spot_img

RIFORMA ISEE: Istruzioni operative dettate dall’INPS

Riforma ISEE. I princìpi normativi e le prime indicazioni operative fornite dall\’Inps
(Inps, Circolare 18.12.2014 n. 171)



INPS



Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del RedditoDirezione Centrale OrganizzazioneDirezione
Centrale Sistemi Informativi e TecnologiciUfficio Centrale di
monitoraggio e coordinamento in materia di protezione dei datipersonali
e accesso alle banche dati



Roma, 18/12/2014




Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle
Agenzie Ai Coordinatori
generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici



Circolare n. 171 e, per conoscenza,



Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza Al Presidente e
ai Componenti del Collegio dei
Sindaci Al Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all\’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l\’accertamento e la
riscossione dei
contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali





OGGETTO: Riforma ISEE. Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre
2013, n. 159.SOMMARIO: Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è
stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una
nuova disciplina in materia di ISEE. Con la presente
circolare si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime
indicazioni operative per l\’applicazione della nuova
normativa relativa all\’ISEE.1. Premessa: riferimenti normativi



L\’articolo 5, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dallalegge 22
dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di
determinazione edei campi di applicazione dell\’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) secondoi seguenti principi:a)
l\’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata
all\’inclusione anche di sommefiscalmente esenti;b) il
miglioramento della capacità selettiva dell\’indicatore mediante una
maggiorevalorizzazione della componente patrimoniale;c) una
specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi
particolarmente gravosi,segnatamente le famiglie numerose (con tre o
più figli) e quelle con persone con disabilità;d) una differenziazione
dell\’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;e)
l\’eventuale ridefinizione dell\’insieme dei benefici e delle misure da
attribuire selettivamentesulla base della condizione economica e la
rideterminazione delle soglie per le prestazioni;f) il
rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di
accesso indebito alleprestazioni agevolate.



Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione
delsuddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina
previgente (decreto legislativo 31marzo 1998, n. 109 e decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221)che è
stata abrogata a far data dai 30 giorni dall\’entrata in vigore del
decreto interministerialedel 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica,delle relative istruzioni e
dell\’attestazione. Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto
nellaG.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in
vigore a partire dal 1gennaio 2015.



2. Pluralità di indicatori: ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche (artt. 1 e 2)



Rispetto alla disciplina previgente,
non vengono modificate né la definizione né il metodo dicalcolo
dell\’ISEE quale rapporto tra l\’ISE (indicatore della situazione
economica)e la scala diequivalenza.Non viene modificata neanche la
nozione dell\’ISE, che è il valore dato dalla somma dei redditie da una
quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i
componenti il nucleofamiliare.



L\’ISEE continua ad essere lo strumento
di valutazione per l\’accesso alle “prestazioni socialiagevolate” che
sono prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma
limitatea coloro che sono in possesso di particolari requisiti di
natura economica, ovvero prestazionisociali non limitate al possesso di
tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nelcosto a
determinate situazioni economiche.



L\’ISEE viene riconosciuto
espressamente “livello essenziale delle prestazioni” ai
sensidell\’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.Ciò comporta che, come già previsto dalla disciplina
previgente gli enti erogatori possonointrodurre, accanto all\’ISEE,
criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee
dibeneficiari. Tuttavia, viene posto un limite a questa possibilità
qualora in contrasto con quantodisciplinato in sede di definizione dei
livelli essenziali delle specifiche prestazioni.



Vengono stabilite delle modalità di
calcolo differenziate dell\’indicatore con la conseguenza chenon vi è
più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di
indicatori, calcolatiin funzione della specificità delle situazioni.Si
configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in
situazioni specifiche,diversi in ragione della prestazione che si andrà
a richiedere e delle caratteristiche delrichiedente e del suo
nucleo.Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti: ISEE
standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle
prestazioni sociali agevolate; ISEE Università (vedasi
paragrafo 8): per l\’accesso alle prestazioni per il diritto allo
studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento
dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica
eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di
provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i
genitori, che non abbiano un\’adeguata capacità di reddito, vengono
“attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei
genitori e pertanto l\’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo
dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;
ISEE Sociosanitario (vedasi paragrafo 6):per l\’accesso alle
prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per
le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile
scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli)
rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità
maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori,
il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In
sede di calcolo dell\’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni
di tale persona;



ISEE Sociosanitario-Residenze (vedasi
paragrafo 6):tra le prestazioni socio-sanitarie alcuneregole
particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso
residenze socio-sanitarie assistenziali – RSA, RSSA, residenze
protette, ad esempio ospitalità alberghierapresso strutture
residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a
domicilio).Fermarestando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto
rispetto a quello standard, si tiene contodella condizione economica
anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo
familiare,integrando l\’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun
figlio.In sede di calcolo dell\’ISEE, non sono applicabili per tali
prestazioni residenziali alcunedetrazioni previste per le altre
prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in casodi
ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed
addetti all\’assistenzapersonale).Per le prestazioni residenziali,
inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio deldonante: le
donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di
prestazione ele donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale
richiesta se in favore di persone tenute aglialimenti.



ISEE Minorenni con genitori non
coniugati tra loro e non conviventi (vedasi paragrafo 7):per le
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori
non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in
considerazione la condizione del genitore non coniugato e non
convivente per stabilire se essa incida o meno nell\’ISEE del nucleo
familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a
studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non
conviventi (vedasi paragrafo 8) ISEE Corrente (vedasi paragrafo 9):
consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di
tempo più ravvicinato al momento della richiesta della
prestazionenell\’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta
si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un
componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o
sospensione dell\’attività lavorativa).





3. Il nucleo familiare (art. 3)



Viene confermato il principio che del
nucleo familiare fanno parte i componenti della famigliaanagrafica alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (di
seguitodenominata DSU).



Viene inoltre confermato il principio
che i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiareanche se hanno
una diversa residenza anagrafica, con l\’eccezione, in quest\’ultimo caso,
delverificarsi di condizioni particolari (ad esempio, separazione,
cessazione degli effetti civili delmatrimonio, vedasi art. 3, comma 3).



