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DEBITO INPS: Prescrizione decennale

Un contribuente,
nel 1996, omette il versamento di imposte e debiti Inps; nel 2002 (quindi entro
i termini), gli viene notificata cartella di pagamento. Da tale data il
contribuente non riceve più nulla dall’agente della riscossione. Si può
invocare la prescrizione decennale? E’ sufficiente fare istanza di autotutela?
Oppure è necessario presentare ricorso? Ed in questo caso, chi chiamare in
causa?

S. G. – BRESCIA

R I S P O S T A

Si può certamente invocare la
prescrizione decennale, essendo trascorso più di un decennio dall’ultima
manifestazione di volontà dei creditori di voler esercitare il diritto, e in
assenza di cause idonee a interrompere la prescrizione (dato che il
“contribuente non ha ricevuto più nulla dall’agente della riscossione”).

In assenza di un
atto (per esempio: avviso d’intimazione, fermo di autoveicoli) non è possibile
adire il Giudice tributario, competente a dichiarare prescritti solo i debiti
per “imposte”. La prescrizione per i debiti previdenziali deve essere invece
dichiarata dal Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il quale può
essere adito quando la parte ha “interesse” a una pronuncia (articolo 100 del
Codice di procedura civile: ” per proporre una domanda o per contraddire alla
stessa è necessario avervi interesse”), in questo caso insussistente.

L’interesse può
sorgere dal momento in cui, rivolta a Equitalia una richiesta di riconoscere la
prescrizione, questa dovesse rifiutarsi, espressamente o con il
“silenzio/rifiuto” protrattosi per oltre novanta giorni.

Le due cause
(davanti alla Commissione provinciale tributaria, per le imposte; davanti al
Giudice del Lavoro, per i debiti previdenziali), può essere intentata sia
contro gli enti (“creditori sostanziali”), sia contro Equitalia, che ha
l’obbligo di chiamarli in causa (Cassazione, 25 luglio 2007, n.16412; 28
novembre 2012, n.16412: “l’aver il contribuente individuato, nell’uno o
nell’altro, il legittimo passivo nei cui confronti dirigere la propria
impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare
la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso
il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il
giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio”).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15 DICEMBRE
2014

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