Un segretario comunale rifiuta di
redigere la determinazione dirigenziale, come da circolare 26 febbraio 2004,
n.2/T, quale atto conclusivo della procedura di affrancazione di diritti
enfiteutici su terreni legittimati a settembre 1941 ex articoli 9 e 10 della
legge 1766/1927.
Di quali strumenti legali posso
avvalermi per indurre il dirigente comunale alla stipula dell’atto dovuto?
Preciso che per i motivi suddetti la
pratica è ferma da oltre un anno. Il giudice di pace può sentenziare in materia?
V. G. – ROMA
R I S P O S T A
Va
innanzitutto precisato che una cosa è la conclusione del procedimento – in cui
evidentemente il segretario comunale, in un ente privo di figure dirigenziali,
agisce come dirigente responsabile del procedimento e, dopo avere posto in
essere una serie di operazioni istruttorie comprensive di valutazioni ed
accertamenti di cui deve dare conto, ha l’obbligo di conclusione dello stesso
(articolo 6 della legge 241/1990) – e altra cosa è l’eventuale stipulazione del
contratto conseguente, cui il segretario comunale non è tenuto, essendo eventualmente
a suo carico il rogito del contratto stesso, che peraltro può essere devoluto a
un notaio.
Non essendo chiaro, nel quesito, a
quale titolo viene chiamato in causa il segretario comunale, ci si deve
limitare a dire che la mancata conclusione del procedimento da parte del
dirigente responsabile (in questo caso rappresentato, per l’appunto, dal
segretario comunale), oltre a comportare una evidente responsabilità di
carattere disciplinare (fatte salve le responsabilità di natura penale), che va
tuttavia attivata secondo il procedimento previsto in sede contrattuale, nonché
per eventuale responsabilità per danno erariale avanti alla Corte dei conti,
potrebbe comportare – da parte del soggetto leso – l’azione di condanna per
danno risarcibile, avanti alla giurisdizione amministrativa, derivante
dall’inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento ai sensi
dell’articolo 30 del Dlgs 104/2010.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3
NOVEMBRE 2014