venerdì, Marzo 29, 2024
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ACCENSIONE RAPPORTO: Come aprire un libretto di risparmio o un conto al minore

 

I genitori devono presentare
un’istanza al giudice tutelare in cui chiedono l’autorizzazione a incassare la
somma donata al figlio minore e aprire un libretto di risparmio bancario
nominativo.

Quando in casa c’è un bambino, potrebbe sorgere la necessità di intestare
al minore un libretto di risparmio o un conto corrente;
ciò perché vengono
spesso regalate somme di denaro, anche consistenti, a soggetti minori di età.
L’uso prevale all’interno della stessa famiglia quando, ad esempio, il nonno o
la zia donano, ai genitori del loro nipotino, un gruzzoletto affinché i soldi
siano, in futuro, utilizzati dal minore stesso (divenuto ormai maggiorenne) per
i propri studi, un master, una scuola di specializzazione o, semplicemente, per
l’acquisto della prima auto. Ma un minorenne non può, da solo, aprire un
conto corrente
o un libretto di risparmio, in quanto incapace
d’agire (la cosiddetta capacità d’agire si acquisisce – salvo alcune
eccezioni – solo dopo il compimento di 18 anni). È necessario l’intervento dei
genitori.

Sono quindi i genitori che devono firmare i contratti e tutte le carte
necessarie per aprire un libretto di risparmio o un conto corrente al figlio
minorenne
, recandosi personalmente presso la banca o presso l’ufficio
Postale. Senonché anche lì le cose non sono così immediate. Infatti lo
sportello potrebbe prima richiedere (specie nel caso in cui i genitori
intendanodepositare importi cospicui) la cosiddetta autorizzazione del
giudice tutelare
, in copia autentica. Si tratta di un provvedimento che
viene rilasciato dal tribunale (nella figura di un magistrato designato
appositamente per tali tipi di pratiche), dopo una richiesta scritta presentata
da entrambi i genitori del minore o solo da quello che (in caso di
separazione/divorzio) ha ottenuto la responsabilità genitoriale.

Come detto, l’autorizzazioneal giudice tutelare ad
aprire un conto o un libretto di risparmi
non sempre viene richiesta,
specie se si tratta di piccoli importi. Ma per le donazioni di non modico
valore potrebbe essere indispensabile. Ecco allora come
procurarsela.Bisogna depositare, presso la cancelleria della “volontaria
giurisdizione” del tribunale del luogo ove il minore è residente, una richiesta
in carta semplice. Non è necessario che a presentarla sia un avvocato,
trattandosi di attività che possono tranquillamente curare i genitori.

L’istanza al giudice tutelare dovrà, in tal caso, contenere la
richiesta dei genitori:

  • di essere autorizzati ad incassare la somma (da indicare
    in modo specifico) spettante al figlio minore a titolo di donazione (da
    indicare anche il soggetto che ha regalato il denaro);
  • di poter impiegare la suddetta cifra depositandola su un libretto
    di risparmio bancario nominativo
    intestato al minore con vincolo
    pupillare, oppure depositandola su un conto corrente bancario intestato
    al minore con vincolo pupillare (eventualmente con facoltà di acquistare i
    titoli di Stato meglio visti con “appoggio” sul conte corrente del minore
    acceso in forza del decreto del Giudice Tutelare).

I genitori potrebbero anche chiedere al giudice tutelare di utilizzare
immediatamente una parte della cifra donata al figlio per uno specifico fine
immediato che si renda necessario in favore di questi (ad esempio, l’acquisto
di libri scolastici, un intervento ricostruttivo ai denti, ecc.), depositando
il resto sul conto corrente o sul libretto di risparmio.

Lo stesso procedimento può essere effettuato anche per i figli
nascituri
, quelli cioè già concepiti e nella pancia della mamma.

Alleghiamo qui di seguito due modelli di istanza: quella rilasciata
dal
tribunale di Brescia e quella del tribunale di Lecco. Nella prima vi è l’esempio di istanza depositata da un singolo genitore
per decesso dell’altro.

Il Giudice Tutelare autorizza l’apertura del conto corrente o del
libretto di risparmio
solo se valuta che ciò corrisponde all’interesse del
figlio, sia cioè necessario outile per il minore o il nascituro.

L’autorizzazione del giudice tutelare va richiesta non solo per
intestare un conto corrente o un libretto di risparmio al minore
(adempimento
questo non sempre richiesto dall’istituto di credito), ma anche, in futuro, perprelevare somme dagli stessi o per estinguerli del tutto, purché
impiegando il denaro sempre a beneficio del bambino.

Ed ancora l’autorizzazione del giudice tutelare è sempre necessaria
per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità,
accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi,
riscuotere capitali.

Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o
potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di
esso, il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto
sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o uno solo di essi all’altro è
stata tolta la potestà genitoriale o se è morto) ovvero tra più figli minori
soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere
preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà
gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni
al compimento degli atti.

Come aprire un libretto di risparmio o un conto al minore

I genitori devono presentare
un’istanza al giudice tutelare in cui chiedono l’autorizzazione a incassare la
somma donata al figlio minore e aprire un libretto di risparmio bancario
nominativo.

