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CONDOMINIO: Il versamento viene fatto solo sul c/c condominiale

Se un amministratore non versa sul
conto corrente condominiale l’importo totale delle quote incassate mensilmente,
ma soltanto il 60% circa di quanto ricevuto, il suo comportamento si può
ritenere censurabile?

Corrado Zaccone– POZZUOLI

R I S P O S T A

L’articolo
1129 del Codice civile, come rinnovato dalla riforma del condominio (legge
220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013), stabilisce che
“l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque
titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per
conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario,
intestato al condominio”.

La stessa norma stabilisce, altresì,
che può essere disposta la revoca dell’amministratore dall’autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, anche nel caso di gravi
irregolarità, tra cui viene elencata anche “la mancata apertura ed
utilizzazione del conto …”. La legge ha quindi sancito, facendo propria una
giurisprudenza precedente, l’obbligo dell’intestazione del conto corrente al
condominio e il suo utilizzo, salva la possibilità, per l’amministratore, di
tenere una piccola cassa contante, con una somma sempre prelevata,
documentandola, da quel conto, per le spese minime.

Non si ritiene che vi sia, pertanto,
spazio per il comportamento descritto nel quesito, di cui, se confermato,
l’amministratore dovrà rendere conto, fino alla sua spesa possibile revoca.
Egli dovrà, restituire le somme al condominio nel caso in cui vi sia stata
un’effettiva distrazione, salvo che ciò non rappresenti addirittura un reato
(ad esempio, di appropriazione indebita).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 NOVEMBRE 2014

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