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Antiriciclaggio: per la SOS basta il sospetto della commissione del reato

Antiriciclaggio: per la SOS basta il sospetto della commissione del reato

In materia di antiriciclaggio, il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una segnalazione di operazione sospetta – SOS. È uno dei chiarimenti resi dalla Guardia di Finanza in risposta ad alcuni quesiti. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsiasi altra circostanza, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto a cui è riferita.

La Guardia di Finanza ha risposto ad alcuni quesiti in materia di antiriciclaggio.

Segnalazione di operazioni sospette per violazioni tributarie

In caso di violazioni tributarie, ai fini della segnalazione di operazione sospetta si deve considerare il superamento delle soglie penali. Per considerare doverosa la segnalazione di operazioni sospette oppure no, dato che il reato tributario è di natura dichiarativa, si chiede se si debba considerare quale momento iniziale il termine di scadenza per la dichiarazione fiscale che scade l’anno successivo alla potenziale violazione, ovvero l’anno in corso della violazione.
La Guardia di Finanza ha premesso che l’


art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati inviano senza ritardo all’UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto a cui è riferita.
La UIF, con le istruzioni emanate il 18 dicembre 2025 ha ribadito che le segnalazioni di operazioni sospette, c.d. SOS, rappresenta l’esito di un processo valutativo condotto a partire dall’individuazione di anomalie soggettive e oggettive che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti. Nel processo valutativo sono evitati automatismi e approcci cautelativi.
Pertanto gli elementi informativi rilevanti devono essere esplicitati, indicando le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto sul presupposto che la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato; il sospetto che si stia compiendo un’attività illecita è elemento sufficiente per l’invio di una segnalazione di operazione sospetta, sia nel caso in cui il segnalante non abbia la certezza che siano state superate le soglie di rilevanza penale, sia prescindendo dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Adesione al PVC mediante pagamento rateale e comunicazione alla Procura

In presenza di reati tributari, in base al comma 2 dell’


art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, l’avvio del pagamento rateale, in ipotesi anche con adesione integrale al PVC, inibisce il sequestro preventivo, salva la ricorrenza di determinate circostanze.

Si chiede se l’adesione al PVC redatto dalla Guardia di Finanza mediante pagamento rateale viene comunicato alla Procura e se sì con quale tempistica.
La Guardia di Finanza ha in primis ricordato che il nuovo comma 2 dell’


art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000 esclude la possibilità di operare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dell’evasione, qualora il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazioneanche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e sempre che in detti casi il contribuente risulti in regola coi relativi pagamenti, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto a presi conto della gravità del reato.

Qualora all’esito di una verifica fiscale venga rilevata una condotta integrante astrattamente una fattispecie penale tributaria, l’adesione al processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza all’esito di un’attività ispettiva di natura fiscale e la regolare effettuazione dei pagamenti possono scongiurare l’applicazione di una misura ablativa.
In ragione dell’esigenza dell’autorità giudiziaria di disporre degli elementi necessari ad assumere le decisioni di competenza ai sensi delle norme menzionate, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha impartito puntuali indicazioni operative ai reparti evidenziando la necessità, in occasione della formulazione di proposte di sequestro per reati tributari, di comunicare tempestivamente eventuali informazioni relative a pagamenti delle imposte dovute e/o procedure di rateizzazione in corso di esecuzione di cui si abbia avuto evidenza nel corso della propria attività.

Responsabilità del professionista nelle violazioni fiscali

Quali sono i criteri adottati per valutare l’eventuale responsabilità concorrente del terzo consulentenotaioavvocato e così via rispetto alla violazione fiscale anche non costituente reato commessa dal cliente contribuente impresa?
La Guardia di Finanza ha evidenziato che la responsabilità del professionista rispetto all’obbligazione tributaria propria del contribuente cliente è un tema trattato più volte dalla giurisprudenza con riferimento a varie figure professionali, quali, a mero titolo esemplificativo, notai, ragionieri, avvocati tributaristi, consulenti fiscali in generale: in presenza di violazioni tributarie costituenti reato, ad esempio la dichiarazione fraudolenta o l’emissione di fatture per operazioni inesistenti o ancora indebita compensazione commesse da un contribuente, la responsabilità concorrente del terzo consulente, notaio, avvocato, eccetera viene valutata secondo i criteri generali del concorso di persone in reato previsti dall’


art. 110 c.p. e dalla normativa speciale sui reati tributari (


D.Lgs. n. 74/2000); in particolare possono rispondere quali concorrenti nel reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

1 commento

  1. Recentemente la Suprema Corte di Cassazione ha detto che se non si supera la soglia economica di danno erariale, il rilievo penale è irriolevante ai fini dell’antiriciclaggio – //www.giovannifalcone.it/2025/02/11/52423/evasione-fiscale/reati-tributari-e-lotta-al-riciclaggio-senza-il-superamento-della-soglia-rilievo-penale-irrilevante/
    Diverso è, evidentemente, quando partliamo di Frode fiscale (Dichiarazione fraudolenta, Foi etc).

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