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PREVIDENZA: Due vie per la tassazione della pensione francese

Sono un cittadino francese residente
in Italia. Da quest’anno (2014) percepisco una parte della mia pensione dallo
Stato francese (Sécurité sociale più Retraite compléméntaire) e una parte in Italia
(inps). Vorrei capire come e dove devo dichiarare la parte della pensione
percepita in Francia.

M. M. – MILANO

R I S P O S T A

In linea di
principio, in base alla normativa fiscale italiana, i soggetti fiscalmente
residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi da essi
prodotti, a prescindere dal luogo di effettiva produzione. L’origine estera di
un reddito può, tuttavia, in linea di principio, dare luoghi a fenomeni di
tassazione concorrente, dal momento che la potestà impositiva dello Stato
italiano potrebbe sovrapporsi con quella rivendicata dallo Stato della fonte.

Al fine di risolvere tale conflitto
ed evitare la doppia imposizione sul medesimo reddito, la convenzione contro le
doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Francia prevede una disciplina
specifica sulla tassazione delle pensioni, che integra la normativa interna.
Innanzitutto, la disciplina delle pensioni trova un’autonoma collocazione in
base alla diversa fonte del trattamento pensionistico e alle sue
caratteristiche nel Paese della fonte.

In linea generale, le pensioni
erogate a un soggetto residente in uno Stato, in relazione a un cessato
impiego, sono tassate in via esclusiva nello Stato di residenza (articolo 18,
comma 1). Tale regola generale subisce due significative eccezioni, riportate
anche nelle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione dei
redditi:

1) qualora il trattamento pensionistico
sia erogato in applicazione della legislazione di sicurezza sociale del Paese
della fonte, la pensione verrà tassata in entrambi gli Stati (articolo 18,
comma 2). La doppia imposizione verrà in questo caso neutralizzata richiedendo,
nello Stato di residenza (quindi, in Italia), e secondo i termini da questo
previsti, il credito d’imposta per le imposte versate nell’altro Stato sul
medesimo flusso di reddito;

2) qualora si tratti di “pensioni
pubbliche” di fonte francese, vale a dire pensioni erogate dallo Stato o da una
sua divisione, anche territoriale, o comunque da una entità pubblica, esse sono
tassate invia esclusiva in Francia (articolo 19, comma 2, lettera a).

Non sapendo se il trattamento
pensionistico percepito dal lettore ha natura pubblica o privata (salvo,
eventualmente, il trattamento definito di “Sécurité sociale”, che dovrebbe
essere imponibile in entrambi gli Stati), si consiglia di individuare la
fattispecie che fa al proprio caso.

DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014

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