Registro titolari effettivi: il D.Lgs. 122/2026 recepisce le norme AMLD VI sull’accesso ai dati. Novità per autorità, soggetti obbligati e legittimo interesse.
Fonte: Diritto bancario
- le categorie di soggetti legittimati all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
- le modalità di accesso
- le garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei diritti fondamentali dei titolari effettivi, in particolare in materia di protezione dei dati personali
- i casi eccezionali di limitazione o esclusione dell’accesso, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Lo schema di decreto legislativo in esame alla Camera è pertanto volto a recepire gli artt. 11, 12, 13 e 15 della AMLD VI, garantendo la piena convergenza dell’ordinamento nazionale con i nuovi livelli di trasparenza richiesti del diritto UE e interviene principalmente sul D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) ridefinendo la disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, in coerenza con il nuovo quadro UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
Lo schema di decreto, in particolare, modifica l’art. 21 del citato decreto relativo alla comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e inserisce i nuovi artt. da 21-bis a 21-septies, volti a riorganizzare la disciplina dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva contenuti nel registro sui titolari effettivi.
In particolare:
- il nuovo articolo 21-bis individua, con elenco tassativo, le autorità legittimate all’accesso, tra cui il MEF, le Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia, IVASS, CONSOB), l’UIF, la Direzione investigativa antimafia (DIA), la GdF, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNA), l’autorità giudiziaria, le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, il Comitato di sicurezza finanziaria, l’AMLA ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell’art. 32 della direttiva e dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2024/1620, l’EPPO, l’OLAF, Europol e Eurojust
- l‘art. 21-ter, disciplina l’accesso da parte dei soggetti obbligati e chiarisce la finalità esclusiva dell’accesso, ovvero a supporto degli adempimenti connessi con l’adeguata verifica della clientela
- l’art. 21-quater introduce la nuova disciplina dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola integralmente sul criterio del legittimo interesse:
- il comma 1 definisce il contenuto minimo delle informazioni accessibili da parte dei soggetti titolari di un legittimo interesse (nome e cognome, mese e anno di nascita, cittadinanza e paese di residenza del titolare effettivo), accompagnati dalla descrizione delle condizioni che qualificano un individuo come “titolare effettivo”
- il comma 2 individua una serie di categorie di soggetti per i quali il legittimo interesse è “presunto”
- al comma 3 si prevede che alcune delle categorie elencate nel comma 2 possano accedere anche alle informazioni storiche contenute nel registro, concernenti tutte le modifiche delle informazioni e dei dati di imprese, persone giuridiche, trust o istituti giuridici affini, comprese quelle relative a soggetti giuridici cessati nel quinquennio precedente; le stesse categorie hanno poi diritto ad accedere anche a una descrizione dettagliata dell’assetto proprietario o di controllo
- l’art. 21-quinquies definisce in modo dettagliato la procedura attraverso cui la Camera di commercio competente è chiamata a verificare l’esistenza del legittimo interesse
- l’art. 21‑sexies disciplina i casi di esclusione all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva,
Lo schema, inoltre, modifica l’art. 2 e abroga la Sezione II del D.M. 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al registro, ora assorbita nella fonte primaria.


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