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PENSIONE: Trattamento ridotto e calcoli da rifare

Vorrei avere chiarimenti sui conteggi
operati da Inps per la pensione di reversibilità. Nel 2012 ero lavoratrice
dipendente, con soli redditi da lavoro per 14.350 euro, e la reversibilità non
mi veniva decurtata, non superando i limiti della tabella F della legge
335/1995. Al 1° gennaio 2013 sono andata in pensione (percependo circa 1.000
euro mensili) e già dallo stesso mese mi è stata applicata una decurtazione del
40% sulla reversibilità. Alle mie richieste di chiarimento, l’Inps risponde che
il conteggio dell’ammontare dei redditi per stabilire la riduzione della
reversibilità va fatto sommando i redditi da lavoro del 2012 con la pensione di
vecchiaia el 2013. E’ corretto questo modo di operare? Nel 2013 io ho avuto
solo i redditi da pensione e, pertanto, mi aspettavo che la reversibilità non
fosse decurtata.

F. B. – COMO

R I S P O S T A

Per quanto
concerne la comunicazione dei redditi, è previsto che, sia all’atto della
domanda di pensione ai superstiti che negli anni successivi, dev’essere
presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nello
stesso anno, al fine di determinare l’esatta misura della riduzione da operare
sulla pensione.

E’ possibile non inviare la
dichiarazione se la situazione reddituale viene integralmente resa con 730 o
Unico. In questi casi le informazioni reddituali saranno rilevate dall’Inps per
il tramite dell’agenzia delle Entrate.

Ora, la lettrice – se ha avuto,
secondo quanto sostiene, soltanto redditi tali da non comportare la riduzione –
dovrà chiedere la ricostituzione della pensione, per motivi reddituali, al fine
di stabilire la trattenuta o meno sulla pensione di reversibilità.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 10 NOVEMBRE 2014

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