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Omessa Sos: Una possibile linea di difesa!

Omessa Sos: Una possibile linea di difesa!

Negli ultimi tempi mi è capitato di leggere spesso di controversie insorte contro i “soggetti obbligati”, tutte caratterizzate da “Omesse segnalazioni di operazioni sospette”, concluse in Cassazione al termine di una lunghissima trafila amministrativo e giudiziaria iniziata al Ministero delle finanze, proseguita in Tribunale e in Corte di appello per finire poi in Cassazione.

Fatta questa doverosa premessa, senza entrare nel merito delle singole vicende, diverse tra loro e difficili da sintetizzare, vorrei tuttavia suggerire qualche accorgimento di particolare utilità per un giudizio conclusivo più fedele possibile ai fatti di causa.
Senza entrare nel merito delle singole contestazioni, cerco di spiegarmi meglio:
1. Bisogna premettere sempre il profilo tecnico e professionale del dipendente (in genere Direttore di filiale o professionista, autore della violazione principale riuguardante la omessa Sos). In proposito, per consentire al Giudice chiamato a giudicare un quadro d’insieme adeguato, bisognerà parlare dei Corsi antiriciclaggio svolti dal singolo dipendente o professionista, da quanti anni svolge quel determinato ruolo (Direttore di filiale o titolare dello Studio professionale), quante Sos ha prodotto ed inoltrato per l’autonomo esercizio della sua attività, quali modalità concrete aveva per intercettare l’operazione ritenuta anomala – secondo l’organizzazione logistica e operativa della struttura anche avuto riguardo ad eventuali diagnostici in uso;
2. Questo, può servire anche ad evidenziare il grado di attenzione e sensibiltà della banca o dello studio professionale alla tematica de qua;
3. Qual é stata la valutazione della transazione nella eventuale evidenza di sistema (diagnostico in uso come il Gianos per esempio);
4. Con esclusione del “conto personale” che si alimenta con una sola fonte di reddito, in genere riconducibile a lavoratore dipendente o pensionato, se parliamo dell’esercizio di un’attività economica (professione o commercio) riconducibile ad una Partita Iva, guardare sempre alle risultanze delle “scritture contabili” che, abitualmente, già dalla contestazione della Guardia di finanza, non vengono mai prese in considerazione.

A seguire, per completare il discorso, bisognerà parlare del tipo e natura della transazione – cui si attribuisce la presunta omissione in termini di mancata “collaborazione attiva” – per finire al profilo soggettivo dei clienti (attività economica svolta, fatturato, tenore di vita, pubblica stima etc.) per finire alle conclusioni che hanno determinato quella determinata condotta che ha causato il quibus della contesa.

In pratica, devo dimostrare al giudice, sia pure ex post in una linea di difesa che, l’operatività della clientela è monitorata in modo continuo e costante e non è lasciata al caso nel senso che una valutazione c’è stata sia pure sbagliata. Devo cercare di spiegare che, all’epoca dei fatti di causa quando, nella veste di banca o professionista – legale o contabile – ho dovuto esprimere una valutazione sulla base di tutte le informazioni che, ragionevolmente, ho potuto acquisire ed utilizzare nello specifico.

Se non facciamo questo o almeno questo, significa dire ai giudici: condannatemi, io sono pronto a pagare anche dopo venti o trent’anni!
Dettagli!

2 Commenti

  1. Quando ci si deve difendere, di fronte ad una ipotetica accusa di “omessa segnalazione di operazione sospetta”, bisogna dimostrare agli Organi inquirenti (Guardia di finanza) o Giudicanti (Corti di merito o di legittimità, rispettivamente ci riferiamo al Mef, Tribunale, Corte di appello e Corte di Cassazione) che una valutazione é stata fatta.
    Dobbiamo descrivere e dimostrare che tutte le transazioni oggetto della quotidiana operatvità è monitorata e seguita, dove nulla è lasciato al caso.
    In pratica, dobbiamo spiegare quale ragionamento si è fatto, quale modus operandi si è seguito – sia pure sbagliando, vedendolo ex post – per decidere in un certo modo.
    Dobbiamo commentare il modo di agire della intera banca o dello studio professionale quando, nella lettura della quotidiana operatività dei rapporti di conto o della lettura delle operazioni in uno Studio professionale – ordinarie o straordinarie che siano – viene fatta una valutazione mirata sul comportamento da tenere in termini di “collaborazione attiva” per le implicazioni derivanti dal rispetto della disciplina antiriciclaggio.
    Insomma, devo spiegare che, se ho agito in un certo modo (omettendo di segnalare per rimanere al tema in commento), ciò è derivato dal fatto che, in base alle informazioni che tenevo all’epoca dei fatti, non avrei potuto, ragionevolmente, ragionare in altro modo.
    Dobbiamo raccontare i fatti, partendo, come ho cercato di dire nell’articolo, dal “profilo professionale” del dipendente (autore della presunta omissione), dal tipo e natura della “transazione sospetta” che si assume non segnalata, per parlare infine del profilo soggettivo dei clienti che hanno dato vita a quel tipo di operatività che, sia pure con il senno di poi, è stata ritenuta sospetta.

    Sono convinto che questo sia l’unico modo per non prendere sanzioni, confidando come é giusto che sia, nella ragionevolezza di chi è chiamato a giudicare.

  2. Siete accusati di un illecito amministrativo, spiegate bene cos’avete fatto per evitarlo mettendo il giudice in grado di capire bene l’arcano.
    In materia di “Omessa Sos”, spiegando bene al giudice quello che è successo ovvero la vostra condotta come soggetto obbligato, è molto probabile che arriverete ad un’assoluzione.
    In tutti i contenziosi che ho gestito – diverse decine – di natura amministrativa davanti al Mef o penali, in Tribunale ho sempre avuto la fortuna di trovare giudici che hanno archiviato la controversia senza alcuna sanzione.

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