In una palazzina con 20 condomini,
abbiamo scoperto che l’amministratore non ha pagato le bollette dell’acqua dal
2013 ad oggi, e non sappiamo delle altre utenze. Possiamo sostituirlo
immediatamente? Possiamo addebitargli le morosità che gli enti ci
addebiteranno?
Pellegrino Carbonaro – FOGGIA
R I S P O S T A
L’assemblea
può revocare in qualsiasi momento e con effetto immediato l’amministratore che
si sia reso responsabile di inadempienze nella gestione delle cose comuni –
esonerandolo dalla prorogatio – a condizione che provveda contestualmente alla
nomina di un nuovo amministratore, con le maggioranze di cui all’articolo 1136,
secondo comma, del Codice civile – maggioranza degli intervenuti oltre i 500
millesimi – (Cassazione 5 febbraio 1993,n.1445).
In mancanza di revoca assembleare,
può darsi corso alla revoca giudiziale in sede contenziosa, a norma degli
articoli 1710 e 1722. E’ invece dubbio, a nostro giudizio, che si possa adire
l’autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione per gravi
irregolarità, posto che nella specie può solo invocarsi il disposto di cui
all’articolo 1130, n.3, per il quale l’amministratore “deve…riscuotere i
contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”.
Salvo verifica in concreto della situazione
di fatto, l’amministratore deve versare ai condomini gli importi non pagati
(oltre gli interessi e oltre al risarcimento dei danni).
DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014