venerdì, Marzo 29, 2024
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GIUSTIZIA & COSTITUZIONE: Riforma epocale

All\’unanimità è giunto il via libera da parte del Consiglio del Ministri. Si tratta della riforma Costituzionale della Giustizia. Una riforma definita dallo stesso Presidente Berlusconi EPOCALE.

Da anni se ne parla, ora passiamo ai fatti.

I punti fondamentali:

separazione delle carriere per giudici e pm;

due Csm presieduti dal capo dello Stato, uno per il giudicante, l’altro per il requirente;

l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale sarà subordinata ai «criteri» stabiliti dalla legge;

i componenti togati del Csm saranno eletti tra candidati estratti a sorte;

sì alla responsabilità civile dei magistrati, che pagheranno di tasca propria come i medici e al pari dei funzionari della Pubblica amministrazione.

E\’ tprnata anche la Legge Pecorella, peraltro già bocciata di incostituzionalità dalla Consulta, sulla inappellabilita del PM per un\’assoluzione in primo grado. Torna, stavolta introdotta nella Costituzione, l’inappellabilità delle sentenza di assoluzione già bocciata dalla Consulta all’epoca dalla legge Pecorella. Arrivano anche undici leggi attuative, che saranno presentate in un secondo tempo in Parlamento. Il disegno di legge costituzionale consta di diciotto articoli: la riforma modifica la Carta fondamentale, e dunque dovrà rispettare l’iter di approvazione “aggravato”, la procedura prevista è quella “rafforzata”: doppio passaggio in Parlamento e nel caso manchi la maggioranza dei due terzi a sostenerla, possibilità per l’opposizione di promuovere un referendum confermativo, per la cui validità non è previsto alcun quorum di votanti.

Carriere separate
I giudici costituiscono un «ordine autonomo e indipendente da ogni potere e sono soggetti soltanto alla legge». I pubblici ministeri, invece, sono un «ufficio» strutturato secondo «le norme dell’ordinamento che ne assicurano l’autonomia e l’indipendenza».

In prima persona
Se pure il pubblico ministero continua ad avere l’obbligo di esercitare l’azione penale, dovrà però farlo «secondo i criteri stabiliti dalla legge». E come avviene per determinate categorie di professionisti, le toghe potranno essere chiamate a rispondere di tasca propria dal cittadino per errori commessi. «Nei casi di ingiusta detenzione o di altra indebita limitazione della libertà personale» sarà la legge a regolare la responsabilità civile dei magistrati. E se questi ultimi non riescono a far fronte alla richiesta di risarcimento da soli, potrà intervenire lo Stato.

Il Csm raddoppia
Tutti e due i Csm, quello per i giudici e quello per i pm, saranno composti per metà da laici e per metà da togati. Del primo farà parte di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre gli altri componenti saranno per metà giudici votati sulla base del sorteggio degli eleggibili (per “stroncare” le correnti della magistratura associata) e per metà “laici” eletti da Parlamento. Nel secondo Csm dei Pm ci sarà il procuratore generale della Cassazione mentre il vicepresidente verrà espresso dai laici. I componenti elettivi di entrambi gli organi resteranno in carica quattro anni senza poter essere rieletti. È vietata l’adozione di atti di indirizzo politico

Alta corte
Palazzo dei Marescialli perde l’attività di giudice disciplinare. La competenza passa alla nuova Corte di disciplina, pure divisa in due sezioni, una per il giudicante e una per il requirente. Anche qui i componenti di ogni sezione saranno nominati per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà da tutti i giudici e Pm. Ma il presidente sarà espresso dai non togati e idem vale per i vicepresidenti di entrambe le sezioni. I principi del “giusto processo” valgono anche nei giudizi disciplinari. Come già per il Csm, contro i provvedimenti della Corte è ammesso il ricorso per Cassazione per vizi di legittimità

Guardasigilli e ispettore
Cambia anche il rapporto fra magistrati e polizia giudiziaria: i primi potranno disporre della seconda
«secondo le modalità stabilite dalla legge». Arriva l’elezione di magistrati onorari con funzioni di Pm (possibilità finora limitata ai giudici). L’inappellabilità delle sentenze di assoluzione introdotta a suo tempo dalla legge “Pecorella”, poi bocciata dalla Consulta, torna ora in Costituzione: all’articolo 111, quello del giusto processo, spunta un comma secondo cui «contro la sentenza di condanna è sempre ammesso appello salvo che la legge disponga diversamente», mentre «le sentenze di proscioglimento sono appellabili soltanto nei casi previsti dalla legge».

Norma transitoria
L’articolo 110, invece, si occupa della funzione ispettiva del Guardasigilli: riferirà ogni anno alle Camere sullo stato della giustizia, sull’esercizio dell’azione penale e sull’uso dei mezzi di indagine. Confermate le attribuzioni sull’organizzazione e il funzionamento della macchina della giustizia. I principi contenuti nella riforma non si applicano «ai procedimenti penali in corso».

Con l\’occasione, ripropongo un mio vecchio articolo:

 LA GIUSTIZIA CHE NON VOGLIAMO

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