Per le ipotesi di diversa residenza i
coniugi devono scegliere di comune accordo la residenzafamiliare. In
caso di mancato accordo questa è individuata nell\’ultima residenza
comuneovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge
di maggior durata.



Inoltre, deve essere indicato nella
DSU anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadiniitaliani
residenti all\’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto
nel nucleo dell\’altroconiuge. In questo caso occorre necessariamente
prendere a riferimento lo stato di famiglia delconiuge residente in
Italia.



Viene ribadito, inoltre, il principio
secondo cui i figli minori di anni 18 fanno sempre parte delnucleo
familiare del genitore con il quale convivono, e secondo cui il minore
in affidamentopreadottivo fa parte del nucleo familiare
dell\’affidatario, ancorché risulti nella famigliaanagrafica del
genitore.



I minori in affidamento temporaneo,
invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fattasalva la
facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo. Il minore inaffidamento e collocato presso comunità è
considerato nucleo familiare a sé stante.



L\’appartenenza al nucleo dei soggetti a
carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai solifigli
maggiorenni non coniugati e senza prole.



Il figlio maggiorenne a carico ai fini
IRPEF dei genitori ma non convivente con loro, a menoche non abbia
costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia
figli), faparte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i
genitori non appartengano allo stessonucleo, il figlio maggiorenne, se a
carico di entrambi, può scegliere di far parte del nucleo diuno dei
due genitori.



Per le persone in convivenza
anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura,
diassistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via
generale, le disposizioni previgenti,per le quali i soggetti in tale
condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugatifanno
parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente
descritte.



Nei casi di convivenza anagrafica, il
figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cuiconviveva
prima dell\’ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di
minore inaffidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il
minorenne è considerato nucleofamiliare a se stante.



Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno partedello stesso nucleo familiare.



4. L\’indicatore della situazione reddituale (art. 4)



L\’indicatore della situazione
reddituale (ISR) è dato dalla somma dei redditi di ciascuncomponente il
nucleo familiare al netto degli importi di seguito specificati. Dalla
somma cosìottenuta sono ulteriormente detratte alcune spese o le
franchigie riferite al nucleo familiareche di seguito si riportano.



I redditi e gli importi dei singoli
componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solareprecedente la
presentazione della DSU. Per le spese e le franchigie relative al nucleo
familiaresi fa invece riferimento all\’anno solare precedente la
presentazione della DSU.



Per l\’individuazione del reddito del
singolo componente si stabilisce che, oltre al redditocomplessivo ai
fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva,
ai proventiderivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al
reddito figurativo delle attività finanziarie,già considerati dalla
disciplina previgente, rilevi anche ogni altra fonte di reddito
otrattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o
prodotta all\’estero.



In particolare, concorrono a formare
il reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d\’imposta;ogni altra
componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro
dipendenteprestato all\’estero (tassati esclusivamente nello Stato
estero in base alle vigenti convenzionicontro le doppie imposizioni);
assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di
figli;trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse
carte di debito), a qualunque titolopercepiti da parte di
amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel
redditocomplessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non
locati soggetti alla disciplinadell\’IMU, non indicati nel reddito
complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai finifiscali
nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti
nelle anagrafi deicittadini italiani residenti all\’estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembredell\’anno di
riferimento del reddito.



Una volta sommate le sopra indicate
componenti reddituali vengono sottratti i seguentiimporti: gli assegni
corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o
alloscioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio, destinati almantenimento del coniuge e dei figli.
Similmente, nel caso di figli nati fuori dal matrimonio,deve essere
sottratto l\’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto
per ilmantenimento dei figli conviventi con l\’altro genitore.



Vengono inoltre sottratte, fino ad un
massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative allasituazione di
disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per
l\’acquisto di caniguida.



Come già previsto dalla disciplina previgente vengono sottratti i redditi agrari degliimprenditori agricoli.



Si stabilisce poi la sottrazione di
una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa,
èsottratta una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti
assistenziali, previdenzialie indennitari.



Dalla somma dei redditi dei componenti
il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni sopraspecificate
vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo
familiare, che diseguito si sintetizzano:



– il valore del canone annuo
previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimodi 7.000
euro, (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio
conviventesuccessivo al secondo);- spese e franchigie,
articolate in funzione del grado di disabilità per le persone
condisabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in
presenza di minori con disabilità.Le definizioni di disabilità,
invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme inessere,
sono state accorpate in tre distinte classi: disabilità media, grave, e
nonautosufficienza (vedasi allegato 3 del D.P.C.M.).



Le spese per i servizi di
collaboratori domestici e addetti all\’assistenza personale non
possonoessere sottratte nel caso di ricovero presso strutture
residenziali, ma dovranno esseresottratte le spese per la retta versata
per l\’ospitalità alberghiera.



Nel caso in cui è richiesto un
trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario per unsoggetto
che ne sia già beneficiario, l\’Ente erogatore, in sede di accertamento
dei requisiti peril mantenimento dello stesso, deve sottrarre al valore
dell\’ISEE l\’ammontare del trattamentopercepito nell\’anno precedente la
presentazione della DSU rapportato al corrispondenteparametro della
scala di equivalenza.5. L\’indicatore della situazione patrimoniale
(art. 5)



Come già previsto dalla disciplina
previgente, l\’indicatore della situazione patrimoniale èdeterminato
sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del
patrimonioimmobiliare e del patrimonio mobiliare. Le innovazioni
introdotte dalla riforma riguardano lavalorizzazione degli immobili, il
trattamento della abitazione principale, la considerazione
delpatrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei
depositi e conti correnti bancari epostali e la franchigia relativa al
patrimonio mobiliare.



Gli immobili sono considerati in base
al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto delmutuo
residuo, quale definito al 31 dicembre dell\’anno precedente a quello di
presentazionedella DSU.Il valore del patrimonio è quello determinato ai
fini IMU anche in caso di esenzionedal pagamento dell\’imposta.



Il valore dell\’abitazione principale,
calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini delpatrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500(incrementata di euro
2.500 perogni figlio convivente successivo al secondo). La parte
eccedente tale valore viene consideratain misura pari a due terzi.



