spot_img

CAMBIAVALUTE: Consw

Parere su uno schema di
decreto concernente l\’individuazione delle specifiche tecniche del
sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai
cambiavalute – 25 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 425 del 25 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna
Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario
generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell\’economia e delle finanze;

Visto l\’articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste
le osservazioni dell\’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell\’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con
nota dell\’Ufficio legislativo economia, il Ministero dell\’economia e
delle finanze ha richiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema
di decreto concernente l\’individuazione delle specifiche tecniche del
sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai
cambiavalute e la periodicità di invio delle pertinenti informazioni, da
adottarsi ai sensi dell\’articolo 17-bis, comma 4, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

In
base alla predetta disposizione normativa, il Ministro dell\’economia e
delle finanze individua con proprio decreto le specifiche tecniche del
sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di mezzi di
pagamento in valuta nonché la periodicità di invio delle relative
informazioni dai soggetti esercenti professionalmente l\’attività di
cambiavalute (infra “cambiavalute”) all\’Organismo di cui all\’articolo
128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (infra
“Organismo”).

Occorre
premettere che tale Organismo, avente personalità giuridica di diritto
privato, è competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi (art. 128-undecies d.lg.
n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, introdotto dall\’art. 11, comma 1, d.lg. 13 agosto 2010, n.
141 e modificato dall\’art. 6, comma 1, lett. f), d. lg. 19 settembre
2012, n. 169); ad esso è stata poi attribuita la gestione anche del
registro dei cambiavalute e, in tale qualità, è deputato a ricevere da
questi ultimi, per via telematica, le “negoziazioni effettuate” (art.
17-bis d.lg. 13 agosto 2010, n. 141, inserito dall\’articolo 11, comma 1,
d.lg. n. 169 del 2012).

RILEVATO

Riprendendo
pedissequamente la formulazione del predetto articolo 17-bis, lo schema
di decreto in esame stabilisce che l\’esercizio professionale nei
confronti del pubblico dell\’attività di cambiavalute, anche su base
stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito
registro tenuto dall\’Organismo (art. 2, comma 1, dello schema);
l\’obbligo di iscrizione è adempiuto dai cambiavalute entro 3 mesi
dall\’emanazione del decreto in esame (art. 2, comma 2).

I
cambiavalute trasmettono telematicamente all\’Organismo le negoziazioni
effettuate; in particolare, oggetto di trasmissione sono i dati
identificativi del cliente e i dati relativi all\’operazione (art. 3,
comma 1).

Per
quanto riguarda i dati identificativi del cliente, essi ricomprendono
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il paese di
residenza, gli estremi del documento di identificazione e, qualora i
clienti nei siano provvisti, il codice fiscale (art. 1, comma 1, lett.
f)). I dati del cliente oggetto di trasmissione sono dettagliati
nell\’apposita tabella descritta nell\’articolo 6 dello schema; tale
tabella riporta anche il dettaglio delle operazioni che devono essere
trasmesse (sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni
inerenti la singola transazione) (art. 6, comma 1).

Quanto
alla periodicità della trasmissione, i cambiavalute trasmettono i dati
all\’Organismo mensilmente (art. 4, comma 2). In conformità alla norma di
legge (art. 17-bis, d.lg. n. 141/2010), quest\’ultimo conserva i dati
per 10 anni, predisponendo, al contempo, idonei sistemi di salvataggio
dei dati e di disaster recovery (art. 4, comma 4).

CONSIDERATO

1.
Lo schema di decreto individua i dati identificativi del cliente e le
informazioni sulle operazioni effettuate che devono essere oggetto di
trasmissione all\’Organismo in termini compatibili con il principio di
pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità
perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), d.lg. 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, di
seguito Codice; artt. 1, comma 1, lett. f, e 6, schema).

Inoltre,
è stabilito espressamente che gli adempimenti previsti dal decreto
siano effettuati nel rispetto di tutti i principi di cui al medesimo
articolo 11 del Codice (si tratta, oltre a quello di pertinenza, dei
principi di liceità e finalità del trattamento, nonché di esattezza e
conservazione “temporanea” dei dati raccolti) (art. 4, comma 5, schema).

Da
questo punto di vista, quindi, lo schema di decreto non presenta
criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e,
pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

2.
Per quanto riguarda la conservazione dei dati, lo schema stabilisce che
l\’Organismo conserva i dati ricevuti per 10 anni (in stretta conformità
a quanto previsto dalla legge) predisponendo, al contempo, idonei
sistemi di salvataggio dei dati e di disaster recovery (art. 4, comma
4).

Quanto
alle modalità di trasmissione dei dati all\’Organismo, lo schema si
limita a prevedere che i cambiavalute provvedono a tale adempimento
avvalendosi di “un apposito servizio telematico, presente nell\’area
privata dedicata del portale dell\’Organismo” e “secondo le modalità
stabilite dal medesimo organismo”, senza fornire alcuna altra
indicazione al riguardo.

Sotto
quest\’ultimo profilo, si ritiene necessario che lo schema sia integrato
prevedendo che il provvedimento con il quale il predetto Organismo
dovrà individuare, anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le
modalità di trasmissione dei dati, sia adottato previo parere del
Garante.

IL GARANTE

esprime
parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell\’economia e
delle finanze concernente l\’individuazione delle specifiche tecniche del
sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dai
cambiavalute, ai sensi dell\’articolo 17-bis, comma 4, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni, con la
seguente condizione:

a)
all\’articolo 4, comma 1, dello schema si preveda che il provvedimento
con il quale l\’Organismo dovrà individuare le modalità di trasmissione
dei dati sia adottato previo parere del Garante.

Roma, 25 settembre 2014

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: