Premessa
Con un impegno senza pari, ho cercato di leggere la Relazione sull’atttività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (2° semestre 2020), presentata al Senato della Repubblica il 12 agosto 2021.
Per quanto si sia trattato di un lavoro impegnativo, ho trovato una relazione puntuale, dettagliata e meticolosa contenuta in 432 pagine, in cui si parla delle diverse forme di criminalità organizzata operanti sul territorio della nostra bella Italia, anche con riferimento alle diverse centinaia di operazioni di servizio portate avanti dalle Forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza.
A leggere questa relazione, si comprende meglio il modus operandi di queste organizzazioni criminali, dalla mafia alla camorra, dalla sacra corona unita alle stidde per finire a quelle di provenienza estera (russa, cinese, nigeriana e altre ancora), tutte impegnate nella commissione di svariati delitti contro la persona (violenza e minaccia, sfruttamento della prostituzione), il patrimonio (rapina, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, trasferimento dei valori, bancarotta fraudolenta, usura) e reati di natura tributaria (emissioni di fatture per operazioni inesistenti, occultamento/distruzione scritture contabili e indebite compensazioni tributarie), arrivando alla frode fiscale occultata con false comnicazioni sociali.
A fattor comune delle diverse condotte, il metodo mafioso ha sempre rappresentato l’elemento di congiunzione e di continuità dell’agire criminale nell’intera galleria del malaffare.
Un aspetto che mi ha particolarmente colpito è stato il riferimento costante e continuo alla “Collaborazione della DIA con l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia”.
In proposito, si parla del sensibile e costante aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, considerato senza riserve un importante indicatore della infiltrazione della criminalità organizzata nei canali dell’economia legale.
Pertanto, un intero capitolo è dedicato all’Attività di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – cap.10, pagina 388. Si legge che nel semestre in discorso sono state analizzate n.58.985 Sos con il conseguente esame di 523.952 posizioni segnalate o collegate delle quali 365.978 attinenti a persone fisiche e le restanti 157.954 a quelle giuridiche, per un totale di 644.943 operazioni finanziarie relative.
Continuando, si legge che si tratta ovviamente di un primo elemento di valutazione, da sottoporre ad ulteriori approfondimenti. Infatti, se da un lato indica un possibile canale di transito di capitali illeciti, dall’altro il dato evidenzia l’attenzione dei soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione. Resta, in ogni caso significativo il trend crescente.
L’impressione che ho tratto è che l’attività operativa della importante struttura di contrasto al crimine organizzato, a mio avviso eccessivamente, ruota sulle “segnalazioni di operazioni sospette” provenienti dai soggetti obbligati – in primis banche e professionisti.
Pratica operativa
Prima di passare a parlare di una pratica operativa che ho personalmente espletato, vorrei ricordare la legge 646/82 – conosciuta pure come la legge “Rognoni – La Torre”, il primo, Ministro dell’interno all’epoca della promulgazione, il secondo invece, politico e sindacalista, assassinato dalla mafia a Palermo nell’anno 1982.
Pio La Torre, padre dell’attuale articolo 416bis del codice penale, intuì che il controllo capillare del patrimonio poteva essere l’unica strada per contrastare con una qualche efficacia ogni forma e manifestazione di criminalità organizzata.
Il 13 settembre 1982, a qualche giorno dall’assassinio del Prefetto di Palermo, Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie e la sua scorta che pure ha sempre inseguito l’approvazione di questa legge, venne approvata la legge 646/82.
La legge 646 del 13 settembre 1982 (conosciuta anche come legge la legge Rognoni-La Torre) , oltre a istituire l’articolo 416-bis del codice penale prevede anche il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti provenienti da estorsioni, usura, riciclaggio, droga, prostituzione, e introduce norme per il controllo sugli appalti pubblici e l’obbligo della certificazione antimafia.
Gli articoli 30 e 31 di tale legge, impongono a tutti i soggetti in odore di mafia o comunque già condannati a comunicare determinate variazioni patrimoniali registrate nella propria vita, sia acquisti che vendite.
Controllo “Variazioni patrimoniali”
Verso la fine degli anni ‘80 ero impegnato a comandare un reparto della Guardia di finanza – Sezione investigativa criminalità organizzata (Sico) in terra di Calabria.
Una delle prime attività svolte, fu quella di chiedere a tutti i Comandi Nuclei provinciali di polizia tributaria del Corpo dell’intera Regione per sapere se avessero mai ricevuto comunicazioni concernenti variazioni patrimoniali in capo a soggetti già condannati con sentenza definitiva per associazione mafiosa, ad una misura di prevenzione1.
Mi aspettavo una valanga di numeri e di nominativi, salvo scoprire che nel circa decennio trascorso in vigenza dell’articolo in questione, nessuna “comunicazione” era giunta ai Comandi del Corpo.
Quale poteva essere la conclusione da trarre?
