Dichiarazione integrativa senza sanzioni per l’adesione al concordato preventivo biennale
Nessuna sanzione per la dichiarazione dei redditi integrativa presentata entro il 12 dicembre per l’adesione al concordato preventivo biennale. Gli ultimi chiarimenti nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Dichiarazione dei redditi integrativa senza sanzioni per l’adesione al concordato preventivo biennale.
Questo uno dei chiarimenti arrivato sul filo di lana da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate il 9 dicembre.
Sarà a costo zero la presentazione dell’integrativa entro il 12 dicembre ai fini dell’accettazione del patto con il Fisco per il prossimo biennio. Ammesse anche le correzioni di redditi e imposta, ma solo se a favore di Erario.
Dichiarazione integrativa senza sanzioni per l’adesione al concordato preventivo biennale
Sono quattro le ulteriori FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate come “bussola” per i contribuenti intenzionati ad aderire al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre.
Chiarimenti a ridosso della scadenza che, oltre a soffermarsi sulle regole relative al versamento di imposte e maggiorazioni, evidenziano gli aspetti pratici della presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa.
Per le partite IVA soggette all’applicazione degli ISA, destinatarie della seconda finestra di adesione al patto con il Fisco, non sarà applicabile alcuna sanzione relativamente alla dichiarazione integrativa presentata ai soli fini del concordato, e quindi senza alcuna modifica ai dati già dichiarati tempestivamente entro il termine del 31 ottobre.
Un chiarimento non scontato, arrivato però solo quando si avvicina la chiusura della seconda finestra per le adesioni.
Dichiarazione integrativa per il concordato, spazio alle correzioni pro Fisco
Interessante anche quanto chiarito con la FAQ n. 3 del 9 dicembre.
La riapertura dei termini di adesione al concordato fino al 12 dicembre consentirà al contribuente di correggere errori e omissioni nella dichiarazione precedentemente trasmessa.
Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 167/2024 di utilizzo dell’integrativa per dichiarare un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024, resta possibile correggere dati errati: “purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito”.
Spazio quindi a correzioni a favore di Erario, compresa l’indicazione di dati che riducono il credito spettante. In questi casi sono però dovute le sanzioni ordinarie, sanabili mediante ravvedimento operos
Se il contribuente aderisce al “Concordato preventivo” diventa tutto più facile e l’Amministrazione finanziaria diventa più generosa, rimuovendo sanzioni e pensando finanche ad un bel dono natalizio.
Correre dietro ai contribuenti per convincerli ad aderire al “Concordato” , dopo le 700mila Pec inviate ad un’ampia platea di contribuenti, è il modo peggiore per affrontare il problema.
La questua non paga, non serve, soprattutto quando l’Amministrazione finanziaria è titolare di enormi poteri per far rispettare le regole che, non utilizza per mancanza di organizzazione.
Solo per fare un esempio, invece di spedire lettere a destra ed a manca, se trovi un datore di lavoro che ha presentato Dichiarazioni fiscali più povere dei suoi dipendenti, fagli un bell’Accertamento fiscale con contraddittorio.
Buon senso e pragmatismo nel segno della legalità e trasparenza!