Una coppia non
sposata vive nella casa di lui. Il rapporto è logoro. Lui vuole mandarla via di
casa.
Può farlo? Quali
diritti hanno entrambi?
A. M. – TORINO
R I S P O S T A
Nel caso descritto, in mancanza di
figli (minori, maggiorenni non ancora autosufficienti, portatori di handicap
grave) da tutelare, non ci può essere un provvedimento di assegnazione della
casa, e i diritti dei due partner vanno valutati in relazione al titolo di
proprietà. Il proprietario può dunque chiedere alla compagna di lasciare la
casa; ma la compagna, a sua volta, ha diritto a non essere messa
improvvisamente alla porta. La giurisprudenza recente si è occupata di questo
problema, divenuto di grande attualità, in relazione all’incremento numerico
delle coppie di fatto, affermando che tali unioni costituiscono il terreno
fecondo sul quale possono germogliare e svilupparsi quei doveri dettati dalla
morale sociale, dalla cui osservanza discende un giudizio di riprovazione, e
che la convivenza costituisce una formazione sociale dalla quale scaturiscono
doveri di natura sociale e morale di ciascun convivente nei confronti
dell’altro, con rilievo giuridico.
In particolare
(secondo le sentenze 7214/2013, 7/2014 e 19423/2014 della Cassazione), la
convivenza determina sulla casa di abitazione dove svolge la vita in comune un
interesse proprio del convivente, diverso da quello derivante da ragioni di
mera ospitalità, che, a seguito del negozio giuridico di tipo familiare, assume
la connotazione di detenzione qualificata. Con la conseguenza che, in caso di
relazione non occasionale, il proprietario non può estromettere il partner
dalla casa con azione violenta e clandestina (ad esempio, cambiando
improvvisamente la serratura). Egli, per recuperare l’esclusiva disponibilità
dell’immobile, secondo i canoni della buona fede e della correttezza, dettati a
protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, ha
l’onere di formalizzare la sua richiesta di rilascio (opportuno l’invio di una
raccomandata), concedendo un termine congruo per reperire un’altra
sistemazione. Scaduto tale termine invano, può rivolgersi a un giudice e per
chiedere il rilascio per occupazione abusiva.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 22 DICEMBRE
2014