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Antiriciclaggio, scatta la stretta sui controlli per il trasferimento di contanti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale, con sanzioni più salate, inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazione degli obblighi di dichiarazione o qualora emergano indizi che potrebbe essere legato ad attività criminose. Lo prevede la bozza del decreto legislativo sul denaro contante all’ordine del giorno del Cdm di lunedì.

Il provvedimento, in 4 articoli, apporta modifiche alla disciplina sul mercato dell’oro del 2000 e ad un decreto legislativo del 2008 sulla normativa in materia valutaria. Per quanto riguarda in particolare il contante, resta l’obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale con contante di importo pari o superiore a 10mila euro: viene aggiunto che l’obbligo non è soddisfatto non solo se le informazioni sono inesatte o incomplete, ma anche «se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo». Viene poi introdotto un nuovo articolo, in base al quale «l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro» se gli obblighi di dichiarazione non sono stati assolti in tutto o in parte o «qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose».

Il trattenimento temporaneo, che può essere disposto «anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro», ha una durata massima di 30 giorni, con possibile estensione a 90 in casi particolari, ed è finalizzato ad individuare «gli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale».

I controlli, inoltre, oltre che casuali potranno essere anche basati sull’analisi dei rischi anche con procedimenti informatici. E i dati e le informazioni acquisiti potranno essere utilizzati ai fini fiscali. Viene inoltre eliminata la soglia di almeno 10mila euro per il sequestro del denaro contante trasferito o che si cerca di trasferire e vengono alzati i limiti stabiliti per il sequestro (le percentuali attuali del 30% e 50% dell’importo eccedente passano a 50, 70 e 100%). Il sequestro può avvenire anche con informazioni “inesatte o incomplete”. L’importo del sequestro non può essere inferiore a 900 euro e superiore a 1.000.000. Vengono infine inasprite anche le sanzioni, che partono da un minimo di 900 euro, anziché 300.

Il decreto legislativo, inoltre, aggiorna e amplia la definizione di ’contante’. Non solo banconote e monete, ma anche strumenti negoziabili al portatore come traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, carte prepagate non nominative. Le misure sono dirette all’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le informazioni che hanno acquisito con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri.

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