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PRIMA CASA INTOCCABILE: L’agente della riscossione non può escutere l’unico immobile del debitore adibito ad abitazione

Con sentenza n. 19270 del 12 settembre 2014 la Cassazione ha espresso i
seguenti principi di diritto in materia di procedure esecutive da parte
dell’agente della riscossione che abbiano ad oggetto l’unico immobile
di proprietà del debitore che sia adibito a sua casa di abitazione.

In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato
eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la
notificazione dell’avviso di vendita ai sensi dell’ art. 78 del D.P.R.
n. 602 del 29 settembre 1973, ed il processo sia ancora pendente alla
data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore dell’art. 52, comma 1,
lett. g) , del d. 1. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, ai sensi dell’art. 86
del decreto legge n. 69 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
194 Suppl. Ord. del 2 0 agosto 2013), l’azione esecutiva non può più
proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine
del giudice dell’ esecuzione o per iniziativa dell’agente della
riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di
proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad
abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza
anagrafica.

In caso di sopravvenuta improcedibilità dell’azione esecutiva avente ad
oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore da parte dell’agente
della riscossione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 29
settembre 1973 come novellato dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l.
21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013 n. 98, l’improcedibilità del processo esecutivo comporta la
cessazione della materia del contendere sull’opposizione all’esecuzione
concernente la pignorabilità del bene.

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