Nel conteggio dell’usura penale rilevano anche gli interessi moratori
Tre gli aspetti di peculiare interesse dell’ordinanza torinese. Il
primo gravita intorno al punto della rilevanza per l’usura degli
interessi moratori, che il Tribunale afferma senza esitare: se il dictum
per sé conferma un consolidato orientamento della Cassazione, rimane
comunque l’importanza del fatto che, nella specie, si tratta di un
procedimento penale (l’ordinanza rigetta la richiesta di archiviazione
avanzata nei confronti di un funzionario di banca). Il secondo aspetto
ha invece portata generale, sostanziandosi nella rilevazione per cui “la
giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli
interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e
correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la
maggiorazione … prevista per calcolare i tassi moratori”. L’ultimo
aspetto sta nel passaggio ulteriore che la decisione compie (in via
implicita, ma di tratto del tutto sicuro): il confronto del tasso
maggiorato dai moratori va fatto con la soglia di usura di cui alla
rilevazioni trimestrali, senza alcuna addizione (in modo traverso, la
Banca d’Italia sembra fare intendere – è noto – che, nel caso di
conteggio di moratori, si dovrebbe aggiungere un tasso moratorio medio
del 2,1%).