Sono una dipendente bancaria con
contratto a tempo indeterminato, attualmente part time. Ho vinto il concorso
per docenti del 2012. Tra poco sarò chiamata per l’assunzione di ruolo. Vorrei
sapere se è possibile accettare il ruolo ed entrare in servizio a scuola e, per
un anno, richiedere l’aspettativa non retribuita in banca, solo per il
superamento del periodo di prova. E’ incompatibile il nuovo contratto a scuola
con l’aspettativa nel settore bancario?
In caso contrario, quanto tempo
avrei, dopo aver firmato il contratto a scuola, per dare le dimissioni in banca
?
G.A. –
AGRIGENTO
R I S P O S T A
La possibilità
per il dipendente di una banca di ottenere un’aspettativa per lo svolgimento di
un’altra attività lavorativa dovrà essere valutata, innanzitutto, con riferimento
agli eventuali limiti stabiliti dal Ccnl che regola il rapporto di lavoro già
esistente con l’istituto bancario e pertanto, in assenza di ulteriori
indicazioni, faremo riferimento al Ccnl per il personale delle aree
professionali dipendenti dalle imprese creditizie stipulato il 19 gennaio 2012. In primo luogo, il
comma 7 dell’articolo 38 subordina ad una preventiva autorizzazione
dell’impresa datrice di lavoro la possibilità per il lavoratore di prestare a
terzi la propria opera. Il successivo articolo 57, inoltre, condiziona la
richiesta del lavoratore per l’ottenimento di un’aspettativa non retribuita
alla compatibilità con le esigenze di servizio aziendali e la riconosce solo
per motivi di studio, familiari, personali o per lo svolgimento di attività di
volontariato. Il Ccnl in questione, dunque, riconosce un ampio margine
discrezionale all’istituto di credito destinatario di una richiesta di
aspettativa, che darà in ogni caso preminente rilievo alle esigenze aziendali.
Infine, poiché l’incarico di docenza
implica l’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, occorrerà considerare anche il disposto del Dlgs 165/2001,
Testo Unico sul Pubblico Impiego. L’articolo 53 del predetto decreto, in
particolare, disciplina in maniera analitica il regime delle incompatibilità e
il cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici e rinvia, per
quanto riguarda il personale docente, all’articolo 508 del Dlgs 297/1994. Il
comma 10 del predetto articolo esclude espressamente la possibilità per il
personale docente di ” assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
“, con alcune limitate eccezioni. Tale divieto, inoltre, come precisato dal
ministero Istruzione Università e Ricerca (nota Miur n.1584 del 29 luglio 2005),
non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e che dovrà comunicare
lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di decadenza dall’impiego,
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge 662/1996.
In conclusione, nel caso in cui la
lavoratrice, dopo aver inutilmente richiesto un’aspettativa per motivi
personali, voglia risolvere il rapporto di lavoro con la banca, dovrà attenersi
ai termini di preavviso che l’articolo 79 del Ccnl del credito fissa in un
mese, salvo diverso termine concordato dalle parti.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 15 SETTEMBRE 2014