Antiriciclaggio: Basta sanzioni, miglioriamo la governance!
Quando a distanza ravvicinata mi capita di leggere i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, resto senza parole per due motivi:
- Il primo per l’entità della sanzione, addirittura fino a 34 milioni di euro, rapportata al fatturato dell’azienda di credito. Più fatturi, più paghi!
- Il secondo riguarda, come ho più volte evidenziato, la poca chiarezza circa il merito dei rilievi laddove, abitualmente, leggo la formula standard, quasi a ciclostile ed avente questo tenore: carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17, 18, 19, 24, 25 e 62, d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017).
Nel mentre resto senza parole di fronte alla entità delle sanzioni che non esagero a definire “lunari”, ho più volte lamentato in solitudine il fatto che, la Banca d’Italia, almeno per quelle sanzioni superiori al milioncino, dovrebbe essere più chiara con lo scopo ultimo di informare in modo corretto il rispetto degli adempimenti.
Lasciando la situazione così come la si sta vivendo, si finisce solo per fare terrorismo, inducendo molti, pur di non rischiare sanzioni, di segnalare anche il rischio che un asino possa volare.
Non è un caso se assistiamo a due fenomeni, in apparenza complementari ma nella realtà opposti:
- L’aumento medio delle segnalazioni di operazioni sospette su base annua di oltre il 10%;
- L’aumento della criminalità legata alle false fatturazioni, alla corruzione nella pubblica amministrazione e al malaffare nel suo complesso.
Qualche esempio
Malgrado lamenti queste disfunzioni da tanti anni, ancora oggi, ahimè, pochi o nessuno mi ascolta.
Quando scrivo un articolo, come questo di stasera, solo per fare un esempio, spero che lo legga qualcuno a Roma, di quelli che pensano, che studiano e che contribuiscono a dettare le norme.
Allora, in attesa che qualche solone si svegli, mi voglio rivolgere ai soggetti obbligati, per lo più intermediari finanziari di prima o seconda fascia che, nella veste di soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, sono esposti a questo stillicidio sanzionatorio.
- Per fare questo, voglio commentare quelle che sono le evidenze della Banca d’Italia, i rilievi abituali che è solita contestare: carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela(artt. 17, 18, 19, 24, 25 e 62, d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017);
- Se andiamo a leggere il contenuto degli articoli richiamati ci si riferisce all’Adeguata verifica ordinaria (artt.17,18 e 19), ivi compresa la individuazione del Titolare effettivo, scopo e natura dell’operazione o del rapporto. Continuando a leggere lo standard sanzionatorio, troviamo gli articoli 24 e 25, rispettivamente riferibili agli “Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela” e “Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela”. Con l’articolo 62 “Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati”.
Adeguata verifica, Titolare effettivo e scopo e natura del rapporto
Trattasi di un tema sul quale, almeno da una decina di anni a questa parte dedico il 50% del mio tempo e ne ho parlato in centinaia di articoli https://www.giovannifalcone.it/?s=adeguata+verifica
Lo stesso posso dire se dobbiamo parlare del titolare effettivo, quale informazione dirimente e fondamentale dell’intero processo di valutazione dei rapporti economici.
Ricordiamo sempre che, nella vita di una impresa, chi mette i soldi comanda e pertanto, è fondamentale capire l’origine dei capitali, delle risorse finanziarie per l’avvio di qualsivoglia attività economica. Per questo tema, dedico il restante 50% della mia giornata tipo https://www.giovannifalcone.it/?s=titolare+effettivo.
Adeguata verifica rafforzata
Il tema lo tengo ben presente perché rappresenta un passaggio fondamentale per gestire i rapporti a rischio.
La casistica indicata nell’allegato 2), a proposito dei fattori di rischio elevato, induce molti a fare confusione in due occasioni particolari come la clientela sottoposta ad indagini da parte dell’autorità giudiziaria (o verifiche della Guardia di finanza) e quando ci si trova di fronte a clienti già oggetto di segnalazione di operazione sospetta https://www.giovannifalcone.it/?s=rischio+alto.
A fattor comune delle diverse fattispecie sommariamente descritte ma richiamate dettagliatamente nelle centinaia di articoli, ricordo l’importanza dell’approccio basato sul rischio che pochi o nessuno considera https://www.giovannifalcone.it/?s=approccio+basato+sul+rischio.
Per il resto, per chi crede che queste sanzioni si possano evitare – posto che personalmente ho ricevuto cinque ispezioni dell’Uic[1] senza ricevere un soffio di rilievo – sono a disposizione, anche gratuitamente, per eventuali suggerimenti pratici di vita vissuta!
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[1] Due direttamente, nella veste di dipendente RAA della Banca Popolare di Bari e tre indirettamente nella Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della penisola sorrentina e Banca Mediterranea, senza aver mai ricevuto un solo rilievo anzi, aggiungo, neanche un soffio