In riferimento alla abitazione
principale va quindi evidenziato che, mentre nel regimeprevigente la
franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in
base alladisciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due
agevolazioni si possono cumulare.



In base alla nuova disciplina rileva
il patrimonio immobiliare all\’estero del quale viene preso
inconsiderazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai
fini dell\’imposta sul valore degliimmobili situati all\’estero al 31
dicembre dell\’anno precedente a quello di presentazione dellaDSU.



Riguardo il patrimonio mobiliare
vengono confermate le componenti, già previste dallalegislazione
previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le
modalità dicontabilizzazione, con l\’unica eccezione dei depositi e
conti correnti bancari e postaliper i qualiva assunto il valore del
saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre
dell\’annoprecedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se
superiore, il valore dellaconsistenza media annua riferita al medesimo
anno.



Si assume invece il valore del saldo
al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media,se si è avuto
un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla
differenza trala consistenza media annua ed il valore del saldo al 31
dicembre.



Il patrimonio mobiliare è costituito
dalle seguenti componenti, anche detenute all\’estero:depositi e conti
correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati dideposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
azioni o quote di organismi di investimentocollettivo di risparmio
(O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società
italiane edestere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni
azionarie in società non quotate inmercati regolamentati e
partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali,
costituiteda somme di denaro o beni non relativi all\’impresa, affidate
in gestione ad un soggettoabilitato ai sensi del decreto legislativo n.
415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziarinonché contratti di
assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di
capitalizzazione; ilvalore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valoredelle rimanenze
finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali
incontabilità semplificata.



Viene infine ridotta, rispetto alla
previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare,che viene
articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare
(6000 euroaumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000euro). La predetta franchigia è
incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il
nucleofamiliare successivo al secondo.



6. Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria (art. 6)



Le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicuratenell\’ambito
di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o
limitazionidell\’autonomia che possono consistere in interventi di aiuto
domestico (per favorire lapermanenza nel proprio domicilio), di
ospitalità alberghiera presso strutture residenziali osemiresidenziali
(per persone non assistibili a domicilio) nonché atti a favorire
l\’inserimentosociale (inclusi interventi di natura economica o buoni
spendibili per l\’acquisto di servizi).



Per la richiesta di prestazioni
sociosanitarie rivolte a persone maggiorennicon disabilità o
nonautosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare
ristretto rispetto a quelloordinario, composto esclusivamente dal
beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figliminorenni e dai
figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati
oabbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la
famiglia anagrafica.



Nel caso di persona con disabilità,
maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con igenitori, il
nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede
di calcolodell\’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale
persona.



Per le medesime prestazioni rivolte a
persone minorenni, non è consentito optare per unnucleo ristretto, ma
l\’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.



L\’ISEE calcolato sulla base del nucleo
ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta diprestazioni
socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di
ricerca). Per larichiesta di altre prestazioni, pur in presenza di
persone con disabilità, deve comunque essereutilizzato l\’ISEE
ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.



Per le prestazioni erogate in ambiente
residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricoveropresso
residenze socio-assistenziali ­ RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei
confronti dipersone maggiorenni, come per le altre prestazioni
socio-sanitarie, si può scegliere didichiarare il nucleo familiare
ristretto.



Per le sole prestazioni erogate in
ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regoledi
calcolo diverse per la determinazione dell\’ISEE.



Nel calcolo dell\’indicatore reddituale
non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi
dicollaboratori domestici e addetti all\’assistenza personale o per la
retta dovuta per il ricovero.Si tiene conto della condizione economica
anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleofamiliare,
integrando l\’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio,
calcolata sullabase della situazione economica dei figli medesimi,
avuto riguardo alle necessità del nucleofamiliare di appartenenza,
secondo le modalità di cui all\’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M.
inesame.



La componente non è calcolata quando
sia accertata una condizione di disabilità per il figlio oper un
componente del nucleo ovvero l\’estraneità del figlio rispetto al
genitore in termini dirapporti affettivi ed economici.



Le donazioni di cespiti, parte del
patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenutesuccessivamente alla
prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte
delnucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio
del donante.



Sono inoltre valorizzate nel
patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anniprecedenti
la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del
nucleofamiliare tenute agli alimenti ai sensi dell\’articolo 433 del
codice civile.7. Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)



L\’ISEE Minorenni è l\’indicatore per le
prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiariminorenni, ovvero
motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo
familiare.Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale
indicatore in ragione della diversasituazione familiare del minorenne
beneficiario della prestazione.



Se i genitori non sono coniugati tra
di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare siapplicano
le regole particolari di seguito descritte:



1. il genitore non convivente nel
nucleo familiare, non coniugato con l\’altro genitore e cheabbia
riconosciuto il figlio, ai soli fini dell\’ottenimento di tali
prestazioni, si considera facenteparte del nucleo familiare del figlio,
a meno che non sia effettivamente assente dal nucleostesso a causa del
verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di
seguitospecificate:



a) il genitore risulti coniugato con
persona diversa dall\’altro genitore;b) il genitore risulti avere figli
con persona diversa dall\’altro genitore;c) sia stato stabilito con
provvedimento dell\’autorità giudiziaria il versamento di
assegniperiodici destinato al mantenimento dei figli;d) sussista
esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi
dell\’articolo 333 delcodice civile, il provvedimento di allontanamento
dalla residenza familiare;e) risulti accertata in sede giurisdizionale o
dalla pubblica autorità competente in materia diservizi sociali la
estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.



2. Per le ipotesi in cui non
ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una
dellefattispecie di cui alle lettere a) e b) l\’ISEE minorenni tiene
conto della situazione economica ditale genitore, ed è prevista una
particolarità di calcolo dell\’ISEE minorenni. In tali duesituazioni,
infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell\’ISEE minorenni, del
reddito e delpatrimonio del genitore non convivente che abbia formato
un nuovo nucleo familiare nonchédella scala di equivalenza di tale
nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l\’ISEE delnucleo del
figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base
dellacondizione economica del genitore non convivente, secondo le
modalità di cui all\’allegato 2,comma 2 del D.P.C.M.;



3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla
lettera c), d), e), il genitore non convivente, nonconiugato con
l\’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque
non rileva aifini del calcolo dell\’ISEE minorenni e pertanto
quest\’ultimo coincide con l\’ISEE ordinario.



