Un mio vicino ha eretto una enorme
pensilina sul proprio balcone fissandola alla pavimentazione del mio balcone.
Alle mie contestazioni ha chesto ed ottenuto un’autorizzazione in sanatoria. Ho
chiesto, quindi, al responsabile tecnico del Comune, all’assessore
all’urbanistica, al sindaco e poi al dirigente della polizia municipale di
verificare la conformità del manufatto all’autorizzazione fornita e al
regolamento edilizio locale. Non ho ricevuto risposta, anzi hanno sollevato eccezioni
alla mia richiesta di visionare il fascicolo, cosa che alla fine mi sarà
sicuramente negata.
E’ legittimo quanto accade o si può
contestare l’omissione di atti di ufficio e una responsabilità amministrativa
in quanto si viene meno alla funzione di vigilanza nella propria materia?
Vorrei capire cosa posso fare e se è
proprio necessario avviare una causa legale.
E. C. – BARI
R I S P O S T A
La legge 214/1990 riconosce il diretto di
accesso agli atti dell’amministrazione in virtù di un interesse concreto ed
attuale, collegato al documento al quale è chiesto l’accesso e lo stesso può
essere negato solo quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche; l’interessato può ricorrere al Tar per il
diniego o il silenzio serbato dall’amministrazione. Inoltre, ai sensi
dell’articolo 11 del Dpr 380/2001. Testo Unico edilizia, il titolo edilizio è
sempre rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, che possono promuovere
azione alla competente autorità giurisdizionale al fine di non pregiudicare
posizioni soggettive proprie, contrastanti con quanto assentito, specialmente
nel caso in cui l’intervento sia invasivo della proprietà altrui e
pregiudizievole del libero godimento da parte del proprietario. Quindi, se di
regola l’amministrazione non è chiamata a svolgere complesse indagini volte a
ricostruire le vicende concernenti la titolarità del bene, è comunque tenuta a
verificare se l’istanza edificatoria sia sorretta dall’effettiva disponibilità
del bene, soprattutto nel caso in cui un altro soggetto si attivi per esprimere
la propria posizione. L’amministrazione, perciò, in presenza di una
segnalazione sottoscritta, circostanziata e documentata ha l’obbligo di
attivare un procedimento di controllo e verifica dell’abuso, della cui conclusione
deve restare traccia sia essa nel senso dell’esercizio del potere sanzionatorio
che in quello della motivata archiviazione, dovendosi escludere che la ritenuta
mancanza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori possa
giustificare un comportamento meramente silente (Consiglio Stato, sezione IV
n.2592/2012). Alla luce di tutto ciò, in caso silenzio od inerzia
dell’amministrazione, si dovrà far ricorso all’azione giurisdizionale.
DAL “SOLE 24 ORE”
DEL 17 NOVEMBRE 2014