Se un inquilino
non paga le rate condominiali di sua spettanza, può essere passibile di sfratto
per morosità da parte del proprietario, tenendo anche conto che sul contratto
locativo lo stesso si impegnava a versare le quote a lui spettanti? Se sul
contratto tale clausola non fosse presente, le cose cambierebbero?
M. S. – TOLENTINO
R I S P O S T A
Se il contratto di locazione è relativo
a un immobile abitativo e contiene l’impegno del conduttore a rimborsare gli
oneri accessori, qualora lo scoperto degli stessi superi le due mensilità di
canone, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto per morosità
(articolo 5 della legge 392 del 1978, “equo canone”).
Qualora, invece,
si tratti di locazione a uso diverso, l’incidenza dello scoperto per oneri
accessori può portare alla risoluzione del rapporto, dovendosi valutare la
rilevanza di tale inadempimento nell’economia del contratto, compito rimesso al
giudice. Se il contratto non prevede il pagamento di oneri accessori ma solo
del canone, e non si fosse di fatto costituita la prassi di un loro rimborso,
nulla potrebbe essere preteso dal locatore per il mancato pagamento degli
stessi.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22 DICEMBRE
2014