Quando in casa c’è un bambino, potrebbe sorgere la necessità di intestare
al minore un libretto di risparmio o un conto corrente;
ciò perché vengono
spesso regalate somme di denaro, anche consistenti, a soggetti minori di età.
L’uso prevale all’interno della stessa famiglia quando, ad esempio, il nonno o
la zia donano, ai genitori del loro nipotino, un gruzzoletto affinché i soldi
siano, in futuro, utilizzati dal minore stesso (divenuto ormai maggiorenne) per
i propri studi, un master, una scuola di specializzazione o, semplicemente, per
l’acquisto della prima auto. Ma un minorenne non può, da solo, aprire un
conto corrente
o un libretto di risparmio, in quanto incapace
d’agire (la cosiddetta capacità d’agire si acquisisce – salvo alcune
eccezioni – solo dopo il compimento di 18 anni). È necessario l’intervento dei
genitori.

Sono quindi i genitori che devono firmare i contratti e tutte le carte
necessarie per aprire un libretto di risparmio o un conto corrente al figlio
minorenne
, recandosi personalmente presso la banca o presso l’ufficio
Postale. Senonché anche lì le cose non sono così immediate. Infatti lo
sportello potrebbe prima richiedere (specie nel caso in cui i genitori
intendanodepositare importi cospicui) la cosiddetta autorizzazione del
giudice tutelare
, in copia autentica. Si tratta di un provvedimento che
viene rilasciato dal tribunale (nella figura di un magistrato designato
appositamente per tali tipi di pratiche), dopo una richiesta scritta presentata
da entrambi i genitori del minore o solo da quello che (in caso di
separazione/divorzio) ha ottenuto la responsabilità genitoriale.

Come detto, l’autorizzazioneal giudice tutelare ad
aprire un conto o un libretto di risparmi
non sempre viene richiesta,
specie se si tratta di piccoli importi. Ma per le donazioni di non modico
valore potrebbe essere indispensabile. Ecco allora come
procurarsela.Bisogna depositare, presso la cancelleria della “volontaria
giurisdizione” del tribunale del luogo ove il minore è residente, una richiesta
in carta semplice. Non è necessario che a presentarla sia un avvocato,
trattandosi di attività che possono tranquillamente curare i genitori.

L’istanza al giudice tutelare dovrà, in tal caso, contenere la
richiesta dei genitori:

  • di essere autorizzati ad incassare la somma (da indicare
    in modo specifico) spettante al figlio minore a titolo di donazione (da
    indicare anche il soggetto che ha regalato il denaro);
  • di poter impiegare la suddetta cifra depositandola su un libretto
    di risparmio bancario nominativo
    intestato al minore con vincolo
    pupillare, oppure depositandola su un conto corrente bancario intestato
    al minore con vincolo pupillare (eventualmente con facoltà di acquistare i
    titoli di Stato meglio visti con “appoggio” sul conte corrente del minore
    acceso in forza del decreto del Giudice Tutelare).

I genitori potrebbero anche chiedere al giudice tutelare di utilizzare
immediatamente una parte della cifra donata al figlio per uno specifico fine
immediato che si renda necessario in favore di questi (ad esempio, l’acquisto
di libri scolastici, un intervento ricostruttivo ai denti, ecc.), depositando
il resto sul conto corrente o sul libretto di risparmio.

Lo stesso procedimento può essere effettuato anche per i figli
nascituri
, quelli cioè già concepiti e nella pancia della mamma.

Alleghiamo qui di seguito due modelli di istanza: quella rilasciata
dal
tribunale di Brescia e quella del tribunale di Lecco. Nella prima vi è l’esempio di istanza depositata da un singolo genitore
per decesso dell’altro.

Il Giudice Tutelare autorizza l’apertura del conto corrente o del
libretto di risparmio
solo se valuta che ciò corrisponde all’interesse del
figlio, sia cioè necessario outile per il minore o il nascituro.

L’autorizzazione del giudice tutelare va richiesta non solo per
intestare un conto corrente o un libretto di risparmio al minore
(adempimento
questo non sempre richiesto dall’istituto di credito), ma anche, in futuro, perprelevare somme dagli stessi o per estinguerli del tutto, purché
impiegando il denaro sempre a beneficio del bambino.

Ed ancora l’autorizzazione del giudice tutelare è sempre necessaria
per vendere o ipotecare beni del figlio, accettare o rinunciare ad eredità,
accettare donazioni, stipulare mutui, effettuare transazioni o compromessi,
riscuotere capitali.

Nel caso in cui sussista un conflitto di interessi, attuale o
potenziale, tra il minore e uno dei genitori esercenti la responsabilità su di
esso, il figlio minore sarà rappresentato dall’altro genitore; se il conflitto
sussiste tra il figlio ed entrambi i genitori (o uno solo di essi all’altro è
stata tolta la potestà genitoriale o se è morto) ovvero tra più figli minori
soggetti alla stessa responsabilità genitoriale occorre richiedere
preventivamente al Tribunale la nomina di un curatore speciale, il quale curerà
gli interessi del minore in conflitto e richiederà le opportune autorizzazioni
al compimento degli atti.

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