Vi scrivo per avere chiarimenti in
merito alla tassazione dal applicare per le vendite di azioni a fine giugno.
Nello specifico, dall’home banking di
Banca Monte dei Paschi ho effettuato tre ordini di vendita tramite Internet di
azioni mercoledì 25 giugno 2014 (alle ore 21.28 ho venduto un lotto di Terna,
alle 21.32 delle Eni e alle 21.40 delle E.ON.). Si trattava di titoli in
plusvalenza. Ma mentre per E. ON sono stato tassato con un’aliquota del 20
tramite un estratto fiscale datato giugno 2014, per i titoli Terna ed Eni mi è
stata applicata un’aliquota di tassazione al 26%, con tanto di estratto fiscale
datato invece luglio 2014.
Ora mi chiedo e vi chiedo quale
motivo vendendo i tre titoli più o meno nello stesso momento, per giunta tra
giorni lavorativi prima dell’introduzione della tassazione al 26% ho ricevuto
un diverso trattamento?
Mi è sembrato che la mia consulente
bancaria si arrampicasse sugli specchi dicendomi che le E.ON erano azioni
straniere e la tassazione non era cambiata e poi che al computer trovava delle
minusvalenze, ed era questa la causa della tassazione al 20%. Le ho fatto
allora notare che non avevo nessuna minusvalenza nel mio dossier titoli ma lei insisteva
dicendo che il computer non poteva sbagliare.
G. Valerio (via e-mail)
RISPONDE BANCA MPS
Per fornire una risposta esaustiva
occorre chiarire sia lo scenario normativo in cui gli istituti di credito si
sono trovati ad operare nei mesi scorsi, sia il significato di “regolamento” di
un’operazione di vendita titoli.
L’applicazione dell’aliquota di
tassazione del 26% in luogo della precedente aliquota del 20% sui redditi di
natura finanziaria è stata stabilita dal decreto legge 66 del 24 aprile 2014,
convertito nella legge 89/2014. La normativa
è stata illustrata nel dettaglio dalla circolare dell’agenzia delle
Entrate 19/E del 27 giugno 2014. Quest’ultima evidenzia che la nuova aliquota
del 26% si applica sulle plusvalenze “realizzate” a partire dal 1° luglio 2014
e, richiamando la circolare dell’agenzia delle Entrate 165/E del 1998, ricorda
che il “realizzo” deve intendersi avvenuto “nel momento in cui si perfeziona la
cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale
diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione”.
Da quanto esposto, si evince che, ai
fini dell’applicazione della nuova aliquota, fa fede la data di regolamento e,
quindi, di liquidazione. La data di regolamento è determinata dal mercato in
cui sono negoziati i titoli e viene associata senza variazioni all’eseguito del
cliente.
Con riferimento al caso segnalato,
evidenziamo il fatto che i tre ordini sono stati inseriti dal cliente
nell’applicativo online della Banca la sera del 25 giugno 2014 a mercati chiusi (nel
dettaglio, alle ore 21.28 per l’ordine Terna, 21.23 per l’ordine Eni e 21.40
per l’ordine E.ON), ragion per cui le operazioni sono state processate il
giorno di mercato aperto successivo, cioè il 26 giugno, data in cui gli ordini
risultano a tutti gli effetti “eseguiti”.
I tre titoli sono stati sottoposti ad
aliquote differenti, in quanto differenti erano i termini di liquidazione
previsti nel regolamento dei mercati nel quale sono stati negoziati. Da un
lato, infatti, le azioni Terna ed Eni sono state negoziate nel segmento “MTA”
di Borsa Italiana, che prevedeva un termine di liquidazione pari a tre giorni
lavorativi dal 26 giugno (ciò ha fatto coincidere la data di regolamento,
tenendo conto dei giorni festivi, con il 1° luglio 2014); dall’altro, le azioni
E:ON sono state negoziate nel segmento “Mta International” di Borsa Italiana,
con un termine di liquidazione pari a due giorni lavorativi dal 26 giugno (con
data di regolamento, quindi, pari al 30 giugno 2014). Il cliente può constatare
che i termini di regolamento differenti nella negoziazione degli strumenti
finanziari in questione erano già stati adottati in sede di acquisto dei
medesimi.
Nel caso sopra descritto, pertanto,
la banca ha applicato correttamente sia i processi interni di gestione degli
ordini inseriti dal cliente tramite home banking, sia la normativa vigente.
La banca è naturalmente a
disposizione del cliente per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti che
fossero necessari alla miglior comprensione dell’accaduto e alla corretta
gestione delle operazioni future.
DAL “PLUS24” DEL”IL SOLE 24 ORE” DEL 1 NOVEMBRE
2014