Inoltre, se i genitori del figlio
minorenne sono coniugati tra loro l\’ISEE minorenni coincide conl\’ISEE
ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo
3.Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi
in cui l\’ISEE minorenni coincidecon l\’ISEE ordinario e sono le ipotesi
in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi,separati
legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si
applica l\’ISEE ordinarioalle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni.Quindi, riepilogando:



1) l\’ISEE minorenni non coincide con
l\’ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati traloro quando il
genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenne non si trova in
alcunadelle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in
difetto di una delle situazioni ividescritte, è come se il genitore non
convivente (solo ai fini dell\’ISEE minorenni) venisseattratto nel
nucleo del figlio minorenne. L\’ISEE minorenni verrà pertanto calcolato
tenendoconto anche di tale genitore come se fosse un componente del
nucleo.L\’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l\’ISEE ordinario ma
tiene conto di tale genitore nonconvivente nei casi descritti ai punti
a) e b), casi questi in cui si tiene conto della situazioneeconomica di
tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con
ilmeccanismo della componente aggiuntiva;



2) l\’ISEE minorenni coincide invece
con l\’ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro
conviventi,coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di
genitori non coniugati tra loro, quando ilgenitore non convivente nel
nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle situazioni
descrittealle lettere c) d) e).



8. Le prestazioni per il diritto allo studio universitario (art. 8)



Per la richiesta di prestazioni
nell\’ambito del diritto allo studio universitario vengono
stabilitemodalità differenziate di calcolo dell\’ISEE.



Come previsto dal citato D.P.C.M., lo
studente fa parte del nucleo dei genitori anche se nonconvivente
anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva
autonomiasulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti :



a) residenza fuori dall\’unità
abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispettoalla
data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a
ciascun corso distudi, in alloggio non di proprietà di un membro della
sua famiglia di origine;b) presenza di una adeguata capacità di
reddito, definita con il decreto ministeriale di cuiall\’articolo 7,
comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.



Per quanto riguarda il caso di
genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli
stessiprincipi generali stabiliti dall\’articolo 3, mentre in
riferimento ai genitori non coniugati siapplicano le stesse regole
valide per le prestazioni rivolte ai minorenni, volte a tener
contodella condizione economica del genitore non convivente (vedi
paragrafo 7).



Per le sole prestazioni connesse ai
corsi di dottorato di ricerca, analogamente a quantoprevisto per le
prestazioni sociosanitarie, è possibile scegliere un nucleo ristretto
(formatoesclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli
minorenni, nonché dai figlimaggiorenni fiscalmente a carico ai fini
Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componentila famiglia
anagrafica).



9. L\’ISEE corrente (Modulo Sostitutivo MS, art. 9)



Ordinariamente l\’ISEE fa riferimento
ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente lapresentazione
della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni
del reddito(determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del
posto di lavoro), tali redditi nonriflettono la reale situazione
economica del nucleo familiare.



A chi possiede già un ISEE in corso di
validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolareun ISEE
corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli
ultimi due mesi,che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminato percui sia intervenuta la perdita,
sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa). Alla
variazionelavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del
calcolo dell\’ISEE corrente, unavariazione della situazione reddituale
complessiva del nucleo familiare superiore del 25%rispetto alla
situazione reddituale individuata nell\’ISEE precedentemente calcolato.



In sintesi , l\’ISEE corrente consente
di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, acausa di
una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha
determinato unavariazione della situazione reddituale complessiva del
nucleo.Per poter richiedere l\’ISEE Corrente è necessario:



il possesso di un ISEE in corso di
validità; una variazione della situazione lavorativa per uno o più
componenti il nucleo come indicata successivamente; una
variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore
al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell\’ISEE
calcolato precedentemente.



Per la richiesta dell\’\’ISEE corrente è necessario compilare l\’apposito Modulo, denominatoModulo Sostitutivo MS.



L\’ISEE corrente ha validità di due
mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulosostitutivo) alla
quale deve essere allegata la documentazione e certificazione attestate
lavariazione della situazione lavorativa e le componenti reddituali
aggiornate.



Le variazioni della situazione lavorativa che vengono considerate ai fini della richiesta dell\’ISEEcorrente sono le seguenti:



a) lavoratore dipendente a tempo
indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione delrapporto di
lavoro o una sospensione dell\’attività lavorativa o una riduzione della
stessa;b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
impiegati con tipologie contrattualiflessibili, che risultino non
occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso
ilrapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati
nelle forme di cui allapresente lettera per almeno 120 giorni nei
dodici mesi precedenti la conclusione dell\’ultimorapporto di lavoro;c)
lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della
DSU, che abbianocessato la propria attività, dopo aver svolto
l\’attività medesima in via continuativa per almenododici mesi.



I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essereaggiornati sono i seguenti:



redditi da lavoro dipendente,
pensione ed assimilaticonseguiti nei 12 mesiprecedentia quello
della richiesta della prestazione; redditi derivanti da attività
d\’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che
di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come
differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi
precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese
sostenute nello stesso periodo dell\’esercizio dell\’attività;
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche,
non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o
assimilati (LD) percepiti nei 12 mesiprecedenti a quello della
richiesta della prestazione



Solo nel caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminatoper cui sia intervenuta unarisoluzione
del rapporto di lavoro o una sospensione dell\’attività lavorativa o una
riduzionedella stessa è possibile indicare, in alternativa, i redditi e
i trattamenti percepiti negli ultimi 2mesi. In tale ultimo caso i
redditi e i trattamenti saranno moltiplicati per 6.



