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INCIDENTE IN BICICLETTA: Responsabilità del pedone

Tutti i fruitori della strada debbono comportarsi in modo da
salvaguardare la sicurezza stradale e non costituire pericolo o
intralcio alla circolazione
. Non solo gli automobilisti e conducenti di veicoli, dunque, ma anche i pedoni. È quanto sancisce il Codice della Strada all\’art. 140 comma 1. Non esiste, perciò, nel nostro ordinamento un generale \’favor pedonis\’, se non – potremmo dire – come norma “di galateo”.

Se è vero, infatti, che la Cassazione ha ribadito più volte una sorta di presunzione di colpevolezza per
l\’automobilista che investe il pedone sulle strisce (vedi sentenza n.
20949/2009), con la sentenza n. 35957/19 agosto 2014 la stessa Corte ha invece sanzionato il comportamento di una “pedona” che, invadendo un tratto di pista ciclabile, cagionava la caduta di una ciclista.
Un incidente – questo – che è costato alla parte lesa, rovinata
sull\’asfalto per schivare la donna a piedi, una ferita all\’occhio
giudicata guaribile in 40 giorni.

La donna a piedi, invece,
assolta in primo grado dal Giudice di Pace per non aver commesso il
fatto, veniva poi condannata in appello dal Tribunale di Firenze.




…E infine dalla Corte di Cassazione che, rigettando tutti i motivi
di impugnazione della ricorrente, ha confermato la sentenza di secondo
grado e ha censurato definitivamente l\’incauta e indebita “invasione di
campo”.

SENTENZA INTEGRALE

Corte di Cassazione Sentenza 35957/14
Ritenuto in fatto
1.
– Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di Firenze ha
assolto […] dall\’imputazione relativa al reato di lesioni colpose
asseritamente commesso, in Firenze il 7.6.2005, ai danni di […], per
non aver commesso il fatto.
All\’imputata, era stata
originariamente contestata la condotta colposa consistita nella
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
essendo, nell\’occasione de qua, repentinamente scesa senza guardare da
un marciapiede, così invadendo l\’adiacente pista ciclabile andando a
costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transi­tanti, e provocando la
caduta della […], transitante sulla pista con la propria bicicletta,
così cagionandone lesioni personali compor­tanti un impedimento ad
attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40
giorni.
Con sentenza in data 13.7.2012, il tribunale di
Firenze, su appello della sola parte civile, in riforma della sentenza
impugnata, ha condannato la […] al risarcimento del danno in favore
della parte civile costituita, rimettendo le parti dinanzi al giudice
civile compe­tente per la liquidazione, salva l\’assegnazione di una
provvisionale in favore della […].
Avverso la sentenza
d\’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per
cassazione l\’imputata, sulla base di tre motivi di impugnazione.
2.1.
– Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione di legge, essendo il giudice d\’appello pervenuto in modo
erroneo alla riforma della sentenza di primo grado, senza procedere allo
sviluppo di alcuna argomentazione critica desti­nata a disarticolare le
ragioni indicate dal primo giudice a sostegno dell\’assoluzione
dell\’imputata.
In particolare, il tribunale di Firenze avrebbe
del tutto omesso di affrontare il punto determinante del discorso
giustificativo della sentenza di primo grado (consistito nella ritenuta
contraddittorietà della deposizione Fesa dalla parte civile nel corso
del giudizio), limi­tandosi all\’indicazione di rilievi del tutto
generici e inconferenti ai fini della decisione (a ciò peraltro
sollecitato dalle aspecifìche censure il­lustrate nell\’appello della
parte civile), ivi compreso l\’irrilevante giu­dizio di inattendibilità
formulato in relazione alle altre deposizioni te­stimoniali addotte
dalla difesa.
2.2.-
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione
in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver omesso di
procedere ad alcuna valutazione critica in ordine all\’intrin­seca
attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile, indicate a
sostegno della condanna pronunciata in sede d\’appello.
2.3.-
Da ultimo, la ricorrente si duole della radicale omissione di
motivazione, imputabile alla sentenza d\’appello, circa la disposta
assegnazione, in favore della parte civile costituita, della
provvisiona­le dell\’importo di euro 8.000,00, determinata dal tribunale
fiorentino senza indicazione di alcun criterio idoneo a controllarne la
congruità.
2.4.- All\’odierna udienza, il difensore della parte civile ha con­cluso come da nota scritta depositata.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Preliminarmente,
osserva il collegio come, secondo il consoli­dato insegnamento della
giurisprudenza di questa corte di cassazio­ne, debba ritenersi non
sindacabile, in sede di legittimità, la valuta­zione del giudice di
merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle
fonti di prova, circa contrasti testimoniali o circa la scelta tra
divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, salvo il con­trollo su
eventuali vizi di congruità e logicità della motivazione (Cass., Sez. 2,
n. 20806/2011, Rv. 250362; Cass., Sez. 4, n. 8090/1981, Rv. 150282).
Nel
caso di specie, il giudice d\’appello ha evidenziato come le deposizioni
rese dei testi Ceccarelli e Andreucci fossero minate da in­trinseca
inattendibilità, avendo gli stessi reso dichiarazioni nel loro complesso
contraddittorie, siccome caratterizzate da attestazioni in più punti
non armonizzabili tra loro, secondo quanto reso evidente dai passaggi
espressamente e analiticamente riportati nel testo della motivazione.
Lo
stesso tribunale fiorentino ha inoltre evidenziato la credibi­lità e la
coerente logicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,
individuandone il riscontro attraverso l\’oggettiva plausibilità delle
descrizioni relative alle occorrenze del fatto dalla stessa offerte,
oltre alle conferme rinvenibili dal racconto reso dalla stessa imputata;
ri­scontri non smentiti in alcun modo dalle circostanze valorizzate
dall\’imputato, circa la mancanza di conseguenze lesive a suo carico
(atteso
il carattere pacifico della circostanza costituita dalla mancan­za di
alcun contatto tra le protagoniste del sinistro), ovvero in ordine alle
conseguenze della visita oculistica sostenuta dalla […] poco prima del
sinistro, avuto riguardo al carattere meramente congettu­rale
dell\’eventuale compromissione delle facoltà visive della vittima.
La
motivazione compendiata dal giudice d\’appello deve dun­que ritenersi su
tali punti completa ed esauriente, immune da vizi d\’indole logica o
giuridica, come tale idonea a sottrarsi integralmente alle censure in
questa sede illustrate dalla ricorrente.
Deve ritenersi, da
ultimo, del tutto privo di rilievo il terzo mo­tivo di ricorso avanzato
dalla […], con riferimento alla contestata quantificazione della
provvisionale riconosciuta in favore della per­sona offesa, dovendo il
tema ritenersi integralmente assorbito dall\’awenuto definitivo
accertamento della responsabilità della ricor­rente e della disposta
rimessione, alle determinazioni del giudice civi­le, della conclusiva
quantificazione del danno risarcibile.
4. – Sulla base delle
argomentazioni che precedono, dev\’essere attestata l\’integrale
infondatezza di tutti motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente, con
il conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna della stessa
al pagamento delle spese processuali e alla ri­fusione delle spese
sostenute dalla parte civile […] […], se­condo la liquidazione di
cui al dispositivo.
Per questi motivi
la Corte
Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché alla rifu­sione delle spese
sostenute dalla parte civile […] […], liquida­te in euro 2.000,00,
oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.6.2014.


Fonte: Il pedone non ha sempre ragione! Cassazione contro \’pedona\’ che fa cadere ciclista
(www.StudioCataldi.it)

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