Vorrei avere chiarimenti in merito
alla questione dei permessi per lavoratori chiamati a ricoprire la carica di
giudice popolare. Sono impiegata in un’azienda
metalmeccanica e ho ricevuto la convocazione a presentarmi in tribunale
in qualità di giudice popolare. L’azienda sostiene che i permessi (non
aspettativa) che dovrò prendere per presenziare alle udienze non saranno
retribuiti, ma che verranno computati i ratei pensione eccetera. Trovo invece
riferimenti normativi che indicano la possibilità di prendere permessi ad hoc,
pienamente retribuiti. Qual è il parere dell’esperto ?
C. B. –
CISERANO
R I S P O S T A
L’interpretazione
fornita dall’azienda datrice di lavoro appare fondata.
La legge 74/1978, nel convertire il
Dl 31/1978, ha aggiunto l’articolo 2-bis, che, sostituendo il primo comma
dell’articolo 11 della legge 287/1951, ha parificato l’ufficio del giudice
popolare “a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive”.
In virtù di tale equiparazione, il terzo comma dell’articolo 51 della
Costituzione, che riconosce a chiunque sia chiamato a prestare funzioni
pubbliche elettive il ” diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il …posto di lavoro”, risulta applicabile anche ai
giudici popolari.
Occorre, tuttavia, evidenziare come
l’applicazione della disciplina volta a riconoscere permessi retribuiti a
favore dei lavoratori chiamati a pubbliche funzioni elettive, dettata
dall’articolo 32 della legge 300/1970, sia stata limitata alla giurisprudenza
alle sole figure citate dal testo di legge ” ratione temporis ” applicabile,
tra le quali non figura quella del giudice popolare. In particolare, la Corte
di cassazione ha stabilito che ” l’articolo 32 della legge 300/1970, il quale
prevede il diritto alla retribuzione del lavoratore in permesso per l’esercizio
di funzioni pubbliche elettive, … non è invocabile nella diversa ipotesi del
dipendente chiamato a svolgere le funzioni di giudice popolare ” ( si veda la
sentenza 7231/1987), e che il lavoratore invitato a far parte della giuria
popolare non ha diritto, ” a differenza del dipendente pubblico, al trattamento
retributivo per i giorni medesimi, salvo diversa previsione di legge o di
contratto ” (sentenza 4748/1987).
Nel caso di analisi, in assenza di
previsioni di maggior favore di fonte legale e/o di ulteriori precisazioni di
natura contrattuale, stante il mero rinvio all’articolo 32 dello Statuto dei
lavoratori operato dal Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) per i
dipendenti dalle industrie metal meccaniche, sembra corretto ritenere che al
lavoratore spettino esclusivamente le indennità a carico dello Stato ex
articolo 65 del Dpr 115/2002, le quali risultano comunque aumentate ” se i
giudici popolari sono …lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione
nel periodo in cui esercitano le loro funzioni ” (articolo 65, secondo comma,
del Dpr 115/2002). A tale indennità, infine, potranno eventualmente aggiungersi
le spese di viaggio e l’indennità di trasferta riconosciuta alle condizioni
previste dal quarto comma del medesimo articolo.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014