10. La dichiarazione sostitutiva unica (art. 10)10.1 L\’autodichiarazione e l\’acquisizione diretta dei dati



Il D.P.C.M. citato prevede che alcune
informazioni già disponibili negli archivi dell\’INPS edell\’Agenzia
delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell\’ISEE e non
venganorichieste al cittadino.Ne deriva che le informazioni contenute
nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempioinformazioni
anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte
acquisitedirettamente dagli archivi amministrativi dell\’Agenzia delle
entrate (ad esempio redditocomplessivo ai fini IRPEF) e dell\’INPS
(trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitarierogati
dall\’INPS, ad esempio indennità di accompagnamento, assegno per il
nucleo familiare,assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare
con almeno tre figli minori concessi daiComuni).



Le informazioni che devono essere autodichiarate:



a) la composizione del nucleo
familiare e le informazioni necessarie ai fini delladeterminazione del
valore della scala di equivalenza;b) l\’indicazione di eventuali
soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive;c)
l\’eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei
componenti il nucleo;d) l\’identificazione della casa di abitazione del
nucleo familiare;e) il reddito complessivo limitatamente ai casi
di esonero dalla presentazione delladichiarazione dei redditi ovvero di
sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventieccezionali,
nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da
quelli prodotticon riferimento al regime dei contribuenti minimi, al
regime di vantaggio per l\’imprenditoriagiovanile e lavoratori in
mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoroautonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di
immobili assoggettati all\’impostasostitutiva operata nella forma della
cedolare secca;f) le seguenti componenti reddituali: redditi esenti
da imposta, nonché i redditi da lavorodipendente prestato all\’estero;
proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP);assegni per
il mantenimento dei figli; redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alladisciplina dell\’IMU, non indicati nel reddito complessivo
ai fini Irpef; il reddito lordo dichiaratoai fini fiscali nel paese di
residenza dagli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi
deicittadini italiani residenti all\’estero (AIRE);g) trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito) non
erogatidall\’INPS, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche, laddove non siano giàinclusi nel reddito complessivo ai fini
Irpef;h) l\’importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge in seguito allaseparazione legale ed effettiva o
allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetticivili
del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli,
nonché, nel caso di figlinati fuori dal matrimonio, l\’importo degli
assegni periodici effettivamente corrisposto per ilmantenimento dei
figli conviventi con l\’altro genitore;i) il valore del canone di
locazione annuo;l) le spese per assistenza personale nel caso di
acquisto dei servizi presso enti fornitori e laretta versata per
l\’ospitalità alberghiera;m) le componenti del patrimonio immobiliare,
nonché per ciascun cespite l\’ammontaredell\’eventuale mutuo residuo;n)
le componenti del patrimonio mobiliare;o) le donazioni di cespiti in
caso di richiesta di prestazioni socio sanitarie erogate in
ambienteresidenziale a ciclo continuativo;p) gli autoveicoli, ovvero i
motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi
eimbarcazioni da diporto, ai fini della programmazione secondo criteri
selettivi dell\’attività diaccertamento della Guardia di finanza.



10.2 La DSU modulare



In base al D.P.C.M. più volte citato,
la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al15 gennaio
dell\’anno successivo. Pertanto, decorso tale termine, non si può
utilizzare la DSUscaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma
restando la validità della stessa per leprestazioni già richieste.In
tale lasso di tempo, il sistema informativo ISEE tiene in memoria il
contenuto delladichiarazione in modo tale che tutti i componenti il
nucleo familiare possano richiedereprestazioni sociali agevolate senza
ripetere la dichiarazione più volte.



Come nella disciplina previgente, il
cittadino può presentare, entro il periodo di validità dellaDSU, una
nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiaried economiche ai fini del calcolo dell\’ISEE. Gli
enti erogatori possono stabilire per le prestazionida essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni e possono chiedere
lapresentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo
familiare.



Il D.P.C.M. ha previsto che la DSU
assuma un carattere modulare poiché non vi è più un\’unicadichiarazione,
identica per tutte le situazioni, ma una DSU strutturata su più Moduli,
edall\’interno di essi, su più Quadri, in funzione della prestazione
che si intende richiedere e dellecaratteristiche del nucleo familiare
richiedente.



In particolare, la DSU può essere composta da:



– un Modello base, relativo al nucleo familiare;- Fogli allegati, relativi ai singoli componenti;



ed, eventualmente da:



– Moduli aggiuntivi per le
informazioni necessarie al calcolo della componente aggiuntiva(rinvio
paragrafi 6, 7, 8);- Moduli Sostitutivi in caso di richiesta
dell\’ISEE corrente (rinvio paragrafo 9);- Moduli Integrativi (rinvio
paragrafo 11).



Nella maggior parte dei casi è
sufficiente compilare una DSU MINI che consente di fornire leprincipali
informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del
nucleo. Lacompilazione della DSU MINI consente di calcolare l\’ISEE
standard o ordinario, valevole per lageneralità delle prestazioni
sociali agevolate.



Solo in situazioni specifiche, in base
al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere odelle
particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario
fornire informazioniaggiuntive. In tali ipotesi, per ottenere l\’ISEE,
occorre compilare la DSU nella sua versioneestesa.



In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguentisituazioni:



presenza nel nucleo di persone
con disabilità e/o non autosufficienti richiesta di prestazioni
per il diritto allo studio universitario presenza nel nucleo di
figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o
sospensione degli adempimenti tributari



In alcune di tali situazioni,
inoltre, (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie)
leinformazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specificiche
meglio rappresentano leparticolarità di tali prestazioni e le
caratteristiche del nucleo.



Per la modulistica e le relative
istruzioni di compilazione si rinvia all\’allegato del
decretointerministeriale del 7 novembre 2014 già citato.



10.3 La presentazione della DSU ed
il calcolo dell\’ISEELa DSU può essere presentata: all\’Ente che
fornisce la prestazione sociale agevolata, aiComuni, ai centri di
assistenza fiscale (CAF) o all\’INPS, in via esclusivamente
telematica(circolare n. 130 del 2011), mediante le postazioni
informatiche selfservice presenti presso lesedi INPS (v. circolare n.
61 del 2014) o collegandosi al sito Internet www.inps.it .



Il portale ISEE sarà disponibile nella
sezione del sito “Servizi on-line” ­ “Servizi per ilCittadino” al
quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo
rilasciato dall\’INPS.



Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS.



Nel caso di presentazione della DSU
tramite il portale ISEE il cittadino è supportato da unpercorso di
acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in
tutta la fase diinserimento delle informazioni da autodichiarare.



Indipendentemente dal canale
prescelto, al momento della presentazione, la DSU contiene solole
informazioni autodichiarate. In tale fase, pertanto, al dichiarante
viene rilasciata unaricevuta di avvenuta presentazione da parte
dell\’ente acquisitore (INPS, Comuni, CAF o l\’Enteerogatore), ma non
l\’ISEE calcolato. Per il calcolo dell\’ISEE è necessario che si
completil\’acquisizione degli altri dati da parte dell\’INPS e
dell\’Agenzia delle entrate.



L\’acquisizione di tutte le
informazioni, autodichiarate ed attinte dagli archivi
amministratividell\’INPS e dell\’Agenzia delle Entrate, si articola
secondo la seguente tempistica:



Entro 4 giorni lavorativi
dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita
trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema
informativo dell\’ISEE; Entro il 4° giorno lavorativo successivo a
quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati
e dell\’inoltro della relativa richiesta da parte dell\’INPS avviene
l\’acquisizione dei dati dell\’anagrafe tributaria da parte del
sistema informativo ISEE; Entro il 2° giorno lavorativo
successivo a quello dell\’acquisizione dei dati dell\’anagrafe
tributaria l\’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti
dall\’Agenzia delle entrate e a quelli presenti nei propri
archivi) determina l\’ISEE e lo rende disponibile ai soggetti
interessati secondo le modalità specificate nel paragrafo successivo.



Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l\’ISEE.



10.4 L\’attestazione



Completato l\’iter di acquisizione dei
dati rilevanti per la DSU, l\’INPS rende disponibile
aldichiarantel\’attestazione riportante l\’ISEE, il contenuto della DSU,
nonché gli elementiinformativi acquisiti dagli archivi amministrativi
che sono necessari al calcolo, medianteaccesso all\’area servizi del
portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o tramitele
sedi territoriali.



La stessa attestazione, comprensiva di
tutte le informazioni sopra indicate, può essere resadisponibile
dall\’INPS al dichiarante presso l\’Ente al quale è stata presentata la
dichiarazione. Atal fine l\’Ente per ricevere, ai soli fini del rilascio
al dichiarante, l\’attestazione e le soprarichiamate informazioni,
dovrà essere in possesso di specifico mandato scritto del
dichiarantestesso, il quale compilerà la sezione della DSU “modalità
ritiro attestazione”.



Invece, gli altri componenti del
nucleo familiare diversi dal dichiarante possono richiedere lasola
attestazione riportante l\’ISEE all\’INPS, mediante accesso all\’area
servizi del portale web otramite le sedi territoriali.



L\’attestazione potrà essere poi usata
da qualunque componente il nucleo familiare perrichiedere prestazioni
sociali agevolate, nonché agevolazioni nell\’accesso ai servizi di
pubblicautilità.



Nel caso eccezionale in cui
trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione dellaDSU
senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l\’attestazione, è
possibile compilarel\’apposito Modulo integrativo (rinvio al paragrafo
13) per autodichiarare i dati per il calcolodell\’ISEE ed ottenere
un\’attestazione provvisoria, valida fino al momento del
rilasciodell\’attestazione precedentemente richiesta.



In caso di imminente scadenza dei
termini per l\’accesso ad una prestazione sociale agevolata, icomponenti
il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa
richiestaaccompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L\’Ente
erogatore potrà acquisiresuccessivamente l\’attestazione relativa
all\’ISEE interrogando il sistema informativo ovvero,laddove vi siano
impedimenti, richiedendola al dichiarante.



L\’attestazione ISEE, rilasciata a
seguito del calcolo dell\’indicatore o degli indicatori
richiesticonterrà, per ogni indicatore calcolato, i seguenti elementi:



nucleo familiare di riferimento per il
calcolo dell\’indicatore; valore dell\’indicatore; prestazioni a
cui è possibile accedere utilizzando l\’indicatore calcolato;
modalità di calcolo dell\’indicatore, con dettaglio dei dati sintetici di
Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), Indicatore della
Situazione Patrimoniale (ISP), Indicatore della Situazione
Economica (ISE), scala di equivalenza, eventuale valore della
componente aggiuntiva; periodo di validità dell\’attestazione ed
eventuali omissioni/difformità rilevate.



L\’ISEE ordinario è valido per la
generalità delle prestazioni sociali agevolate, ma potrebbeapplicarsi o
non applicarsi ad altre prestazioni, per le quali sono previste degli
ISEE insituazioni specifiche, a seconda se ricorrano o meno determinate
caratteristiche del richiedentee del suo nucleo (ad esempio condizione
del genitore non coniugato e non convivente ecc.)



Al fine di fornire tali informazioni
nell\’attestazione dell\’ISEE ordinario sono indicate, sulla basedei dati
forniti dal dichiarante, le prestazioni per le quali l\’ISEE ordinario
può o non può essereutilizzato, raggruppate nelle seguenti categorie:



– prestazioni agevolate rivolte a
minorenni;- prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario;- prestazioni socio sanitarie residenziali per persone
maggiorenni;- prestazioni agevolate di natura socio sanitaria non
residenziali per persone maggiorenni ecorsi di dottorato di ricerca se
non si è optato per il nucleo ristretto.



Se l\’ISEE ordinario, sulla base delle
informazioni fornite dal dichiarante, non è applicabile aduna o più
categorie delle prestazioni suddette, sarà necessario consultare la
tabellacorrispondente, nei successivi fogli dell\’attestazione, in cui
rientra la prestazione richiesta perconoscere l\’ISEE da applicare al
singolo beneficiario.



11. Il Modulo integrativo (Modulo FC.3)



Il Modulo integrativo, denominato
Modulo FC.3, è utilizzato per autodichiarare alcuni dati inpresenza di
particolari situazioni di seguito descritte.



