BANCHE & CLIENTI: Gli obblighi della banca nell’informativa al cliente
Da anni ho il conto corrente presso la stessa banca. Da qualche tempo ho alcuni dubbi circa i suggerimenti degli operatori a vendere titoli di investimento sottoscritti e non ancora scaduti al fine di capitalizzare, loro dicono, gli interessi maturati. Consigliano di vendere, circa un anno prima, titoli che hanno quasi raggiunto l’orizzonte temporale e che hanno avuto un alto
rendimento. In precedenza ritiravo sempre i titoli dopo la scadenza; ora, invece, propongono di incassare gli interessi maturati che, a loro avviso, potrebbero diminuire anziché aumentare.Â
Cosa ne pensa l’esperto? Mi auguro che lo scopo, da parte della banca, non sia quello di percepire commissioni in operazioni di investimento/disinvestimento.
A.F. – FROSINONEÂ
R I S P O S T AÂ
Gli operatori bancari, allorquando forniscono indicazioni al cliente in materia di investimenti finanziari in forza dell’articolo 21 Tuf hanno il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza,
nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati e quindi di acquisire
le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano
sempre informati sugli investimenti e sulle operazioni proposte; di
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento.Â
Tutti questi obblighi, sostanzialmente ribaditi anche con delibera Consob 1: luglio 1998, n.11522, appaiono teleologicamente diretti al perfezionamento di un’operazione finanziaria effettivamente consapevole, vantaggiosa ed adeguata alle condizioni patrimoniali e personali del soggetto investitore, in modo che questi sia costantemente ed adeguatamente informato in ordine alla natura, ai rischi ed alle implicazioni della specifica operazione finanziaria.Â
Ebbene, in relazione al quesito proposto dal lettore non è dato sapere a quale investimento egli si riferisca, tuttavia l’operatore bancario,
secondo i principi testé accennati, dovrebbe dimostrare al cliente la concreta convenienza dell’operazione di disinvestimento proposta prima della naturale scadenza. Ciò potrebbe essere in caso di vantaggiose plusvalenze, vale a dire allorquando si riesca a disinvestire ottenendo un prezzo superiore al prezzo di estinzione, ovviamente maggiorato del rateo di interessi e al netto delle commissioni per le operazioni di disinvestimento.Â
DAL SOLE 24 ORE DEL 17 MARZO 2014




