venerdì, Aprile 19, 2024
spot_img

Adeguata verifica: Si può fare nell’altro mondo (de cuius)?

Adeguata verifica: Si può fare nell’altro mondo (de cuius)?

 

“L’impossibilità della verifica vincola a rinunciare all’incarico”: Questa è la mannaia indicata sulle Regole antiriciclaggio del Focus di oggi pubblicato dal Sole 24 Ore.

In conseguenza della emanazione del D.lgs 231/07, con riferimento alla vecchia clientela, una primaria banca nazionale invitò un’anziana signora, già cliente da oltre 40 anni e titolare di numerosi e consistenti  rapporti, a passare dalla filiale per procedere all’Adeguata verifica secondo le nuove istruzioni all’epoca impartite.

Di li a qualche giorno, si presentò la figlia dell’anziana cliente, dicendo che la mamma, già ricoverata da qualche tempo in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), versava in condizioni di salute molto precarie per cui era impossibilitata a presenziare in filiale. A questa notizia il Direttore, nel manifestare tutto il disappunto possibile, minacciò la chiusura dei rapporti.

Di li a qualche mese, la cliente passò a miglior vita, con grandi difficoltà per la pratica successoria, anche in considerazione di presunte anomalie nell’Adeguata verifica – https://www.giovannifalcone.it/succede_in_italia__l_adeguata_verifica_rallenta_la_successione_a_banco_bpm/.

Pratica operativa

La Circolare del 30 luglio 2019 della Banca d’Italia, nella Parte prima – VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, nella Sezione I – “Il principio dell’approccio basato sul rischio”.

La stessa Circolare, esordisce così: “La presente Parte stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l’adeguata verifica.

In base al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’astensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente. I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento di policy antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti e prodotti. 

I destinatari esercitano responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati assicurano coerenza di comportamento all’interno dell’intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare alle autorità che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.”

Fatta questa doverosa premessa e citazione, vista pure l’autorevolezza della fonte (Banca d’Italia), possiamo oggi ragionevolmente concludere che i nostri “intermediari” – forse terrorizzati dal quadro sanzionatorio e pensando di ridurre i rischi – preferiscono evitare l’assunzione di responsabilità – ingolfando il sistema nel fare “Segnalazioni di operazioni sospette” ad orecchio, affogando in un mare di adempimenti inutili con le verifiche rafforzate o, addirittura, interrompere unilateralmente i rapporti – https://www.giovannifalcone.it/?s=interruzione

Riflessione del momento

Con riferimento all’anziana signora ricoverata, l’esigenza dell’Adeguata verifica poteva essere tranquillamente superata facendo una valutazione del “rischio presente” in capo ad una vecchia cliente – cioè nullo – applicando il concetto della “Valutazione dell’approccio basato sul rischio”.

Diversamente, perdurando la volontà di procedere comunque all’Adeguata verifica, la stessa banca avrebbe potuto mandare un proprio funzionario in ospedale, considerate le condizioni di salute della cliente, per procedere ad un mero adempimento burocratico.

Alla luce di quanto è successo sembra che, in presenza degli adempimenti antiriciclaggio, non conviene anzi no, è vietato morire!

Se poi si decide di interrompere un rapporto di un cliente, lavoratore dipendente, conosciuto da circa mezzo secolo e privo di altra fonte di reddito, qual é la ragione per la quale viene interrotto il rapporto costringendo lo sventurato a fare salti mortali solo per sopravvivere?

 

 

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Resuscitiamo i morti: Assolto post mortem

“Nessun legame con la mafia”. Mr. Valtur riabilitato da morto

"Nessun legame con la mafia". Mr. Valtur riabilitato da morto Storia di Domenico Ferrara • 18 ora/e • 3 min di lettura Fonte: Il Giornale Ha vissuto con l’infamia del sigillo del mafioso, è deceduto da incensurato e ora è stato...
Extraprofitti bancari: Occasione persa

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se siano giusti, se sia corretto tassare gli istituti o se...