Tale Modulo, come già accennato al
paragrafo 10.4, può essere utilizzato nel caso eccezionalein cui siano
trascorsi 15 giorni lavorativi e non si sia ricevuta l\’attestazione
ISEE. In tal casomediante tale Modulo sarà possibile integrare la
precedente DSU con i dati normalmente nonautodichiarati provenienti
dagli archivi dell\’Agenzia delle entrate e dell\’INPS.



Occorre inoltre utilizzare tale Modulo
se nell\’anno di riferimento della DSU uno o piùcomponenti del nucleo
familiare si è trovato in uno dei casi di esonero dalla presentazione
delladichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti
tributari a causa di eventieccezionali. In tal caso dovranno essere
autodichiarate tutte le tipologie di reddito possedute acompletamento
delle componenti reddituali già indicate nell\’apposito Quadro del
Fogliocomponente.



Il Modulo integrativo può essere
infine utilizzato nel caso in cui il dichiarante, dopo avervisionato
l\’attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli
archivi dell\’Agenziadelle entrate e dell\’INPS (relativamente ai dati
non autodichiarati quali redditi, trattamenti espese) ed intenda quindi
chiederne la rettifica, mediante l\’autodichiarazione delle
componentiper cui rilevi inesattezze.



In tal caso, il Modulo può essere
compilato e sottoscritto, oltre che dal dichiarante che hapresentato la
DSU, dal componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i
dati.Il Modulo può essere presentato entro il termine di dieci giorni
dal ricevimento dell\’attestazionedell\’INPS ed è eventualmente corredato
da documenti, in particolare copia della dichiarazionedei redditi o
certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla
situazione reddituale,atti a comprovare l\’inesattezza rilevata.



Le modalità con cui il modulo
integrativo è acquisito nel sistema informativo dell\’ISEE
el\’attestazione definitiva resa disponibile al dichiarante sono le
medesime previste per la DSU.In particolare, come previsto dal decreto
interministeriale 7 novembre 2014, il modulointegrativo è presentato ai
comuni o ai centri di assistenza fiscale o
direttamenteall\’amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore
al quale è richiesta la primaprestazione o alla INPS in via telematica
(v. paragrafo 10.3).



L\’ente che ha ricevuto il modulo
trasmette per via telematica entro i successivi quattro
giornilavorativi i dati in esso contenuti al sistema informativo
dell\’ISEE. L\’INPS e l\’Agenzia delleentrate verificano nei propri
archivi le informazioni contenute nel modulo integrativo entro ilquarto
giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del modulo
medesimo. L\’INPS entroil secondo giorno lavorativo successivo a quello
dell\’acquisizione dell\’esito delle verifiche di cuial periodo
precedente rende disponibile l\’attestazione definitiva nelle modalità
sopra descritte(vedi paragrafo 10.4).



Se, all\’esito delle verifiche, negli
archivi dell\’INPS e dell\’Agenzia delle entrate permane unadiscordanza
tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato negli archivi,
l\’attestazioneriporterà anche i dati acquisiti dall\’anagrafe tributaria
e dall\’INPS. In tal caso, tale attestazionedefinitiva è valida ai fini
dell\’erogazione della prestazione sebbene riporti delle
discordanze,fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere
idonea documentazione atta a dimostrarela completezza e veridicità dei
dati indicati nel modulo integrativo. I nominativi dei dichiarantiper
cui permangano discordanze sono comunque comunicati alla Guardia di
finanza ai fini dellaprogrammazione dell\’attività di accertamento.



12. I controlli (art. 11)



Il D.P.C.M. prevede, in attuazione
dell\’articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 convertitocon
modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, un rafforzamento del sistema
dei controlli svoltida Agenzia delle entrate, da INPS, dagli enti
erogatori e dalla Guardia di finanza.



In particolare, in relazione ai dati
autodichiarati, l\’Agenzia delle Entrate effettua dei
controlliautomatici e rileva omissioni e difformità tra quanto
dichiarato dal cittadino e gli elementi inpossesso del sistema
informativo dell\’anagrafe tributaria, inclusa l\’esistenza non dichiarata
dirapporti finanziari, laddove non sia ancora disponibile per i
medesimi rapporti il valoresintetico. Per dati autodichiarati per i
quali l\’Agenzia delle entrate non dispone di informazioniutili, è
previsto che l\’INPS stabilisca procedure per il controllo automatico
delle componentiautodichiarate attraverso collegamenti con gli archivi
delle amministrazioni pubbliche chedispongono dei dati rilevanti.



Anche gli enti erogatori effettuano,
singolarmente o mediante un apposito servizio comune,controlli, diversi
da quelli suddetti, su quanto dichiarato dal cittadino, avvalendosi
degli archiviin proprio possesso, e provvedono ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità deidati dichiarati, inclusa la
comunicazione all\’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.Anche in
esito a tali controlli, possono inviare all\’Agenzia delle Entrate una
lista di beneficiaridelle prestazioni ai fini della programmazione,
secondo criteri selettivi, dell\’attività diaccertamento della Guardia
di finanza.



Nell\’ambito dell\’attività di
accertamento stessa una quota delle verifiche è riservata al
controllosostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiaridella prestazione, secondo
criteri selettivi.



Per assicurare il coordinamento e
l\’efficacia dei controlli suddetti, il legislatore ha previsto
chevengano comunicati alla Guardia di Finanza i nominativi dei
richiedenti nei confronti dei qualil\’Agenzia delle entrate ha rilevato
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare.



12.1 Omissioni o difformitàLe
eventuali omissioni o difformità riscontrate a seguito dei controlli
automatici sono riportateanaliticamente nell\’attestazione contenente
l\’ISEE. In tal caso il soggetto richiedente laprestazione ha una
duplice possibilità:



1. presentare una nuova DSU, che tenga conto dei rilievi formulati;



2. richiedere ugualmente la
prestazione tramite l\’attestazione relativa alla
dichiarazionepresentata recante le omissioni o le difformità.



La dichiarazione di cui al precedente
punto 2, infatti, è valida ai fini dell\’erogazione dellaprestazione,
fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea
documentazione voltaa dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati dichiarati.



