In relazione alla composizione della
giunta comunale per un comune di 2.000 abitanti, pongo il seguente quesito. La
giunta, alla data di insediamento (2011), era composta da tre assessori.
Dovendo rideterminarla, ora si deve applicare la legge 7 aprile 2014, n.56? In
sostanza, la giunta dev’essere composta da due assessori e non più da tre?
L. M. –
MONTALTO DORA
R I S P O S T A
La legge
“Delrio” (4 aprile 2014,n.57) interviene nuovamente con l’articolo 1, comma
135, sulla composizione numerica delle giunte comunali, prevedendo per i Comuni
minori (fino a 3.000 abitanti) un massimo di due assessori. La riforma appare
mal confezionata dal punto di vista della
tecnica normativa, intervenendo su una questione disciplinata in
precedenza dal testo unico degli enti locali senza operare sul medesimo testo.
Inoltre viene modificato l’articolo 16, comma 17, del Dl 138/2011, la cui
iniziale disposizione (che resta invariata) recita: ” A decorrere dal primo
rinnovo di ciascun consigliere comunale successivo alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto…”, ingenerando così il
dubbio di un possibile effetto in sostanza retroattivo della disposizione, e in
particolare dell’ultima novità. Tanto è vero che, nella circolare del ministero
dell’Interno del 24 aprile 2014, il problema non viene risolto, ma
semplicemente si afferma che i Comuni interessati possono “procedere alla
ri-determinazione della giunta secondo i nuovi parametri”, ancorché non
interessati da un rinnovo elettorale.
Si ritiene che la soluzione possa
essere quella basata sul principio che l’atto di nomina, come in generale tutti i
provvedimenti amministrativi, è regolato dalla disciplina del momento in cui è
adottato. Quindi, la riduzione va applicata solo quando si procede al rinnovo
dell’organo.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 3 NOVEMBRE 2014