
54 TUEL, rubricato Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale, al comma 1, prevede che «il Sindaco, quale ufficiale
del Governo, sovrintende: a) all\’emanazione degli atti che gli sono
attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli
dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l\’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto; mentre al
comma 2, dispone che «il Sindaco, nell\’esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia
locale con le Forze di polizia statali, nell\’ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell\’interno – Autorità nazionale
di pubblica sicurezza».


Il codice di procedura penale,
all\’art. 55, rubricato Funzioni della polizia giudiziaria, ai commi 1, 2
e 3, dispone che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria
iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant\’altro
possa servire per l\’applicazione della legge penale. Svolge ogni
indagine e attività disposta o delegata dall\’autorità giudiziaria.




Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».


L\’art.
57 c.p.p. riguarda gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
prevede al comma 1, lett. c) che « il Sindaco dei Comuni ove non abbia
sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell\’arma dei
carabinieri o della guardia di finanza», è ufficiale di polizia
giudiziaria.
Ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,
l\’art. 11, comma 1, prevede che costituiscono servizi di polizia
stradale «a) la prevenzione e l\’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti
stradali»; mentre l\’espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal codice della strada spetta, ai sensi dell\’art. 12, comma 1, lett. e) [anche] «ai Corpi e ai
servizi di polizia municipale, nell\’ambito del territorio di
competenza».


Inoltre l\’art. 12 del C.d.S., comma 2,
dispone che «l\’espletamento dei servizi di cui all\’art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria indicati nell\’art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».
Oltre
a ciò la L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale,
all\’art. 13, prevede che «all\’accertamento delle violazioni punite con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria … » e
la L. 7 marzo 1986, n. 65, Legge-quadro sull\’ordinamento della polizia
municipale, all\’art. 1, comma 1, dispone che «i Comuni svolgono le
funzioni di polizia locale».


Ciò detto si possono
formulare due ipotesi, riguardo alla possibilità che il Sindaco possa
elevare munlte per infrazioni al C.d.S.:
la prima legata al fatto che nel Comune vi sia una stazione dei carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza;
b) la seconda legata al fatto che nel Comune non vi sia una
stazione dei carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza.


Nel
primo caso (Comune in cui vi sia una stazione dei carabinieri, polizia
di Stato, guardia di finanza) il Sindaco non è ufficiale di polizia
giudiziaria e in tal caso non può compiere servizi di polizia stradale e
non può elevare multe, configurandosi, in caso contrario, un chiaro
esempio d\’abuso d\’ufficio, previsto dall\’art. 323 c.p.; nel secondo
(Comune nel quale non vi sia una stazione dei carabinieri, polizia di
Stato, guardia di finanza) il Sindaco è ufficiale di polizia giudiziaria
e di conseguenza può elevare multe ed espletare del tutto
legittimamente i servizi di polizia stradale, previsti dall\’art. 11,
comma 1 e 2, C.d.S. e cioè:


a) la prevenzione e l\’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l\’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull\’uso della strada;
f) le operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.


Nel
caso in cui il Sindaco può elevare multe per infrazioni al C.d.S.,
occorre rispettare quanto disposto dall\’art. 12, comma 1, del C.d.S. che
sostanzialmente prevede, al comma 1, lett. e) che i corpi e i servizi
di polizia municipale debbono essere espletati «nell\’ambito del
territorio di competenza».


Ciò significa che il Sindaco
agisce soltanto nel territorio del proprio Comune, ovvero all\’interno
dell\’ambito spaziale nel quale il Comune esplica la propria attività ed
esercita i propri poteri.


Inoltre l\’art. 12, comma 5, del
C.d.S. prevede che i soggetti che espletano servizi di polizia stradale
«quando non siano in uniforme … devono fare uso di apposito segnale
distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento».


Al
Sindaco del Comune nel quale non vi sia una stazione dei carabinieri,
polizia di Stato, guardia di finanza che eleva multe per infrazioni
al C.d.S. si applica, in parte, quanto disposto per la polizia locale
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sez. II, civile, sentenza 3
marzo 2008, n. 5771 che aveva evidenziato la nullità del verbale di
contestazione per violazione delle norme del C.d.S., redatto da un
agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio
disponendo che «gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi
dell\’art. 57 c.p.p., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
soltanto nell\’ambito territoriale dell\’ente di appartenenza e
limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di
altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), i
cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre
in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata
alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell\’ambito
territoriale dell\’ente di appartenenza ed alla condizione che siano
effettivamente in servizio (sent. 13 aprile 2001, n. 5538).


Tale
orientamento della suprema Corte è stato seguito dal Giudice di pace di
Trento (sentenza n. 157/2014) che ha stabilito l\’illegittimità delle
multe comminate da agenti della polizia municipale in borghese e fuori
servizio; di segno contrario, però, il Tribunale di Parma (pronuncia n.
892/2014) che, in riforma della sentenza del Giudice di pace che
annullava un verbale di violazione al C.d.S. in quanto l\’agente era
fuori servizio, ha stabilito che non è previsto alcun limite di tempo
quanto allo svolgimento dell\’attività di polizia stradale, essendo
l\’unico limite previsto dalla L. n. 65/1985 costituito da quello
territoriale.


Tutto ciò detto, il Sindaco del Comune nel
quale non vi sia una stazione dei carabinieri, polizia di Stato,
guardia di finanza, può elevare multe per infrazioni al C.d.S.
all\’interno del territorio di propria competenza, qualificandosi come
Sindaco senza che ad esso si applichi l\’ulteriore limitazione
«dell\’essere in servizio», necessaria per gli agenti di polizia
municipale, sul presupposto che il Sindaco sia in “servizio permanente
effettivo”.


Anche in base alla situazione di spending
review che stanno vivendo soprattutto i piccoli Comuni, non mancano
esempi di “Sindaci sceriffi”, come il Sindaco di Cipressa (IM ) Filippo
Guasco che ha multato tre turisti che non trovando posteggio hanno
spostato alcune fioriere per posteggiare la macchina ed andare a cena in
un ristorante.

Fonte: Può il sindaco elevare multe per infrazioni al codice della strada?
(www.StudioCataldi.it)

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