Avendo acquistato in comproprietà al
50% con mia moglie una nuova casa (per la mia quota con i requisiti di prima
casa di abitazione, e per la quota di mia moglie come seconda casa) all’interno
del medesimo comune in cui già risiedevamo (nella casa di proprietà di mia
moglie), chiedo se – oltre a me – anche mia moglie è obbligata a trasferire
entro 18 mesi la residenza nella nuova casa (perdendo così i benefici previsti
per la prima casa di abitazione, nella quale prima risiedevamo) o se sono
possibili altre soluzioni.
G.G. – MESSINA
R I S P O S T A
Ai fini delle agevolazioni
fiscali ” prima casa ” è sufficiente la residenza nel territorio del Comune, e
non anche all’indirizzo ove è ubicata la casa acquistata. Se, pertanto, il
lettore – che ha chiesto i benefici in
oggetto per la sua quota del 50 per cento – è già residente nel Comune
ove è ubicata la casa acquistata, non sarà necessario, ai fini delle
agevolazioni prima casa (a differenza che per altri tributi, ad esempio l’Imu)
che egli sposti la propria residenza.
Riguardo alla moglie del lettore, non
avendo chiesto le agevolazioni prima casa (in quanto già proprietaria di un altro
immobile nello stesso Comune), la stessa, a maggior ragione non dovrà spostare
la propria residenza.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 15 SETTEMBRE 2014