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Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità!

Settore turistico alberghiero: A caccia di liquidità!

 

Con il 50% di variazioni registrate nelle compagini societarie di aziende operanti nel settore della ristorazione, alberghi e agenzie di viaggio nell’anno in corso a causa e per effetto della pandemia sanitaria, si può ragionevolmente concludere che il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale appare decisamente alto.

Questo campanello di allarme dovrebbe essere colto dalle autorità Istituzionali chiamate a fronteggiare e contenere il fenomeno del malaffare nell’economia reale, oggi commentato con una certa insistenza dalla stampa finanziaria specializzata (Sole 24 ore, Milano Finanza e altri).

In pratica, si sta registrando un fenomeno abbastanza prevedibile nella misura in cui, allo stallo del sistema bancario che non eroga liquidità – i famosi finanziamenti a garanzia pubblica di cui al decreto liquidità n.23/2020 – quali prestiti decennali a famiglie ed imprese, ci sta pensando qualche altro, riciclando risorse finanziarie di dubbia provenienza, quale frutto di associazioni a delinquere dedite all’estorsione sul territorio, al traffico di droga, alla frode fiscale e chi più ne ha più ne metta!

Di fronte a questi numeri, urge sbloccare i finanziamenti a “garanzia pubblica”, onde consentire alle imprese di accedere al credito di fatto bloccato da parte delle banche che, ripetutamente, anche per il tramite dell’Associazione bancaria italiana ha richiesto una “manleva sul merito creditizio” senza ottenere ascolto dagli organismi di Governo.

Emblematiche in proposito le lamentele segnalate a Plus 24 del Sole 24 Ore da parte di due sventurati che hanno raccontato la loro storia recente: https://www.giovannifalcone.it/bpm-quando-le-parole-non…/ – https://www.giovannifalcone.it/succede-in-italia-agente…/

Segnalazioni operazioni sospette

Se l’incidenza di irregolarità ed anomalie evidenziata appare verosimile, è innegabile una reazione da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio che, in presenza di variazioni di compagini societarie, con l’ingresso di nuovi soci, aumenti di capitale con apporto di risorse finanziarie con una origine non sufficientemente spiegata, procedono a segnalazioni di operazioni sospette.

In questi casi,  quando gli alert sono fondati, bisogna anche rivedere il quadro dell’assetto proprietario dell’attività economica di cui trattasi, non potendo escludere una diversa composizione del capitale sociale e quindi della stessa figura del Titolare effettivo.

Il momento è particolare e particolarmente difficile.

Per questo motivo siamo chiamati tutti a fare uno sforzo di chiarezza per contrastare con una qualche efficacia fenomeni della specie.

Per concludere voglio ricordare il contenuto dell’ultimo comma dell’art.20 del decreto legislativo n.231/2007 che, testualmente recita: “6.  I  soggetti  obbligati  conservano  traccia   delle   verifiche effettuate  ai  fini  dell’individuazione  del   titolare   effettivo”. Questo accorgimento, potrebbe rivelarsi fondamentale a posteriori, anche a distanza di anni, se dovessimo spiegare a qualche organismo di vigilanza – Banca d’Italia, Guardia di finanza, Autorità giudiziaria – l’attività svolta nel tempo ai fini dell’osservanza degli adempimenti prescritti che, come ampiamente noto, comprende l’esatta individuazione del Titolare effettivo ovvero della persona fisica che, in ultima distanza decide od anche influisce in misura significativa sulle scelte di gestione.Forse trattasi di un accorgimento che potrebbe aiutarci a difenderci!

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