Provvedimenti sanzionatori Bankit: Esigenza di chiarezza!
Inizio questo mio breve intervento per stigmatizzare l’operato dell’Organo di vigilanza centrale, quando arriva a contestare rilievi di vario genere nell’applicazione dei precetti normativi previsti dal D.lgs. 231/07 e successive integrazioni e modificazioni.
Lo standard utilizzato è comune ed i precetti violati sono identici, quello che varia è l’importo delle sanzioni dalle 30mila euro (come nel caso che segue) ai 34milioni di euro quando, per stabilire l’ammontare della sanzione da irrogare, ci si rifà al fatturato dell’intermediario finanziario[1].
In tutti i casi le informazioni sono scarne, approssimative, lacunose e certamente insufficienti par farsi una idea di come meglio affrontare la problematica dell’antiriciclaggio.
Pratica operativa
Adeguata verifica: Citando la violazione dell’articolo 17, 18, 19, 20 e 24, si dice che l’Adeguata verifica, compresa quella rafforzata o la individuazione del Titolare effettivo presenta dei problemi.
Limitandosi alla lettura del provvedimento sanzionatorio, non si capisce se tali adempimenti sono stati assunti in malo modo oppure siano statti completamente omessi.
In ambo i casi, non si capisce come ci si debba comportare per non incorrere in analoghi errori.
Allora mi chiedo: se non me lo dice l’Organismo centrale di vigilanza, indicandomi una best practice adeguata, da chi lo devo sapere?
Per finire il calvario dei rilievi si passa all’Omessa segnalazione di operazione sospetta – ex artt. 35 e 36 dello stesso decreto – dove, senza sapere né come, né quando e né con chi, ci sarebbero state “omissioni” di vario genere.
Anche in questo caso: non sarebbe meglio descrivere un esempio tipo, eclatante, caratterizzante il modus operandi errato dell’intermediario finanziario incapace di individuare il discrimine per l’inoltro della segnalazione di operazione sospetta?
Niente, tutti muti, silenzio assordante e quindi la gente comune, quelli che leggono e che devono capire cosa fanno?
Nel dubbio, dicono continuamente, meglio segnalare, così sto più tranquillo!
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[1] Banca d’Italia – Provvedimenti sanzionatori –
VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;
VISTI lo Statuto della Banca d’Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;
VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di … SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, le irregolarità di seguito indicate:
− carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di profilatura e di collaborazione attiva (artt. 17, 18, 19, 20, 24, 25, 35 e 36, d.lgs. 231/07, come modificato dal d.lgs. 90/17);
CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ad …SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;
CONSIDERATO che …SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non ha presentato controdeduzioni;
CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria;
VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione, nei confronti di …SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, di sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;
Provvedimenti sanzionatori
CONSIDERATO che, non avendo partecipato all’istruttoria, a …SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, non è stata trasmessa la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, come previsto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato;
VISTO il parere dell’Avvocato Generale (omissis);
VISTA la delibera del Direttorio (omissis);
LA BANCA D’ITALIA
ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);
DISPONE CHE
A …SGR Spa, in liquidazione coatta amministrativa, sia inflitta, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 231/2007 per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.
– omissis –
Roma, 11.2.2020
IL GOVERNATORE: I. VISCO