Elenco Paesi a rischio: Aggiornamento UE
Quello di stilare un elenco dei Paesi a rischio o poco collaborativi nel rispetto della disciplina antiriciclaggio, vuole essere un ausilio per tutti i soggetti obbligati operanti in ambito Unione Europea per meglio selezionare gli alert finalizzati alla individuazione di flussi finanziari di dubbia legittimità.
La prima avvertenza imposta al “soggetto obbligato” è l’adozione di “misure di adeguata verifica rafforzata” quando la propria clientela opera con soggetti o controparti residenti in Paesi ad alto rischio.
La Commissione Europea esegue un monitoraggio costante sulla legislazione esistente ed il grado di efficienza nell’azione di contrasto dei Paesi ritenuti a rischio.
In tale quadro, i soggetti obbligati – in primis banche e professionisti – devono porre la massima attenzione, anche partendo da un approccio basato sul rischio, partendo da misure rafforzate per meglio valutare i rischi conseguenti a rapporti intrattenuti con controparti insediate in tali località.
Per ottenere questo grado di consapevolezza, i soggetti obbligati per la migliore valutazione dei rischi devo diffondere una expertise a beneficio del personale attraverso un’adeguata formazione.
In tal senso, per la corretta organizzazione dei presidi previsti dal D.Lgs. 231/2007, ed in particolare:
- Nella valutazione del rischio prevista all’articolo 17 del DLgs n 231/2007;
- Nell’adeguata verifica rafforzata prevista all’articolo 24 del DLgs n 231/2007;
- Al momento dell’esecuzione da parte di terzi dell’adeguata verifica prevista all’articolo 29 del Dlgs n 231/2007;
- Nelle disposizioni relative alla segnalazione di operazioni sospette. Disposizione prevista all’articolo 35 del DLgs n 231/2007;
- Con riferimento all’obbligo di astensione previsto all’articolo 42 del DLgs n 231/2007.
Nell’identificazione del rischio devono tra l’altro essere tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- La presenza tra i membri degli organi direttivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
- La residenza della controparte del cliente, in “paesi terzi ad alto rischio”;
- Presenza tra i titolari effettivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
- La provenienza o la destinazione dei fondi da “paesi terzi ad alto rischio”;
Il destinatario degli obblighi deve prima effettuare una fase di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, che deve essere svolta come previsto all’articolo 18 del Dlgs 231/2007.
Elenco Pesi a rischio (n.23)
Afghanistan, Samoa Americane, Bahamas, Botswana, Corea del nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Porto Rico, Samoa, Arabia Saudita, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole vergini americane, Yemen.
Cosa fare?
Quando ci si imbatte, in un modo o nell’altro in uno dei Paesi a rischio sopra indicati, bisogna cercare di risalire alle ragioni e/o alla causale di tale rapporto che, non sempre può essere inquadrato in una negatività a prescindere.
Infatti, ancorché a scandaglio, per le transazioni più significative, suggerisco di acquisire dei riscontri documentali idonei a confermare la esistenza di un rapporto commerciale sottostante.
Possiamo pensare ad una corrispondenza commerciale fra le parti, contratto di fornitura o collaborazione, una fattura etc.
Non fare questo significa esporre l’intermediario o professionista a rischio sanzioni di cui agli articoli 56 o 58 del D.lgs 231/07.
L’uomo avvisato è mezzo salvato!