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Concordato preventivo biennale: Riapertura termini per adesione volontaria

Concordato preventivo biennale: Riapertura termini per adesione volontaria

Leggo in questi giorni della “riapertura” dei termini per l’adesione volontaria al Concordato preventivo biennale cui l’Amministrazione finanziaria sta pensando per raggranellare qualche spicciolo prima delle feste di Natale prossimo.

La ritengo una pessima notizia perchè segnala le condizioni di grave difficoltà in cui versano le Casse erariali, interessata a continuare la questua verso la grande evasione fiscal

Evasione fiscale

Sommando il lavoro che ho svolto nella Guardia di finanza – 1972/1999 – l’attività che ho svolto in un Gruppo bancario quando mi sono occupato di ricerca di flussi finanziari di dubbia legittimità, antiriciclaggio  – 1999/2007 – e quello che continuo a fare ancora oggi come consulente, ho dedicato oltre mezzo secolo della mia vita professionale in attività di “Verifiche & Controlli”.

Parlo di questi temi, nella presunzione di poter raccontare qualcosa di utile e funzionale all’attività di contrasto all’annoso fenomeno della evasione fiscale che, possiamo dirlo,  perdura imperterrita nella convinzione che gli stessi non saranno mai scoperti. Questo succede perchè il sistema dei controlli, da sempre, è inefficace e poco produttivo di risultati decorosi.

Per aziende da sottoporre a controllo, intendo titolari di Partita Iva in quanto esercenti attività d’impresa o esercitano attività professionali – tecnici, contabili o legali.

L’attività di verifica, usualmente su “base biennale”, salvo estenderla al quinquennio in presenza di situazioni particolari (evasore totale, gravi irregolarità riscontrate nella tenuta delle scritture contabili etc.), anche per effetto della tipologia di controlli di merito effettuati – Controlli incrociati anche su territorio estero per riscontrare la correttezza di talune transazioni, Accertamenti bancari sul territorio nazionale etc. -, ha una durata abbastanza lunga fra i 18 e 24 mesi.

Il lavoro preparatorio per la selezione dei soggetti economici da controllare – persone fisiche o giuridiche – come la programmazione annuale delle verifiche, assume una importanza fondamentale per il recupero di imponibile da sottoporre a tassazione, ovvero quello che più semplicemente chiamiamo “evasione fiscale”.

Quando facevo parte della Guardia di finanza, ricordo bene le difficoltà per tale adempimento perchè eravamo privi di una “fonte d’innesco” e sono ricorso per la loro individuazione, addirittura alle “pagine gialle”.

In questi casi, un grandissimo contributo potrebbe giungere dalla “Ritenuta alla fonte a titolo di imposta” che l’Istituto di credito fa sul risparmio amministrato sulla sua clientela. Purtroppo, questo è un dato che nessuno controlla, perchè la banca che ogni anno versa questa somma di denaro all’Amministrazione finanziaria, non aggiunge alcuna informazione ulteriore circa l’origine di tale prelievo.

Adesione volontaria al Concordato preventivo

Se io sono un incallito evasore fiscale, addirittura totale perchè non sono affatto conosciuto dall’Amministrazione finanziaria, per quale ragione devo aderire a questo patto a questo  “accordo” con l’Agenzia delle entrate?

E’ evidente che non mi conviene.

Allora cosa bisogna fare?

Bisogna a mio avviso migliorare l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria sul territorio e gli esempi che si possono fare sono infiniti, avendo peraltro scritto tanti articoli per esperienze pratiche vissute sul campo – www.giovannifalcone.it.

Nella mia pregressa attività professionale ho comandato diversi Reparti della Guardia di finanza dove, con semplici accorgimenti di buon senso, pratici e pragmatici, ho sempre decuplicato il rendimento complessivo in termini di recupero di imponibile da sottoporre a tassazione e in tutti i restanti settori di servizio interessati.
Dabbiamo partire dal fatto che ci sono aziende che, da quando nascono a quando muoiono (commercialmente parlando s’intende), non sono mai sottoposte ad un controllo od una verifica.
Ci sono verifiche che spesso durano anni, oltre i limiti della ragionevolezza, spesso creando problemi ed intralci anche a persone oneste che non sono affatto degli evasori.

In cosa consiste l’uso del buon senso che manca nell’Amministrazione finanziaria?

Come facevo a “decuplicare” il rendimento dei reparti?

Appena avviata una verifica generale su “base biennale”, disponevo l’acquisizione del numero dei dipendenti sul “Libro paga & matricola” per i quali, chiedevo al Capo pattuglia di verificare la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali all’Inps (oggi si chiama Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva).

A seguire, facevo anche controllare la regolarità fiscale all’Agenzia delle entrate (Ade), per il versamento dei 770, ovvero il pagamento delle ritenute alla fonte eseguite sulle buste paga degli stessi dipendenti.

Di fronte ad una regolarità delle due “poste contabili”, nelle 24 ore successive, relazionando la gerarchia, chiudevo definitivamente l’attività ispettiva riducendo la durata a due o massimo tre mesi. Nell’arco dei due anni, verificavo dieci operatori economici decuplicando l’imponibile da sottoporre a tassazione perchè moltiplicavo in misura sensibile l’incidenza di risultato nell’attività complessiva del Reparto.

Se al contrario le due poste verificate (previdenza e tasse) avessero dato un risultato opposto, l’attività di verifica diventava “quinquennale”.

Sto parlando del sistema del “Mordi & fuggi” che non ho inventato io naturalmente, ma che ho sempre utilizzato con enormi soddisfazioni in termini di risultato.

Morale conclusiva

Oggi invece, a vedere con quanto affanno si cerca di risolvere questo enigma, da osservatore, ho la netta impressione che chi si occupa di questi problemi non abbia alcuna esperienza sul campo e vada avanti per inerzia o per frasi fatte.

Con queste premesse la lotta è persa in partenza ed i risultati si vedono, ahimè!

Legge n.516/82 “Manette agli evasori”

Dal 1982 e fino all’anno 2000 – per ben 18 anni consecutivi – in vigenza della vecchia legge sostituita con il la legge 74/2000, l’evasione fiscale era un orpello di alcuna utilità e considerazione.

Pensate che avevano il coraggio di attarbuirgli l’appellativo di “Manette agli evasori” quando, qualunque fosse l’importo sottratto alla tassazione, la sanzione era una mera “contravvenzione”, quale condotta punita con arresto e ammenda al pari di un comune ladro di polli.

E la chiamavano “Manette agli evasori”: Vergoga vergognosa senza ritegno!

 

1 commento

  1. Avendo dedicato soltanto mezzo secolo della mia vita proifessionale in attività di “Verifiche & Controlli”, mi permetto di fare qualche considerazione di potenziale interesse per una sana azione di contrsato alla “Evasione fiscale”.
    Per la frode fiscale, ne parleremo un’altra volta!

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