Non c’erano mafiosi in terra di Calabria o invece si trattava di una legge desueta e mai applicata?
Ritenni da subito probabile la seconda delle ipotesi, confermata successivamente dalle indagini che vennero sviluppate nell’ambito dell’attività operativa del reparto. Infatti, di li a poco, dietro specifiche richieste fatte agli uffici “Misure di prevenzione” presso i diversi Tribunali, conobbi quali erano i “clienti” da osservare in termini di possibili “variazioni patrimoniali” registrate e mai comunicate.
Per quanto a mia conoscenza, in vigenza degli articoli in commento – 30 e 31 della legge 646/82 – non mi risulta che la situazioone sia mutata, laddove ancora adesso non viene comunicata alcuna variazione patrimoniale.
Compravendite immobiliari
Ancor prima della entrata in vigore della legge 197/91 riguardante la lotta al riciclaggio di denaro sporco e la soglia per movimentare denaro contante – allora si parlava di venti milioni di lire – sempre in terra di Calabria, d’iniziativa, verificavo gli “aventi causa” (acquirenti) nelle compravendite immobiliari.
In pratica, facevo deelle richieeste agli Uffici del Registro del territorio acquisendo una serie di dati ed informazioni sulle compraveendite immobiliari registrate nell’anno precedente, partendo da una soglia economica.
Allora, tengo a precisare che la ricerca era manuale e non avevo l’ausilio dello strumento informatico.
Solo per spiegare il modus operandi, voglio ricordare un episodio emblematico laddove individuai un soggetto di mezza età, impiegato presso un autolavaggio, moglie casalinga, con due figli diplomati ed ambedue disoccupati.
Questo signore, nella veste di “avente causa”, risultava acquirente di un terreno agricolo adiacente al litorale marittimo, per un valore dichiarato di un miliardo e duecento milioni di lire (anno 1988).
Quando gli chiesi le modalità di pagamento, mi disse che aveva pagato in contanti e che la somma la custodiva in casa, aggiungendo nel contempo: “Comandante, è vietato tenere una somma del genere in casa, ho commesso qualche reato a pagare in contanti?”
Posto che in democrazia, in uno Stato di diritto, è consentito tutto ciò che non è vietato, gli feci naturalmente notare che non era credibile.
Di fronte alle mie insistenze, lo stesso signore, concluse dicendo: ”Comandante, a casa lavoro solo io, mia moglie è casalinga e due figli disoccupati. Un certo signore della zona, molto conosciuto e che personalmente stimo, mi ha assunto nella sua azienda i due figli con uno stipendio decoroso, chiedendomi di offrire la mia collaborazione nell’operazione immobiliare in discorso (prestanome).
Lei, al mio posto come si sarebbe regolato, avrebbe accettato?”
Il Nolo a freddo della “criminalità organizzata”, il controllo delle partite Iva per contrastare con una qualche efficacia la vita delle “cartiere”, la sospensione delle operazioni in talune transazioni bancarie2, rappresentano ulteriori percorsi investigativi per il contrasto alla criminalità organizzata, sui quali non mi dilungo ulteriormente per non apparire eccessivamente prolisso.
Per sottolineare la gravità della situazione, emblematico lo stupore della Dia, Ros, Gico e Criminal pool che a Napoli, al termine delle indagini sui camorristi campani, quando si tratta di assalire le risorse finanziarie trova i conti in rosso o addirittura estinti – sub allegato 2.
Conclusioni
Più volte ho denunciato inefficienze e approssimazioni sull’operato delle banche, senza tuttavia trascurare la insufficienza di talune norme per il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo di cui alla vigente disciplina.
Con queste premesse, per rafforzare questo concetto, voglio ricordare due circostanze registrate nel recente periodo e di cui ho abbondantemente parlato3 – 4.
Se le mie perplessità sono condivisibili, possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto dalla Direzione investigativa antimafia ovvero, della importanza riposta nelle segnalazioni di operazioni sospette?
Personalmente esprimo delle riserve!
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1 Art. 30.
((Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani)).
Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.
Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di revenzione e' revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.
Risale al 2020 ma per i suoi contenuti, rimane una relazione sempre attuale. Molto spazio e attenzione viene riservata alla collaborazione della Direzione Nazionale Antimafia e l’Unità d’0Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia.
Di indagini o fari investigativi nel settore delle “variazioni patrimoniali” in capo a soggetti in odore di mafia, no si parla proprio quando invece, al contrario, potrebbe rappresentare un canale di assoluto interesse nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.
Solo recentemente, ho visto che la norma in parola – ex art.30 e 31 della legge 646/82 meglio conosciuta come la legge Rognoni – La Torre – è stata resuscitata con il sequestro do circa venti milioni di euro nei confronti di Marcello Dell’Utri per omessa comunicazione, quale precetto contenuto nella stessa legge.