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Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioni

Decreto sicurezza, ok del Cdm: ecco tutte le novità su fermo, armi e manifestazioni

Fonte: https://tg.la7.it/politica

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Tra le misure, fermo preventivo fino a 12 ore, ma il pm può decidere il rilascio, pene fino a 3 anni per porto di lame oltre 8 cm
di Redazione Digitale

Il decreto sicurezza, dopo i rilievi del Quirinale nel perimetro della Costituzione, è stato approvato dal Consiglio dei ministri oggi pomeriggio, giovedì 5 febbraio. Il pacchetto è composto da 33 articoli, mentre disegno di legge da 29.

Fermo preventivo: ruolo del pm e tempi massimi

La bozza del decreto sicurezza conferma il fermo preventivo durante manifestazioni pubbliche. Le forze di polizia possono accompagnare negli uffici persone ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e trattenerle fino a 12 ore per accertamenti. Il pubblico ministero deve essere informato immediatamente e può disporre il rilascio immediato se non ricorrono le condizioni previste dalla norma.

Scudo penale per le forze dell’ordine

Il decreto introduce uno scudo penale: nei casi in cui l’azione degli agenti sia coperta da una causa di giustificazione, il pubblico ministero deve valutare rapidamente l’archiviazione, con termini stretti anche per eventuali ulteriori accertamenti.

Stretta anti-coltelli

Vengono introdotte misure severe contro il porto e la vendita di coltelli e strumenti atti ad offendere: è previsto il divieto di vendita ai minorenni con obbligo di verifica dell’età, sanzioni amministrative da 500 a 6.000 euro e possibile chiusura temporanea dell’esercizioreclusione fino a 3 anni per il porto ingiustificato di lame superiori a 8 cm, registro obbligatorio per la vendita di coltelli con lama oltre i 15 cm e multe ai genitori se il porto illecito è commesso da minorenni.

Manifestazioni pubbliche: nuove regole e sanzioni

Il decreto inasprisce le norme sulle riunioni in luogo pubblico senza preavviso: multe fino a 10.000 euro per promotori e organizzatori, anche se la convocazione avviene online, possibilità di arresto in flagranza differita per danneggiamenti durante i cortei e introduzione di zone a vigilanza rafforzata con potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani.

Nuovi reati: rapina aggravata e furto con destrezza

La bozza introduce nuove fattispecie penali: rapina aggravata da gruppi organizzati, con pene fino a 25 anni di reclusione e multa da 6.000 a 9.000 euro, e furto con destrezza ampliato a cellulari, documenti di identità e strumenti di pagamento elettronici.

Sicurezza stradale: pene più severe

Per chi non si ferma all’alt della polizia, la bozza prevede reclusione da 6 mesi a 5 annisospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

 

1 commento

  1. Art. 349 – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone

    1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

    2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

    2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.

    3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66.

    4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.

    5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

    6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.

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