La nuova
IMU, nell’assetto in vigore in corso del 2014, non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle relative pertinenze (fino a un massimo di tre, di categorie
catastali diverse).
L’articolo
13, comma 2 del DL n.201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare
hanno stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi
situati nel medesimo comune l’agevolazione (ora esenzione) si applica per uno
solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e
residenza in comuni diversi possono entrambi usufruire dell’esenzione.
Si chiede
conferma di tale interpretazione alla luce della sentenza della Corte di
cassazione n.14389/2010, nella quale si afferma che un’abitazione viene
considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari.
R I S P O S
T A
Il regime
che definisce l’abitazione principale ai fini IMU è rimasto lo stesso, ciò che
è cambiato è la misura dell’agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta
un’esenzione.
Si conferma,
pertanto, che l’esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano
stabilito l’abitazione principale in due comuni diversi.
La sentenza
della Corte di cassazione ha individuato un principio interpretativo delle
norme sull’ICI relative all’abitazione principale che non recavano la stessa
disposizione in commento.
Pertanto,
tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma
tributaria dispone chiaramente in materia.
DAL SOLE 24 ORE DEL 3 FEBBRAIO 2014