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CONGEDO STRAORDINARIO: Assistenza genitore disabile, anche non convivente

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INTERPELLO N. 23/2014

Roma, 15 settembre 2014

Direzione generale per l\’Attività Ispettiva Associazione Nazionale Comuni
Italiani

prot. 37/0015546

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ­ congedo per assistenza disabili in
situazione di gravità ­fruizione del congedo da parte dei genitori del
disabile in presenza di convivente del disabile ­ art.42, D.Lgs. n.
151/2001.

L\’ANCI ­ Associazione Nazionale Comuni Italiani ­ ha avanzato istanza di
interpello al finedi conoscere il parere di questa Direzione generale in
ordine alla corretta interpretazione dell\’art.42, D.Lgs. n. 151/2001,
concernente la disciplina del congedo per assistenza disabili in situazione
digravità. In particolare l\’istante chiede se, ai sensi della
disposizione normativa citata, sia possibileconcedere la fruizione del
congedo al genitore del disabile, pur in presenza di convivente
nonconiugato di quest\’ultimo. Al riguardo, acquisito il parere
della Direzione generale delle Relazioni Industriali e deiRapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue. In via
preliminare, occorre muovere dall\’analisi dell\’art. 42, comma 5, D.Lgs. n.
151/2001, ilquale riconosce al coniuge convivente di soggetto con
handicap in situazione di gravità il diritto afruire di un periodo di
congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni,
conconservazione del posto di lavoro (art.4, comma 2, L. n. 53/2000). In
caso di mancanza, decesso o patologie del coniuge convivente, la disposizione
inargomento individua in subordine ulteriori categorie di soggetti,
stabilendo il seguente ordine dipriorità sulla base del vincolo di
parentela con il disabile: – il padre o la madre anche adottivi; –
uno dei figli conviventi; – uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Con circolare n. 41/2009 l\’INPS ha precisato che i genitori naturali o
adottivi e affidatari deldisabile hanno titolo a fruire del congedo solo
nella misura in cui si verifichi una delle condizionisotto
riportate: – “il figlio ­ portatore di handicap ­ “non sia
coniugato o non conviva con il coniuge”; – “il coniuge del
figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo”; –
“il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo
stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame”.
Si segnala, inoltre, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 203/2013 ­
anche al fine digarantire una particolare tutela in favore dei familiari
di soggetti portatori di handicap in condizionedi gravità ­ ha dichiarato
l\’illegittimità costituzionale dell\’art. 42, comma 5, nella parte in cui
noninclude nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi
previsto, il parente o l\’affineentro il terzo grado convivente, in caso
di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altrisoggetti
individuati dalla disposizione (cfr. circ. INPS n. 159/2013). Da quanto sopra si
evince quindi che l\’individuazione dei soggetti aventi diritto al
periododi congedo non sia comunque suscettibile di interpretazione
analogica ma risulti tassativaanche in ragione del fatto che durante la
fruizione dello stesso il richiedente ha diritto a percepireuna specifica
indennità. In risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che,
nell\’ipotesi in cui il disabile nonrisulti coniugato o non conviva con il
coniuge, ovvero quest\’ultimo abbia effettuato espressarinuncia nei
termini sopra indicati, l\’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 consenta al
genitorenon convivente di beneficiare del periodo di congedo, anche
laddove possa essere garantitaidonea assistenza da parte di un convivente
more uxorio, non essendo tale soggetto legittimato afruire del diritto.

IL DIRETTORE GENERALE (f.to Danilo Papa) – See more at:

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