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Indagini giudiziarie & terrore Sos: nuovo iter segnaletico!

Indagini giudiziarie & terrore Sos: nuovo iter segnaletico!

Da un po’ di tempo, ho notato un atteggiamento molto prudente da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, in primis banche e professionisti,  laddove un cliente dovesse subire la sventura di un accertamento fiscale o ancora peggio di una indagine giudiziaria.

Già in passato mi è capitato di scrivere qualcosa al riguardo, con particolare riferimento al “merito creditizio” che va a farsi fottere quando un imprenditore incappa nelle maglie della giustizia[1]. In pratica, in presenza di una indagine della magistratura, la banca si sostituisce al giudice naturale e decide una serie di azioni a cominciare dall’immediato rientro dei fidi: una catastrofe a prescindere.

Verifica rafforzata

Prendendo alla lettera il contenuto dell’Allegato 2) del documento Bankit del 19 luglio 2019[2], a proposito dei fattori di rischio che giustificano l’Adeguata verifica rafforzata, l’inizio di un “procedimento penale” fa immediatamente scattare la procedura interna dell’intermediario finanziario o del professionista.

Se trattasi di un cliente che da trent’anni non ha mai dato luogo a rilievi che gestisce la propria operatività con un conto “aziendale”, assolutamente coerente con l’oggetto sociale dichiarato, con un fatturato reale, dipendenti, infrastrutture non ha alcuna importanza.

In pratica, si inverte completamente il problema e si legge la coda senza neanche passare dalla testa e non viene messo in pratica in alcun il c.d. “approccio basato sul rischio”.

Iter segnaletico – Sos

Siccome i guai non vengono mai da soli, non ci si limita ad alzare il livello di rischio del cliente introducendo per l’appunto l’Adeguata verifica rafforzata che già non è poca cosa,  ma si cerca di valutare l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta adducendo la circostanza dell’avviata indagine di polizia giudiziaria della magistratura o la verifica fiscale da parte della Guardia di finanza.

Insomma, al peggio non c’è mai fine!

A questi soloni dell’antiriciclaggio fatto in casa, e con questo mi riferisco anche agli ispettori della Banca d’Italia, quali autentici maestri del terrorismo sanzionatorio, ricordo quanto ha opportunamente evidenziato il Mef con apposita Circolare, dove spiega il senso della “Collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio che deve estrinsecarsi un attimo prima dell’intervento dell’Autorità giudiziaria e mai un secondo dopo.

Sarebbe bastato il solo buon senso in verità che, ahimè, prima della Circolare anzidetta, l’intero dispositivo di contrasto era ingolfato da migliaia di Sos inoltrate sistematicamente sulla sola base di una indagine giudiziaria o una verifica della Guardia di finanza.

Questo concetto è ben sottolineato dalle nuove norme di cui al D.lgs 90/2017 e, in particolare dall’appena accennata Circolare Mef n. DT 54071 del 6/07/2017 che, fra l’altro, dice: “”L’invio di una segnalazione di operazioni sospette priva di efficacia esimente, soprattutto nei casi in cui si verifichi in corso di accertamento ovvero successivamente all’adozione da parte delle autorità, ivi compresa l’Autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate, costituisce, di per se, elemento non rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, potendo al più rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzi in un atto palesemente ed oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva.””

Morale:  La segnalazione, in presenza di motivi di sospetto, deve essere inoltrata prima dell’intervento dell’Autorità giudiziaria e giammai successivamente che verrebbe valutata in termini estremamente negativi non ultimo il rischio di contestazioni di “Omessa segnalazione di operazione sospetta”!

Conclusioni

Una cosa importante che mi sento di aggiungere è la necessità di apporre un alert sul codice cliente (Ndg o Nag) destinatario dell’indagine dell’autorità giudiziaria, onde consentire di intercettare situazioni di rischio conseguenti ad una eventuale estinzione del rapporto ovvero ad un significativo prelievo di denaro per cassa finalizzato ad occultare la provvista agli investigatori[3].

Mi fermo qua per carità di patria!

 

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[1] https://www.giovannifalcone.it/indagini_giudiziarie___demerito_creditizio_quando_la_banca_si_sostituisce_al_giudice_naturale/

 

[2] Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

[3] https://www.giovannifalcone.it/antiriciclaggio__una_storia/

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