13. La Convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale (art. 11)



L\’articolo 11, comma 1, del D.P.C.M.
contempla la possibilità per l\’Istituto di stipulare,
perl\’alimentazione del Sistema informativo ISEE, apposite convenzioni
con i Centri di AssistenzaFiscale, ai fini della trasmissione della DSU
e per l\’eventuale assistenza nella compilazione.



In considerazione del nuovo dettato
normativo, l\’Istituto sta predisponendo il testo del nuovoschema
convenzionale, cui, all\’esito dell\’ iter previsto per l\’approvazione,
dovranno uniformarsile singole convenzioni da stipulare con i singoli
Centri di Assistenza Fiscale.



14. Il sistema informativo dell\’ISEE: finalità ed utilizzo da parte degli enti erogatori(art. 11)



L\’INPS garantisce la gestione tecnica
ed informatica del sistema informativo dell\’ISEE ed è atal fine
titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30
giugno 2003, n.196.



Il predetto sistema informativo
consente all\’ente erogatore di prestazioni sociali agevolate
diverificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il
riconoscimento delle prestazionistesse legate a determinate situazioni
economiche; a tal fine, l\’ente erogatore è titolare deltrattamento dei
dati relativi al richiedente, compresi l\’ISEE e le informazioni
analitichecontenute nella DSU acquisite dall\’INPS.



In particolare, l\’ente erogatore,
qualora il richiedente o altro componente il suo nucleofamiliare, abbia
già presentato la DSU, richiede l\’ISEE all\’INPS accedendo al
sistemainformativo.



Ai fini dell\’accertamento dei
requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione
socialeagevolata richiesta, l\’Istituto mette a disposizione il valore
ISEE, la composizione del nucleofamiliare, nonché, ove necessario, le
informazioni analitiche.



L\’ente erogatore richiede, in
particolare, all\’INPS anche le informazioni analitiche
necessariecontenute nella DSU quando procede sia all\’accertamento dei
requisiti per il mantenimento deitrattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, da esso erogati
aqualunque titolo, sia ai controlli sulle informazioni autodichiarate
dal dichiarante.



Inoltre, l\’INPS fornisce all\’ente
erogatore le informazioni analitiche necessarie ai fini
diprogrammazione dei singoli interventi.



15. Trattamento dei dati e misure di sicurezza: il disciplinare tecnico (artt. 11-12)



L \’art. 12, comma 2 del D.P.C.M.
prevede che l\’ Istituto, sentiti il Ministero del Lavoro e
dellePolitiche Sociali, l\’Agenzia delle Entrate e il Garante per la
protezione dei dati personali, adottiun disciplinare tecnico per la
regolamentazione del trattamento dei predetti dati e dellemodalità di
scambio delle informazioni di pertinenza della base dati ISEE.



In particolare, nel disciplinare sono
descritte, in conformità alle prescrizioni normative, lemisure di
sicurezza atte a ridurre il rischio di distruzione o perdita anche
accidentale dei datirelativi agli utenti delle prestazioni erogate,
compreso l\’ISEE e le informazioni analitichecontenute nelle DSU
acquisite dall\’Inps, di accesso non autorizzato o di trattamento
nonconsentito o non conforme alle finalità della raccolta.



Inoltre, il documento specifica le
regole tecniche in conformità alle quali le procedure disicurezza
relative al software e ai servizi telematici garantiscono la
riservatezza dei dati trattatinell\’ambito del sistema informativo ISEE,
anche in riferimento alle modalità di accesso.



Sono, altresì, regolamentate le
modalità di alimentazione della banca dati ISEE, con riguardoanche allo
scambio telematico di informazioni con Agenzia delle Entrate, nonché le
modalità diaccesso alla attestazione e alle informazioni digitali da
parte degli operatori dei soggettiincaricati della ricezione di una
DSU, al fine di garantire la consegna ai soli soggetti legittimatie ad
impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti
medesimi.





16. L\’assegno per il nucleo familiare
con almeno tre figli minori e l\’assegno dimaternità concessi dai
Comuni. Revisione soglie (art. 13)



Il D.P.C.M. in esame prevede una
revisione delle soglie dell\’assegno ai nuclei familiari conalmeno tre
figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) e
dell\’assegno dimaternità (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151) che, a decorrere dal 1gennaio 2015, si riferiscono
all\’ISEE e non più all\’ISE.



Più precisamente, l\’assegno per il
nucleo con almeno tre figli minori è concesso ai nucleifamiliari con
ISEE inferiore alla soglia di 8.446 euro, mentre l\’assegno di maternità è
concessoalle donne con ISEE inferiore alla soglia di 16.737 euro.



In deroga alla previsione vigente, in
base alla quale per l\’assegno di maternità rileva la sogliain vigore al
momento della nascita del figlio, per le domande di assegno di
maternitàpresentate successivamente al 1 gennaio 2015 e riferite ai
figli nati precedentemente a taledata, si applica la soglia di 16.737
euro.



Entrambe queste nuove soglie devono
essere rivalutate sulla base della variazione nel 2013dell\’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, affinché
possano essereapplicate per la richiesta di prestazioni successive al 1
gennaio 2015, ma riferite all\’anno 2014.Con specifica circolare
saranno fornite le nuove soglie dell\’ISEE rivalutate sulla base
dellavariazione nel 2013 dell\’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.



L\’importo dell\’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è corrisposto:



– in misura intera per i valori
dell\’ISE inferiori o uguali alla differenza tra la soglia
ISE(determinata dalla moltiplicazione di 8.446 per la scala di
equivalenza) e l\’importo dell\’assegnosu base annua;- in misura
ridotta, per importi annui non inferiori a 10,33 euro, per i valori
dell\’ISEcompresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra
definita.



Dopo aver effettuato la rivalutazione
suddetta, le soglie e gli importi dovranno essere rivalutatisulla base
della variazione 2014 dell\’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai edimpiegati, per renderli applicabili all\’anno 2015. Viene,
infatti, confermata la rivalutazioneannuale degli importi degli assegni
e dei requisiti economici sulla base della variazionedell\’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.



Il Direttore Generale Nori

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: