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Evasione fiscale e riciclaggio: Le responsabilità della direttrice di filiale della Banca Popolare di Bari

Evasione fiscale e riciclaggio: Le responsabilità della direttrice di filiale della Banca Popolare di Bari

 

Le conclusioni paventate dall’accusa nel processo appena iniziato presso il Tribunale di Bari che vede il coinvolgimento, fra gli altri, della direttrice di filiale della BpB, non sembrano molto rassicuranti sotto il profilo delle responsabilità penali della stessa ovvero, della banca sotto il profilo della responsabilità amministrativa,  rispettivamente per l’art.648bis del cp e del  d.lgs 231/2001.

Infatti, nelle more di conoscere l’orientamento dei giudici, il pubblico ministero ha chiesto sette anni di reclusione  per la responsabile di filiale e 700mila euro di sanzione amministrativa per la banca.

Il motivo del contendere è noto, avendone parlato a più riprese sia la stampa locale che nazionale e riguarda l’ingente evasione fiscale attribuita ad un primario della sanità barese, noto e stimato professionista sul territorio.

Si parla di circa 800mila euro di evasione fiscale (danno erariale sottratto alle casse dello Stato), durante il periodo 2007/2014.

Secondo l’accusa, tutto questo sarebbe stato possibile solo grazie alla “collaborazione” della banca e per essa della responsabile di filiale.

Operatività di filiale

 In termini generali, cominciamo a dire che le transazioni registrate da un imprenditore – esercente un’attività economica di qualunque genere e natura – ovvero da parte di un professionista – esercente una professione sanitaria nel nostro caso – bisogna operare sulla base di un conto aziendale, diverso da quello personale del privato consumatore.

Il conto aziendale infatti, presuppone la esistenza di una Partita Iva e l’istituzione delle previste “scritture contabili obbligatorie” che, per definizione, esprime una trasparenza e linearità oggettiva con le operazioni registrate relativamente agli obblighi fiscali e tributari del cliente.

Conclusioni

Quando si costruisce un castello accusatorio in ordine all’operato di un intermediario finanziario, per quanto attiene alla gestione di un rapporto di conto, ovvero di una memoria  difensiva a beneficio di un responsabile di filiale, bisogna evidenziare quale altra condotta andava assunta, per osservare al meglio gli obblighi antiriciclaggio e quindi la c.d. collaborazione attiva verso l’Istituzione.

In pratica, per fare emergere delle responsabilità, bisogna spiegare ai giudici cos’avrebbe dovuto  fare il responsabile di filiale ovvero colui deputato alla funzione antiriciclaggio della banca in relazione alle informazioni in loro possesso.

Cosa è stato trascurato?

Io penso che, nella circostanza, la condotta del responsabile di filiale, sia stata influenzata dalla pubblica stima riconosciuta al professionista sulla pubblica piazza della intera provincia barese.

Mi auguro che queste ragioni saranno debitamente considerate nelle valutazioni complessive da parte dei giudici di merito, potendo in tal modo scagionare le pesanti ipotesi accusatorie finora formulate dall’accusa.

Nello specifico, l’intera struttura bancaria di riferimento deputata al contrasto al riciclaggio, avrebbe dovuto e potuto valutare le diverse ed ingenti movimentazioni finanziarie registrate sui rapporti di conto, onde procedere all’inoltro di una Segnalazione di operazione  sospetta al superamento delle soglie di rilevanza penale fissate dal d.lgs 74/2000.

Aspettiamo l’esito finale del processo!

  1. Al netto della intervenuta assoluzione della Direttrice di filiale, intervenuta dopo la pronuncia dei Giudici del Tribunale di Bari, è innegabile una certa inerzia da parte dell’intermediario finanziario nel valutare l’operatività del cliente. In questi casi infatti, una Sos per una ipotesi di “Riciclaggio da evasione fiscale (di natura amministrativa), attesa l’assenza del soggetto terzo (prestanome), era doverosa!

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