Antiriciclaggio: notizie negative di stampa!
Per rispondere ad un quesito inerente una posizione aziendale con rischio alto, chiedo la causa che ha determinato l’Adeguata verifica rafforzata.
La risposta è stata: perché trattasi di una posizione per la quale, nell’anno passato, è stata oggetto di una segnalazione di operazione sospetta.
Allora domando: e qual è stata la ragione per la quale è stata inoltrata questa segnalazione?
Mi si rispose che la Sos fu la conseguenza di alcune notizie di stampa che avevano descritto in negativo la reputazione del cliente, pur in presenza di una condotta ed operatività coerente con l’oggetto sociale della dichiarata attività economica esercitata.
Rimasi abbastanza perplesso e sorpreso della risposta nella misura in cui, non si deve e non si può procedere a segnalazione di operazione sospetta, in assenza di anomalie ed una operatività registrata sui rapporti in essere che dia luogo a maturati e ragionevoli sospetti.
Notizie di stampa
Le notizie di stampa, quantunque negative, devono indurci a fare una verifica ex post della operatività registrata sui rapporti in essere ovvero, a monitorare con una maggiore attenzione gli stessi rapporti.
Di per sé, le notizie di stampa, da sole ed in assenza di riscontri oggettivi ulteriori, a mio sommesso avviso, non possono essere poste a base per una segnalazione di operazione sospetta.
Allora mi chiedo: quante sono le segnalazioni di operazioni sospette inoltrate con tale presupposto ovvero senza una valida ragione che, in assenza di un feedback, inducono l’intermediario segnalante ad una verifica rafforzata sine die della stessa posizione?
Se così è, credo di poter ragionevolmente pensare che tanti intermediari finanziari siano soffocati da una serie di adempimenti meramente burocratici, non aventi alcuna utilità per il comune obiettivo di un’azione di contrasto al malaffare ed al riciclaggio.
Pausa di riflessione
Se quanto sommariamente descritto appare un modus operandi discutibile, che andrebbe rivisto o comunque gestito e raccomandato con modalità di esecuzione diverso, cosa si deve fare?
Intanto si potrebbe dire che, trascorso un periodo ragionevole (sei mesi, un anno) ed in assenza di un feedback su una posizione già oggetto di segnalazione di operazione sospetta, la stessa possa tornare in bonis.
Fare antiriciclaggio, per me che ho fatto per circa otto anni il responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario senza aver mai preso un rilievo in ben cinque ispezioni – due dirette e tre effettuate dall’Uic su banche di cui avevamo il controllo del capitale al 100% (Banca Popolare di Calabria, Banca Popolare della penisola sorrentina e Banca Mediterranea), significa ragionare sul problema.
Da qualche anno, ho la sensazione che nessuno stia ragionando, andando avanti con una navigazione a vista, circondati da tanta nebbia e con un terrore sanzionatorio senza pari!







“Di per sé, le notizie di stampa, da sole ed in assenza di riscontri oggettivi ulteriori, a mio sommesso avviso, non possono essere poste a base per una segnalazione di operazione sospetta.”
Nella realtà, nella pratica corrente, per non sbagliare, non solo si procede alla Segnalazione ma si continua per anni a fare la “rafforzata” pur senza alcun “feedback”, arrivando ad una coma amministrativo profondo dove non si capisce più niente.
Insomma, un disastro a cielo aperto!