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Banca d’Italia: Consigli non richiesti!

 

Banca d’Italia: Consigli non richiesti!

 

 

Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di apprezzamento, ne stigmatizzavo l’accaduto direttamente con i rispettivi responsabili sul territorio.

Nel contempo, l’episodio accaduto, mi forniva lo spunto di riflessione che sottoponevo all’attenzione di tutti i Reparti dipendenti, pur senza indicare i dettagli dei nomi dei trasgressori o la location della vicenda informando altresì, sia pure per conoscenza la gerarchia superiore di riferimento.

La stessa gerarchia, il più delle volte, facendo propria la missiva, allargava lo spunto di riflessione ai Reparti del Corpo della intera provincia.

Transitato in un Gruppo bancario, per occuparmi di verifica delle transazioni finanziarie sospette – antiriciclaggio – ho continuato con le stesse modalità appena accennate.

Quando si registrava un incidente di percorso nella operatività di una filiale, oltre che stigmatizzare l’episodio richiamando i responsabili – in qualche caso anche notiziando il Consiglio di amministrazione della banca per irrogare sanzioni amministrative o disciplinari secondo le regole del Modello organizzativo di cui al D.lgs 231/01, enfatizzavo l’accaduto presso tutte le dipendenze del gruppo bancario distribuito sull’intero territorio nazionale.

In pratica, dopo aver spiegato l’accaduto, commentavo la modalità corretta di comportamento con l’auspicio di non trovarmi in  futuro a commentare episodi della specie.

A fattor comune, la filosofia del  mio comportamento era quello di enfatizzare gli episodi negativi, informando tutti, facendo in modo che non avessero a ripetersi, nella convinzione che l’esperienza di qualcuno potesse diventare l’esperienza di tutti, fornendo loro la procedura corretta di comportamento in ossequio ai dettati normativi dell’Ordinamento giuridico o, in qualche caso, anche della superiore gerarchia.

Rilievi della Banca d’Italia

Con periodica frequenza assistiamo, impotenti e in qualche caso allibiti, a provvedimenti sanzionatori emessi dall’Organo di vigilanza centrale della Banca d’Italia verso intermediari finanziari riguardanti, per lo più, illecite condotte sugli adempimenti antiriciclaggio oppure  disfunzioni in materia di organizzazione, controlli interni ed erogazione del credito.

Per l’antiriciclaggio, di solito si parla di:

  • Carenze nell’adeguata verifica della clientela o nell’adempimento degli obblighi di segnalazione. Per ambo le fattispecie, vengono citati i precetti e le sanzioni rispettivamente contemplate dalla normativa vigente.

Solo per fare un esempio, abbiamo assistito a provvedimenti sanzionatori per violazioni riguardanti l’Adeguata verifica per oltre trenta milioni di euro. Si, avete capito bene, oltre trenta milioni di euro.

Non esagero a definire lunari la portata di tali sanzioni che, più di mille parole, sono riuscite ad infondere un clima di terrore nell’ambiente del circuito creditizio al punto che si inoltra una segnalazione di operazione sospetta non perché si nutra un sospetto o si abbia consapevolezza di una irregolarità, sia pure presunta, ma solo per scongiurare o ridurre i rischi di una sanzione.

Insomma, nell’attuale stato dell’arte, le banche hanno paura della loro ombra!

Si bloccano conti o si chiudono rapporti con estrema facilità, sia pure in presenza di un mero sospetto, a volte molto presunto e basato sul nulla per le stesse ragioni che dicevo prima.

Intere categorie come quella del “Gioco & scommesse” che vengono criminalizzate, per principio o per partito preso, a prescindere. Di tutto questo, non ne parla nessuno, tutti muti, come se fosse una cosa normale https://www.giovannifalcone.it/?s=direttore+generale

Per l’organizzazione, i controlli interni o processo del credito:

  • Carenze nell’organizzazione, nei controlli interni e nel processo del credito.

Anche in questi casi,   vengono sempre citati i riferimenti normativi caratterizzanti i precetti e le relative sanzioni.

In questi casi, l’importo delle sanzioni sono di una portata più umana, quando si viaggia su importi che non superano il milione di euro: quisquiglie!  

Conclusioni 

Ho voluto introdurre il ragionamento per dire che nella vita e quindi anche nella professione si può sbagliare in buona fede, spesso interpretando male novelle giuridiche o non conoscendo a sufficienza quelle buone pratiche che possano aiutare gli operatori a scongiurare o ridurre i rischi di errore.

Se quanto detto è condivisibile mi chiedo le ragioni per le quali la Banca d’Italia non esplicita in modo dettagliato tutte quelle condotte illecite, negative che giustamente contesta con pesanti sanzioni amministrative.

Chi opera nel settore, chiamato a fornire la collaborazione attiva per tutta una serie di operazioni poste in essere o richieste dalla clientela, ha bisogno di una best practice qualificata ed autorevole in grado di ridurre determinate patologie, a tutto beneficio della legalità e governance del rischio.

Cara Banca d’Italia, come osservatore, noto, annoto, aspetto e ringrazio!

  1. Alla luce dei numerosi rilievi formulati dall’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia nell’ultimo triennio (2020, 2021 e 2022), di cui all’ultimo Rapporto annuale diffuso il 4 luglio 2023, riguardante la modesta qualità della “Collaborazione attiva” dei soggetti obbligati, ancora di più mi preme sottolineare il contenuto di questo articolo.
    Buona lettura!

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